Il ddl sul servizio idrico, una bischerata degna della serie Amici miei

Le beffe della legge-non-legge, presentata all’ARS dall’Assessore all’Energia, Salvatore Calleri. Una legge che non legifera ma si limita a trasformare solo qualcosa affinché nulla cambi e tutto rimanga come prima o venga adeguato a ciò che stabiliscono altre leggi nazionali e comunitarie. Estratto e commento delle principali bischerate.

Art. 1: «[…] La presente legge disciplina funzioni e compiti per il governo delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo e la tutela delle acque pubbliche, promuovendo: […] la definizione di politiche per il recupero dei costi dei servizi idrici che tengano conto del principio di trasparenza, dei principi stabiliti dall’ articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 e 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero stesso, come pure delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sicilia».

Nessun riferimento allo Statuto Siciliano! Si stabilisce che la definizione dei costi tenga conto di precise direttive comunitarie (delle quali implicitamente si conferma e si riconosce il pieno vigore e rispetto alle quali si rinuncia ad esercitare ogni facoltà legislativa esclusiva riconosciuta dallo Statuto, avente rango di costituzione) e beffardamente si fa invece riferimento a specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sicilia, che non possono aver alcun ruolo nella determinazione delle politiche tariffarie.

Alla lettera L) dell’art. 1 si fa riferimento, impropriamente, alla fitodepurazione, che non serve certo per la depurazione delle acque meteoriche. Nessun riferimento alla fitodepurazione come metodo soft (ed economico) di trattamento delle acque reflue.

Art. 1, comma 3: «La presente legge, in applicazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), dello Statuto della Regione siciliana ed in conformità delle norme dell’Unione Europea, stabilisce i principi secondo i quali deve essere utilizzato, gestito e governato il demanio idrico regionale».

Finalmente! Ma come si sostanzia il riferimento alla competenza legislativa esclusiva prevista dallo Statuto? Lo si applica, beffardamente, dichiarando di esercitare la facoltà di legiferare autonomamente… in conformità delle norme dell’UE e delle altre norme legislative nazionali presenti e future. Proprio un bell’esempio di autonomia legislativa!

 

Art. 1, comma 4: «La riorganizzazione del servizio idrico integrato è attuata al fine di garantire la qualità, l’efficienza, l’efficacia, nonché l’omogeneizzazione dei livelli del servizio e della relativa tariffa, anche in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.113 e 116 di abrogazione della disciplina previgente a seguito del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011».

I risultati referendari, con tutto ciò che hanno rivelato circa la volontà dei cittadini, sono ridotti ad una mera appendice di un articolo banale. Ad aggirare l’eliminazione della remunerazione ope legis del capitale investito (cassata dal secondo referendum) penserà l’AEEG. Ma intanto la legge regionale recepisce (con una mera citazione) i risultati del referendum. Ci fa contenti e gabbati.

Il colmo dell’ipocrisia: il comma 6 dell’art. 1. Una mera dichiarazione di impegno per la ripubblicizzazione… nel rispetto delle norme di privatizzazione: «La Regione promuove la gestione pubblica del servizio idrico integrato nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico». I cittadini ringraziano e… si legano al dito questa beffa.

Art. 4, comma 1: «Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore Regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, previo parere della Commissione legislativa Territorio e ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana, previa delibera di Giunta regionale, sono delimitate le Autorità Idriche Distrettuali nel rispetto della individuazione dei bacini idrografici di cui all’allegato 1, nel rispetto dei principi discendenti dal vigente ordinamento statale e comunitario; le predette Autorità hanno personalità giuridica pubblica sotto forma di consorzi tra comuni».

Traduciamo: lo si potrebbe far subito con questa legge, ma si lascia ad un successivo decreto (che il Presidente potrà emanare solo dopo aver acquisito un parere non vincolante della Commissione legislativa e previa acquisizione di una delibera della Giunta, che non potrà deliberare contro questa legge) il compito di delimitare le Autorità Idriche Distrettuali dei distretti corrispondenti ai bacini idrografici (impropriamente definiti tali) di cui all’allegato 1. In pratica è tutto stabilito, ma si fa finta che lo debba stabilire il Presidente con decreto successivo, dopo ulteriori passaggi inutili. Per semplificazione dei processi legislativi! Forse esageriamo, ma sospettiamo che i cittadini potrebbero aver voglia di applaudire… sul volto i legislatori che scrivono queste cose. Semplice opinione!

 

Art. 4, comma 2: «La predetta delimitazione deve coincidere con aggregati di bacini idrografici contigui costituiti nel rispetto dei principi di differenziazione e di adeguatezza, anche dimensionale, ed in attuazione dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità del servizio». Traduciamo: lo sappiamo che non si tratta propriamente di bacini idrografici ma di aggregati di bacini contigui o confinanti tra loro. Tuttavia, nel rispetto di criteri di dimensionamento ottimale ai fini di una gestione economica o foriera di consistenti ritorni, così sia fatto: la delimitazione, rinviata ad un decreto successivo, dovrà essere quella che qui già si stabilisce. Amen. “Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare, o cittadino. Rassegnati ad essere suddito. Ed anche il Presidente della Regione legiferi conformemente a quanto viene qui disposto. Obbedisca”.

 

Art. 4, comma 3: «Le Autorità Idriche Distrettuali affidano la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto della normativa vigente».

Come dire: la privatizzazione (che la legge regionale potrebbe escludere) sarà realizzata come semplice atto amministrativo, delegato alla responsabilità delle Autorità Idriche Distrettuali, che dovranno semplicemente applicare le altre leggi vigenti. Lo Statuto ci dovrebbe indurre a fare scelte legislative autonome? Scordatevelo. Noi ci inchiniamo alle norme nazionali e comunitarie. E stabiliamo solo che la gestione sarà affidata (amministrativamente) nel rispetto di tali norme. Abdichiamo e ci inchiniamo al potere legislativo di altri soggetti.

