Ddl servizio idrico all’ARS, le nostre proposte di modifica

Non condividiamo l’idea di una tariffa unica regionale, che potrebbe avere effetti deresponsabilizzanti sulla calmierazione dei cost, né i cinque ambiti regionali, vanno esplicitate le funzioni dell’Assemblea Territoriale Idrica

Art. 2 comma 5 lettera m. Nella stesura attuale si legge: «5. L’Autorità di Bacino Regionale ha competenza in materia di:m) elaborazione di una proposta per definire un apposito meccanismo compensativo al fine di adottare una Tariffa Unica Regionale della Sicilia per tutta l’utenza siciliana in osservanza dei principi di solidarietà tra utenti e territori; […]». 

Non riteniamo condivisibile l’idea di una tariffa unica regionale, che potrebbe avere effetti deresponsabilizzanti in ordine alla calmierazione dei costi del servizio. Infatti potrebbe sortire l’effetto di spalmare (ed occultare o rendere tollerabili) i sovraccosti di una gestione poco oculata da parte di uno o pochi gestori locali. Sarebbe preferibile imporre o evidenziare a tutte le gestioni (comunali o intercomunali, tramite aziende speciali singole o consortili) l’obbligo del pareggio di bilancio. La solidarietà si potrebbe esprimere attraverso la destinazione di una quota percentuale di ciascuna tariffa d’ambito a un fondo di compensazione. La differenza del risultato è evidente: se il servizio idrico di una città o di un ATO con molti abitanti fosse eccessivamente costoso, il sovraccosto attraverso la tariffa unica farebbe lievitare le bollette di tutti gli ambiti, anche di quelli più virtuosi. In caso di tariffa differenziata per ambito, la percentuale di costo finalizzata ad un fondo comune di solidarietà inciderebbe meno sulla bolletta pagata dai cittadini degli ambiti più virtuosi. E la differenza di virtuosità tra le varie gestioni non verrebbe ad essere occultata da una tariffa unica regionale.

Alla lettera n si legge: «elaborazione di una proposta di regolamento attuativo per finanziare l’erogazione del quantitativo minimo vitale d’acqua pari a 50 litri per persona ai residenti nel territorio regionale, così come fissato al precedente articolo 1».

Ebbene, ferma restando la tariffa differenziata per singolo ambito, la percentuale destinabile al fondo di solidarietà (comune a tutti gli ambiti) potrebbe servire proprio a finanziare l’erogazione del quantitativo minimo vitale. 

Al CAPO III (Organizzazione servizio idrico integrato – Art. 4. – Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali) si legge:  «1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato sono individuati almeno 5 Ambiti Territoriali Ottimali coincidenti con i bacini idrografici di cui all’allegato 1, nel rispetto sia dei principi discendenti dal vigente ordinamento statale e comunitario sia della sostenibilità economico-finanziaria e tecnica, del numero di utenti serviti, delle risorse idriche, nonché dell’estensione territoriale e delle infrastrutture presenti nel territorio».

Non condividiamo. Perché almeno 5 ambiti? E poi quali sarebbero i principi discendenti dal vigente ordinamento statale e comunitario? Siamo arcistufi di trovare invocati principi astratti e norme genericamente indicate (e spesso inesistenti) a supporto di scelte legislative discutibili. Su tale tema abbiamo già scritto ampiamente: ci hanno gabellato come discendenti da generiche norme comunitarie (inesistenti) provvedimenti di privatizzazione. Mentendo persino nella stesura delle leggi: tanto è vero che a Parigi come  a Berlino ed altrove era possibile realizzare ripubblicizzazioni dei servizi idrici, mentre qui da noi si imponevano scelte diverse, che andavano nel senso della privatizzazione in ossequio a norme genericamente citate ma inesistenti. E poi, ammesso che tali norme esistessero e si riducessero a cervellotici corollari interpretativi del principio della concorrenza (pomposamente esibita come sposa dal dio Mercato, che però non disdegna di tradirla segretamente con il trans Monopolio),  qui da noi perché non far valere la nostra autonomia? Perché soggiacere a “principi discendenti” (per interpretazione di chi?) dal vigente ordinamento?  Si legiferi nel rispetto della nostra autonomia e poi si difenda in ogni sede la bontà della scelta compiuta, senza inchinarsi preventivamente a interpretazioni lobbistiche di “principi discendenti” dal vigente ordinamento.

Al punto successivo dell’emendamento ipotizzato si legge:

«2. In ogni Ambito Territoriale Ottimale è costituita un’Assemblea Territoriale Idrica, che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, composta dai Sindaci dei Comuni ivi ricompresi o da loro delegati che eleggono il Presidente dell’Assemblea che esercita le funzioni attribuite alle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152». 

