Servizio Idrico. Polemiche pretestuose sulla clausola sociale, silenzio sulla gestione pubblica

“Chi dice o scrive che non è stata prevista la clausola sociale nel nuovo bando per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato di Siracusa o non ha letto gli atti di gara o afferma fatti non veri. Il disciplinare e il capitolato prevedono espressamente l’obbligo, per i partecipanti alla gara, di presentare un piano dettagliato di riassorbimento del personale e di assumere prioritariamente il personale dell’impresa uscente”.

Così l’assessore al ramo Carlo Gradenigo in risposta al fuoco di bordata delle forze di destra come di sinistra e sindacati, tutti schierati con i dipendenti della SIAM – che gestisce il servizio ormai da tempo in regime di proroga – preoccupati, legittimamente, per il rischio di non essere tutti assorbiti da un’eventuale nuova gestione.

Eppure gli interventi di politici polemici sulla mancanza della “clausola” si replicano quotidianamente. Ultimi in ordine di tempo: Stefania Prestigiacomo, Bruno Alicata per Forza Italia e financo l’intervento di Salvo Baio che contesta all’Amministrazione Comunale di aver redatto il bando di gara in base al decreto legislativo 50/2016 piuttosto che al 152/2006, una differenza non da poco.

Chiariamo sinteticamente che il primo è il codice degli appalti, il secondo il codice dell’ambiente che all’art. 173, in ambito di servizio idrico, sancisce per il personale già assunto il diritto di “passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore”.

La domanda allora è: Quale perverso sentimento, quale odio, volontà di nuocere, nei confronti di padri e madri di famiglia, avrebbe dovuto nutrire la Giunta Italia per non applicare la norma più vantaggiosa?

Nessuno! con buona pace dei rimestatori del momento, di coloro che amano cavalcare le proteste solo per ingraziarsi chi avrebbe bisogno invece solo di spiegazioni, e di certezze. E di certo, soprattutto di aver garantito il posto di lavoro, ma, inevitabilmente, nel rispetto delle norme vigenti, attraverso l’adozione di tutti gli strumenti di tutela e salvaguardia che il nostro ordinamento offre.

L’Amministrazione Comunale, fatto che forse non tutti conoscono, per vicende analoghe è già passata sotto le forche caudine del controllo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’istituzione che vigila su contratti pubblici, incarichi e, in genere, i settori della pubblica amministrazione potenzialmente esposti a corruzione, o semplicemente a un’errata applicazione delle norme, proprio come in questo caso.

Nel 2014, gli allora consiglieri comunali Salvatore Castagnino e Fabio Alota insieme al deputato regionale Vincenzo Vinciullo hanno infatti segnalato all’ANAC presunte illegittimità relative all’affidamento, da parte dei Comuni di Siracusa e Solarino, della concessione del SII per un anno a tre società, due delle quali confluite poi proprio nella SIAM.

La delibera Anac del 23 settembre 2016 ha poi in effetti evidenziato alcune criticità nelle procedure adottate dal Comune che però non rilevano ora per la problematica in discussione per la quale sono al contrario interessanti le considerazioni fatte in relazione proprio alla “clausola sociale”.

In sintesi, sull’applicazione della clausola sociale ex dlgs 152/2006, quindi sul passaggio previsto nel 2015 (in febbraio la firma della convenzione) di tutto il personale al nuovo gestore, l’Anac, se da una parte giustifica il ricorso all’art 173 del codice dell’ambiente, dall’altro evidenzia di aver “più volte censurato la clausola sociale cd. di  “imponibile di manodopera”, predisposta ai sensi dell’art. 69, del d. Lgs. n. 163/2006, che affermi un obbligo di assunzione del personale attualmente occupato, che preveda automatismi nell’applicazione dell’istituto e, in più, individui le specifiche figure professionali oggetto del suddetto obbligo, poiché non è conforme agli orientamenti della giurisprudenza sulle misure atte a favorire condizioni di concorrenzialità nel mercato e coerente con una lettura comunitariamente orientata della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione”. E chiarisce che “Per la giurisprudenza «la c.d. clausola sociale va interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante» (ex multis Parere sulla normativa AG 19/2014 del 30.4.2014; Parere di precontenzioso n. 36 del 26 febbraio 2014). A ciò si aggiunga che l’obbligo di assunzione di tutto il personale, richiesto a pena di esclusione, è stato configurato come una vera e propria condizione per la partecipazione.

Tuttavia, l’Autorità ha più volte chiarito che la clausola sociale è una condizione di esecuzione, e non di partecipazione (pareri Anac n. 19 e 20 del 13 marzo 2013)”.

Norme in contrasto dunque, su cui però risulta ormai condiviso anche in giurisprudenza quanto ribadito dall’Anac nelle Linee Guida approvate con delibera del 13 febbraio 2019. Rinviando alla lettura non particolarmente complessa della delibera riportiamo qui due passaggi che a noi sembrano i più significativi: “L’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici)”.

E ancora: “La stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto”.

Esattamente quello che si legge nel bando di gara del Comune, almeno da questo punto di vista (su altro il ricorso presentato dalla Siam) al riparo da opposizioni e censure dell’Anac.

È evidente che ciò che si dovrebbe a questo punto fare sarebbe al più una discussione con il sindacato per esaminare la posizione di ogni lavoratore e comprendere quali strumenti di protezione attivare se ce ne sarà bisogno.

Ma in realtà, dal nostro punto di vista, sarebbe molto più opportuno, e conducente, se si avviasse (non crediamo che ancora lo sia) e si concludesse una volta per tutte il percorso che l’Ati aveva promesso di fare: chiudere con la gestione privata e come deliberato all’unanimità andare al gestore unico a livello di ambito. Un iter da velocizzare per poter accedere anche ai finanziamenti del PNRR e realizzare il piano d’ambito che per Siracusa prevede le importanti, se si vuole addirittura “rivoluzionarie”, innovazioni inserite dall’assessore Gradenigo in particolare sia per quanto riguarda lo sversamento dei reflui sia le nuove fonti di approvvigionamento idrico.

Il vero problema non è quindi la clausola sociale ma la resistenza a creare quel cambiamento in cui forse potrebbe trovare una diversa e più soddisfacente soluzione la stessa problematica del personale.

Si continua invece sul vecchio tracciato senza che le forze politiche abbiano nulla da dire. E ridire.

 

 

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