Nel fronteggiare un fenomeno che appare inarrestabile qual è il femminicidio in Italia, e in generale qualsiasi forma di maltrattamento – secondo l’ultimo report della nostra Polizia di Stato “Questo non è amore” ogni giorno sono 85 le donne vittime di un reato (quattro volte più degli uomini) commesso per il 55% da un convivente della vittima –, si invoca, quale unico rimedio radicale, una rivoluzione culturale, la necessità di lasciarsi alle spalle definitivamente gli ultimi retaggi del patriarcato.
Ed inevitabilmente, per molti di noi, la convinzione potrebbe essere che si tratti di scorie ancora presenti in certi strati della popolazione o insiti in un sistema educativo ancorato al passato, ormai inefficace, quasi inconsapevole della sua stessa rilevanza sociale.
Eppure, se così fosse, saremmo forse almeno a metà della strada da percorrere per porre fine o almeno arginare un fenomeno per il quale il nostro Paese non ha pari in Europa come ‘certificato’ dai dati dell’ufficio Onu per il controllo della droga e la prevenzione del crimine. E invece, a leggere la più recente realtà, si comprende come la ‘rivoluzione’ debba partire già dalle stesse aule dei tribunali, a meno che quello di Siracusa non costituisca un’eccezione piuttosto che uno spaccato su quanto accade e/o possa accadere anche in altri distretti giudiziari. Che debba cioè essere confinato esclusivamente a pochi giudici portatori di convinzioni per noi aberranti.
La vicenda ha certo dell’incredibile ma consola il fatto che il nostro sistema, prevedendo fino al terzo grado di giudizio, dimostra ancora una volta la capacità di emendare alcune storture che potrebbero essere drammatiche se fossero immutabili.
Il Tribunale di Siracusa, nel luglio del 2021, a conclusione di un giudizio abbreviato, ha assolto un imputato dal delitto di maltrattamenti ai danni della moglie e della figlia dodicenne per insussistenza del fatto; ha dichiarato improcedibile il delitto di violazione di domicilio per mancanza di querela e, previa riqualificazione del delitto di tentata estorsione in tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in continuazione con quello di lesioni aggravate, ha condannato l’imputato alla pena di un anno e due mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Una pena irrisoria quindi, né sappiamo se, per poter fruire della condizionale, abbia quanto meno seguito il corso previsto per uomini maltrattanti.
Diverso l’esito del secondo grado di giudizio. Infatti la Corte di Appello di Catania, previo esame dibattimentale della persona offesa, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha condannato l’imputato per il delitto di maltrattamenti aggravati a una pena di tre anni di reclusione.
Il ricorso presentato dall’imputato in Cassazione, e dalla Suprema Corte respinto, ci mette così di fronte al giudizio tranchant che i giudici di terzo grado esprimono sulla sentenza di primo grado frutto di una “valutazione, frammentaria e segmentata, operata dal Tribunale di Siracusa, là dove erano state qualificate come mere “liti familiari” una serie di condotte – ingiurie, umiliazioni, lancio di oggetti, danneggiamenti reiterati, lesioni, esercizio arbitrario delle proprie ragioni – commesse unilateralmente dal ricorrente, tossicodipendente, contro la donna e la minorenne”.
“Con un linguaggio deformante rispetto ai fatti accertati – scrivono i giudici -, la prima sentenza ha erroneamente sminuito, considerandole come meri “sfoghi d’ira estemporanei”, le gravi violenze esercitate dall’uomo sulla donna, anche alla presenza della figlia, quali zittirla e ingiuriarla, lanciarle sbarre di alluminio o suppellettili, limitandosi a valorizzare la circostanza che non avessero colpito nessuno; rompere il cellulare della bambina e sferrare alla moglie calci con le scarpe antinfortunistiche, definendo tali condotte come “litigi che nascevano per motivi economici”, nonostante avvenissero durante le crisi di astinenza dell’uomo, che pretendeva di appropriarsi del denaro necessario alla vita familiare mentre la moglie tentava di evitarlo, subendone le violenze”.
Non di “lite familiare” si è trattato bensì di violenza domestica: fattispecie demarcate da una netta linea distintiva di cui troppo spesso gli stessi giudici, a quanto pare, appaiono poco consapevoli.
“Si consuma il delitto di violenza domestica quando un soggetto impedisce a un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza fisica o psicologica, della coartazione e dell’offesa, e quando la sensazione di paura per l’incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia. Mentre ricorrono le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e, soprattutto, nessuno teme l’altro”.
Ciò che infatti qualifica la condotta come maltrattante, così come assodato nella lettura giurisprudenziale a livello nazionale come internazionale, è che i reiterati comportamenti, anche solo minacciati ed operanti a diversi livelli (fisico o psicologico o economico) nell’ambito di una relazione familiare o affettiva, siano deliberatamente volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, a ferirne l’identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni, a voler dominare e controllare la libertà femminile per impedirla.
È il disegno discriminatorio a guidare l’autore del reato di violenza domestica.
È allora dovere del giudice (anche di quello di primo grado!), nel valutare i maltrattamenti posti in essere in ambito domestico, non solo soppesare gli episodi che ritiene soggettivamente più gravi, perché colpiscono l’integrità fisica o costituiscono specifici reati, ma soprattutto tener conto del contesto diseguale di coppia in cui si consuma la violenza, anche psicologica, praticata dall’autore e il clima di umiliazione e paura che impone alla vittima.
Qualificare l’intimidazione, la minaccia, le lesioni, i danneggiamenti, la coercizione di un uomo ai danni di una donna e di una bambina, in un contesto di coppia o familiare, come un comune “conflitto“, come fatto dal Tribunale di Siracusa, “non solo deforma dati oggettivi, ma viola i principi fondamentali dell’ordinamento, a partire dall’articolo tre della Costituzione che impone di ritenere le donne in una condizione paritaria, giuridica e di fatto, rispetto agli uomini, perché titolari del diritto alla dignità e alla libertà, cioè diritti umani fondamentali e inalienabili, che non possono subire lesioni, neanche occasionali, in base a costrutti sociali o interpretativi fondati sull’accettazione e la normalizzazione della disparità di genere”.
Una lezione di diritto, di principi, di coscienza, che speriamo non venga più dimenticata in qualsiasi Palazzo di Giustizia, a Siracusa come altrove.
L’imputato è stato così definitivamente condannato lo scorso 15 maggio a due anni e dieci mesi di reclusione, essendo stato accolto il ricorso solo limitatamente all’estinzione di uno dei reati “per intervenuta remissione di querela”, decisione probabilmente presa dalla vittima dopo l’ingiusta sentenza di primo grado, forse in un estremo tentativo di tutelare per il futuro se stessa e la figlia dal desiderio di vendetta/ritorsione del marito.

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