Cavolo! Perché non esplicitare le funzioni di tale assemblea, anziché citare l’articolo della legge che le attribuiva agli ATO? Ci armiamo di santa pazienza e andiamo alla ricerca dell’articolo citato. E troviamo che è stato abrogato da una successiva legge del 2009, a sua volta modificata da una legge del 2012: «148. Autorità d’ambito territoriale ottimale (abrogato dall’art. 186-bis della legge n. 191 del 2009, come modificato dall’art. 13, comma 2, della legge n. 14 del 2012)».  A questo punto ci chiediamo: l’Assemblea avrà le competenze che erano elencate nel citato articolo 148 del decreto legislativo 152 (abrogato)? Proprio quelle o altre rinvenibili nei due testi successivi? E ci chiediamo se sia giusto scrivere testi di legge congegnati come una “caccia al tesoro” e destinati a suscitare dubbi interpretativi circa la volontà del legislatore.  Si elenchino le funzioni che il legislatore regionale vuole ora attribuire all’Assemblea.

Al punto successivo leggiamo: «3. Compatibilmente con i criteri di cui al comma 1 dell’articolo 4, ove si rendesse necessario, il Servizio Idrico Integrato può essere affidato, in ogni ambito territoriale ottimale, a più gestori pubblici che dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell’acqua.»  Ove si rendesse necessario! Come dire: cinque ambiti e cinque gestioni. In ciascun ambito sono ammessi più gestori a condizione che ciò si renda necessario. Necessario? E perché dovrebbero essere le Assemblee di tali 5 Ambiti a stabilire la necessità di più gestori pubblici all’interno di ciascuno dei 5 Ambiti ipotizzati? Noi riteniamo che sarebbe opportuno (anche se non strettamente necessario) lasciare ai sindaci dei singoli Comuni o di Comuni limitrofi la libertà di stabilire (supportati dai relativi Consigli Comunali) se gestire il servizio idrico da soli o attraverso liberi consorzi. Prestabilire per legge regionale il numero di 5 ambiti è un errore.  Abbiamo contestato l’ambito unico regionale (Di Marino) e le tre macroaree ipotizzate da Calleri per limitarci a suggerire solo due ambiti in più? Cinque invece di tre? Che logica è mai questa? Cinque ci sembrano pochi, pericolosamente pochi! E solo impropriamente sarebbero definiti ottimali. Ottimali… per chi?  Per coloro che, tartufianamente, vogliono spianare la strada a chi vorrà applicare la renzianissima norma che affiderebbe il servizio al gestore con più utenze nell’ambito? 

I punti successivi evidenziano l’imbarazzo relativo alla definizione degli ambiti: 5 quelli proposti nell’emendamento, ma potrebbero essere di più se…  

Ecco il testo:

«4. I Comuni aventi caratteristiche territoriali e idrografiche non omogenee con l’ambito di appartenenza, possono deliberare di far parte di altro ambito territoriale ottimale, purché confinante.

5. Ai fini della gestione del Servizio Idrico Integrato possono essere costituiti ulteriori Ambiti Territoriali Ottimali tra Comuni montani o parzialmente montani o ricadenti in aree territoriali omogenee che hanno sistemi idrici di approvvigionamento, distribuzione e depurazione connessi o coincidenti con specificità idrografiche del loro territorio. Entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i Comuni proponenti la costituzione di ulteriori Ambiti Territoriali Ottimali, approvata con deliberazioni dei Consigli comunali, devono presentare una istanza alla Regione Siciliana. Il Presidente della Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza emana il decreto di riconoscimento».

In altri termini il Presidente della regione ne deve prendere atto con decreto: decreto inutile, meramente rituale o burocratico…  Alla faccia della semplificazione!

Il successivo punto contiene qualche elemento valido: «6. Nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, le dighe, gli impianti, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti alla gestione del servizio idrico integrato vengono ripartiti in base alle delimitazioni geografiche così come individuate dal comma 1».

Partendo da esso, dovremmo proporre la seguente semplificazione e razionalizzazione dei punti sopra analizzati:

 «I Sindaci dei territori ricadenti in bacini comuni o interessati alla comune gestione di opere idrauliche, supportati dalle delibere dei Consigli Comunali, possono costituire liberi consorzi definiti Ambiti Territoriali Ottimali, finalizzati alla gestione pubblica dei servizi idrici. I Comuni non in grado di provvedere da soli alla gestione del servizio idrico integrato sono obbligati a consorziarsi coi Comuni limitrofi. L’ottimizzazione degli ambiti è affidata alla autodeterminazione degli Enti Locali, che dovranno provvedere alla gestione del servizio idrico integrato, mediante Enti di diritto pubblico (Aziende speciali o aziende speciali consortili), tenendo conto dei bacini idrografici e di opere idrauliche (invasi, dighe, acquedotti, fognature e impianti di depurazione) esistenti o da realizzare».

Basta o basterebbe riuscire a far recepire questo unico e semplice emendamento.  Sbagliamo? 

 

 

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