La norma è chiara: il secondo intervento del Consiglio regionale è propedeutico al decreto di istituzione del Parco. E invece? Nessun problema, siamo italiani
La Civetta di Minerva, 9 febbraio 2019
Fino all’altro ieri si è detto da più parti che, con le sette perimetrazioni di altrettanti parchi e l’istituzione di quello di Segesta, si era fatta una gran confusione e che non era stata rispettata una decretazione unica, quasi non ci fosse una specifica legge di riferimento. E in verità non è davvero sicuro che le modalità seguite per istituire i nuovi quindici parchi mettano al riparo da eventuali contestazioni.
Una questione non di poco conto perché è evidente che risultare soccombenti, in caso di ricorso, significherebbe avere una sentenza favorevole al ricorrente, immaginiamo un costruttore leso nei suoi interessi, che gli consentirebbe ipso facto di realizzare il proprio progetto edificatorio.
Quale allora l’iter stabilito dalla legge regionale 03/11/2000 n. 20 che continua ad essere disatteso?
A noi sembra che l’articolo 20 che disciplina le procedure sia abbastanza chiaro: disordinato nella disposizione logica (il comma 3 non dovrebbe stare dove sta) ma comprensibile se si sta alla lettera del dettato normativo.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 20/2000, l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali (e questa è la prima volta in cui è richiesto l’intervento del Consiglio), provvede (avrebbe dovuto nei termini indicati e così non è stato) ad individuare, con apposito decreto, le aree che, in relazione alla presenza di rilevante patrimonio archeologico, possono essere istituite in parco archeologico regionale (art. 20, comma 2).
Una volta individuate le aree, entro 180 giorni le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio provvedono ad avanzare all’Assessore la proposta di parco che deve contenere la perimetrazione dell’area archeologica (zona A), la perimetrazione dell’area di rispetto (zona B) e l’eventuale perimetrazione dell’area di interesse paesaggistico (zona C) e uno schema di regolamento che, per le aree nel parco individuate, indichi modalità d’uso, vincoli e divieti (commi 5 e 6). In questa fase vanno sentiti i comuni interessati che devono però pronunziarsi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla richiesta della soprintendenza (art. 20, comma 4).
A questo punto il parco archeologico è (può essere) istituito con decreto dell’Assessore previo parere del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali (art. 20, comma 7), e siamo quindi al secondo e ultimo intervento del Consiglio.
È chiaro quindi che il secondo intervento del Consiglio regionale è atto propedeutico e non successivo al decreto di istituzione del Parco.
Dunque, entro trenta giorni dalla data del decreto di istituzione del Parco, l’Assessore provvede ad individuare, sempre con decreto, le aree già perimetrate dalle competenti soprintendenze (art. 20, comma 3) e con apposito regolamento, da lui stesso emanato, a stabilire l’ordinamento interno e le modalità di funzionamento del parco (art. 20, comma 12).
Così si sarebbe dovuto procedere, e invece? Nessun problema: siamo Italiani.

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