 

Art. 4, comma 4. «In ogni Autorità Idrica Distrettuale è costituita un’Assemblea territoriale, priva di personalità giuridica, composta dai Sindaci dei Comuni ivi ricompresi o da loro delegati che eleggono il Presidente dell’Autorità Idrica Distrettuale».

A tale Assemblea viene assegnato il compito di individuare gli interventi e le relative priorità da inserire nel Piano d’Ambito, la responsabilità di indicare gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio, da proporre all’attenzione di altri soggetti, e, infine, la delicatissima incombenza di definire «la proposta di tariffa secondo le indicazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, di seguito A.E.E.G, per il territorio di competenza, da presentare alla Conferenza istituzionale di cui al successivo articolo 5».

Come dire: i sindaci o i loro delegati segnalino interventi e priorità e trascrivano come loro proposta la tariffa suggerita dall’AEEG. A realizzare il tutto e a deliberare le tariffe da applicare penseranno altri. Si chiama diluizione delle responsabilità decisionali o copertura delle decisioni assunte da altri. Perché sottostare in Sicilia alle indicazioni della AEEG? Si potrebbe decidere autonomamente. Ma…

 

L’art. 5 istituisce la Conferenza Istituzionale «presieduta dall’Assessore Regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità e composta dai Presidenti delle Autorità Idriche Distrettuali». Essa è «organo di indirizzo e programmazione con poteri decisionali»; «approva i piani d’ambito e le proposte di tariffazione delle Autorità Idriche Distrettuali per la gestione del servizio idrico integrato, di seguito S.I.I., da presentare all’A.E.E.G.».

Da presentare all’AEEG? A dimostrazione di aver dato esecuzione ai suoi «suggerimenti»? Una ulteriore dimostrazione di sottomissione ad un potere altro? Boh.

Infine «approva le forme di gestione del S.I.I. così come definite dalle Autorità Idriche Distrettuali, nel rispetto della normativa vigente statale e comunitaria».

A scanso di equivoci: approva le forme di gestione (privata) del servizio idrico come definite dalle Autorità distrettuali, che non potranno che applicare la vigente normativa statale e comunitaria. Perfetto: viene ribadita la sottomissione totale alla piramide del potere. La legge regionale predica e ribadisce la sudditanza assoluta e fedele del legislatore regionale (e degli organismi da lui creati) alle norme statali, a loro volta dettate dalla normativa comunitaria. È tutto chiarissimo. La democrazia è salva. Solo nella forma.

 

Art. 6. Gestione del servizio idrico: «La gestione del servizio idrico integrato è affidata, avendo valutato le utilità tecniche ed economiche che si vogliono conseguire, l’efficienza in termini di qualità del servizio, di costi e rischi contrattuali, la dimensione del servizio in relazione alle caratteristiche territoriali e alla quota di contributi pubblici».

Repetita iuvant: ricordatevi che dovete affidare il servizio valutando le utilità tecniche ed economiche della gestione, la dimensione ottimale (indicata nella legge) e la quota di contributi pubblici. Ma il servizio idrico non dovrebbe essere totalmente coperto dai costi scaricati in bolletta?

Qui si lascia spazio a possibili contributi pubblici. Da affidare a gestori privati? Non abbiamo capito bene. O si?

 

Art. 8. Strumento di democratica partecipazione. Comma 1. «Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del S.I.I., le Autorità Idriche Distrettuali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscono strumenti [sic!] di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione e programmazione».

Per deformazione professionale evidenziamo una improprietà lessicale: strumenti. Forse si dovrebbe eliminare tale termine improprio riformulando nel seguente modo l’espressione: «…adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscono parvenze illusorie di partecipazione attiva alle decisioni…».

 

Art. 8, comma 2. «Le Autorità Idriche Distrettuali sottoscrivono delle “carte etiche” finalizzate a disciplinare l’abbattimento dei costi del servizio per le famiglie indigenti…».
Carte etiche!

 

Art. 10. Regime transitorio. Comma 8: «L’Autorità Idrica Unica Centrale del S.I.I., anche al fine di consentire il più rapido allineamento delle attuali gestioni alle finalità e agli obiettivi della presente legge, provvede a valutare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affidamenti effettuati sulla base della normativa preesistente e comunque nel rispetto della normativa vigente, adottando i conseguenti provvedimenti finalizzati all’adeguamento al nuovo regime di cui alla presente legge».

L’Autorità Idrica Centrale è significativamente definita questa volta “unica” (a scanso di equivoci!). Tale Autorità Unica revoca gli affidamenti del servizio a privati? Campa cavallo… L’Autorità Centrale, Unica competente, valuterà la sussistenza dei presupposti per l’eventuale revoca nel rispetto della normativa vigente che la presente legge regionale (concepita inizialmente come legge di ripubblicizzazione) si guarda bene dal modificare.

E se l’Autorità Centrale “Unica” dovesse trovare i presupposti per una eventuale revoca dell’affidamento, il comma 9 chiama in causa altri soggetti per una composizione: «Le Autorità Idriche Distrettuali, conseguentemente, avviano il processo di rinegoziazione delle convenzioni di gestione in essere».
Non è mai troppo tardi per trovare un accomodamento coi privati.

E questa sarebbe una legge regionale di ripubblicizzazione?
Caro Crocetta, o ti stanno prendendo per il naso o tu vuoi prendere per il naso noi elettori.

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