Il patteggiamento di Calafiore un OLTRAGGIO alla giustizia. Presentato ricorso in Cassazione

Prima di entrare nel vivo ed esporre il motivo del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.353 del 2020 con la quale il gup Fabio Pagana, il 6 novembre scorso, ha accolto la richiesta di patteggiamento di Giuseppe Calafiore il Sostituto Procuratore Generale di Messina Felice Lima ha voluto fare una premessa per spiegare in sostanza l’ “indignatio” che lo ha indotto a tale decisione, la stessa profonda diffusa indignazione che hanno provato, alla notizia del indegno patteggiamento, tutti quelli che hanno conosciuto il Sistema Siracusa/Amara, e soprattutto quelli che l’hanno vissuto sulla propria pelle.  

“Come emerge dalla lettura anche solo dei capi di imputazione della sentenza del GUP di Messina e di quella del GUP di Roma … e di anche solo alcune delle migliaia di pagine web dedicate al c.d. Sistema Siracusa, si tratta di una delle più gravi, estese e spudorate corruzioni sistemiche mai realizzate. A fronte di ciò, stupisce enormemente che la Procura di Messina abbia concordato con uno dei principali imputati – l’avv. Giuseppe Calafiore – pene men che simboliche e che il GUP di Messina abbia ritenuto legittimo tale patteggiamento. Né ci si può esimere dal sottolineare che altro GUP – il dott. Danilo Maffa – con provvedimento del 29 novembre 2019, aveva rigettato quasi identica richiesta di patteggiamento, poi riproposta con novità marginali e giudicata da altro magistrato, a seguito di ricusazione del dott. Moffa per aver egli pronunciato il rigetto testè detto.

Questo Sostituto Procuratore Generale teme sommamente il c.d. “giudice etico” e ritiene convintamente che compito del giudice sia applicare con umiltà le leggi senza lasciarsi sedurre dalla pericolosa ambizione di “fare giustizia”. Ma, ciò posto, la consapevolezza di non dovere avere la pretesa di “fare giustizia” non può esimersi dall’evitare di oltraggiare la giustizia. E tale, francamente, “un oltraggio alla giustizia” appare infine l’esito di un giudizio per il quale, per reati dalla enorme gravità di quelli rubricati a carico dell’avv. Calafiore, sono state comminate le pene”. Pene che il sostituto Lima elenca con precisione per ognuno dei capi di imputazione, una trentina, pene che vanno da un minimo di 12 giorni a un massimo di 30 giorni di reclusione fino a 407 giorni totali, ma ridotti, grazie al rito abbreviato, a 286 e aumentati infine a 11 mesi come continuazione alla pena inflitta nel procedimento romano.

Ma per indicare la profonda iniquità del patteggiamento concordato e accordato a Calafiore, il dottor Felice Lima si avvale, significativamente, di altri giudizi ben più gravi nella richiesta delle pene a fronte di reati decisamente di minor peso rispetto a quelli commessi, e riconosciuti, da Calafiore. Solo due esempi, uno dello stesso dottor Pagana – la condanna a 10 anni di un ladro d’auto – e uno di un altro giudice dello stesso ufficio – 4 anni e sei mesi per il furto di alcune uova di Pasqua.

A valle di tali considerazioni, c’è poi il motivo tecnico del ricorso in Cassazione contro la sentenza: la sua illegittimità per “erronea qualificazione giuridica del fatto”, cioè la vicenda relativa ai rapporti tra Calafiore, Amara, Verdini e Mineo, con dazioni di denaro: 300mila euro provenienti dal patrimonio della società Open Land, dati da Amara e Calafiore al parlamentare e coordinatore del gruppo ALA Denis Verdini. Non un finanziamento al partito, chiarisce il dottor Lima, bensì la contropartita affinché Verdini intervenisse per indicare, nel Consiglio dei Ministri, il giudice Giuseppe Mineo quale componente del Consiglio di Stato (nomina ostacolata per i rilievi di carattere disciplinare a carico del giudice) e inoltre affinché lo stesso Verdini intervenisse sul Consiglio di Giustizia Amministrativo della Regione Sicilia nell’ambito del contenzioso amministrativo che coinvolgeva la Open Land nell’aprile 2006. “Con altrettanta evidenza – chiarisce Lima – emerge che Verdini accettò le somme per compiere atti contrari ai suoi doveri di parlamentare, che in effetti compì e che non diedero il risultato sperato solo per ragioni estranee alla volontà dei corruttori e del corrotto”. “I fatticonclude il sostituto chiedendo che la Corte di Cassazione annulli la sentenza di patteggiamentointegrano la fattispecie di corruzione, non certo il diverso reato di finanziamento illecito ai partiti”.

Ecco come ridare ai cittadini fiducia nella Giustizia. Grazie da parte di tutti gli onesti.

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