Peccato che Gianni D’Anna non abbia letto la sua assoluzione

Il pm Maurizio Musco lo aveva querelato per aver definito “vergognosa archiviazione” gli esiti dell’inchiesta Mare Rosso. Il giornalista morì dopo dodici anni di tribolazioni, angosce, sofferenze per sé e la sua famiglia

 

La Civetta di Minerva, 15 giugno 2019

Ci vorrà tempo, ancora un bel po’ di tempo, per riportare ordine e legalità nel mondo della magistratura e, nello specifico, nel suo massimo organo di controllo, il Consiglio Superiore, la cui perdita di credibilità ha contorni inediti. Inediti ma non inauditi, non impensabili perché non sappiamo quanti siano disposti a credere che solo ora, a causa del ciclone Amara, stia venendo alla luce che molte, se non la maggior parte delle nomine delle Procure, almeno di quelle più importanti e strategiche, siano state pilotate, frutto di accordi e delle influenze delle diverse correnti. Si è sempre saputo, e sempre tollerato. Ma ora il gioco si è fatto più pesante perché il mercimonio delle sentenze da fatto episodico, e/o tenuto sotto silenzio, si è trasformato quasi in una prassi, difficile da nascondere.

È quello che succede dopo un lungo periodo di impunità: si perdono i freni inibitori, si pensa che ci si possa spingere ancora un po’ oltre e si diventa arroganti, poco prudenti.

Poi cala la mannaia azionata dai corpi sani, da chi crede nei valori deontologici fondanti, e però, dopo un po’, riparte il giro perché in Italia la memoria è breve, è fievole, e gli interessi troppi, e troppo grandi.

Intanto, per lo meno, si fa giustizia delle accuse ingiuste mosse ai giornalisti colpevoli di non aver distolto gli occhi, di aver voluto alzare il coperchio che nascondeva il verminaio, di non aver scelto la via comoda dell’indifferenza, del sonno della ragione.

Ma prima di parlare delle archiviazioni che finalmente arrivano a sgravare le ultime posizioni ancora aperte, quelle del direttore Franco Oddo e di Carmelo Maiorca, il pensiero non può che andare a Gianni D’Anna, il collega di Augusta, la cui la morte prematura, a soli 61 anni, non ha consentito di vedere la propria assoluzione, dopo 12 anni, con formula piena “perché il fatto non sussiste”. D’Anna ha dovuto tribolare nei due gradi di processo penale solo per una frase, per un’espressione del tutto legittima eppure non ritenuta tale dal giudice di primo e di secondo grado: “una vergognosa archiviazione” in riferimento agli esiti dell’inchiesta Mare Rosso riguardante l’inquinamento da mercurio nella rada portuale di Augusta per la quale l’ex sostituto procuratore di Siracusa, Maurizio Musco, titolare di quell’inchiesta, si era sentito diffamato.

Evidentemente i giudici dei primi due gradi del processo D’Anna non condividevano quanto invece ha evidenziato la dottoressa Maria Giuseppa Scolaro nelle motivazioni dell’assoluzione, a Messina, di Carmelo Maiorca: “Come è noto, nel nostro sistema, che tutela a livello costituzionale la libera manifestazione del pensiero di qualsiasi cittadino e la libertà di stampa, la critica dei comportamenti dei rappresentanti delle pubbliche istituzioni in generale, in essi compresi anche i politici e gli uomini ricoprenti cariche di vertice di enti pubblici, deve essere la più ampia possibile perché essa garantisce il pieno dispiegarsi della dialettica democratica e consente ai cittadini di formarsi opinioni precise sui vari accadimenti e sulle condotte che possano incidere sulla gestione della “cosa pubblica” in senso lato, purché vengano rispettati i limiti della veridicità della notizia, inteso in caso di diritto di critica come limitato all’oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse – Cfr. Cassazione penale, sezione 5, sentenza n. 20474 del 14.02.2002 -; della rilevanza sociale o pubblica di essa e della continenza/che postula una “forma espositiva corretta della critica rivolta, e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione” – Cfr. Cassazione penale, sezione 5, sentenza n. 31669 del 14.04.2015”.

Una vicenda, quella di D’Anna come le nostre, e di tanti altri, che ha il sapore del paradosso e che dice quanto poco i giornalisti siano tutelati nello svolgimento del proprio lavoro dalla legge, da norme che dovrebbero essere particolarmente dure nei confronti di denunce temerarie che spesso hanno la sola finalità di intimidire e indurre a maggiore prudenza giornalisti semplicemente seri.

Modifiche legislative divenute ormai impellenti, che tengano quindi conto di quanto detto, per esempio, anche dai giudici di Cassazione nelle motivazioni dell’assoluzione di D’Anna.

Secondo la presidente Rosa Pezzullo e la relatrice Elisabetta Maria Morosini, la sentenza di condanna di D’Anna, confermata in appello, ha mosso “da un presupposto errato, che ne inficia la tenuta logica e giuridica…” in quanto “svilisce la facoltà di critica, limitandola alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione”. L’espressione “vergognosa archiviazione” non è una notizia falsa, bensì “contiene un nucleo essenziale di verità” e “nell’esercizio del diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi obiettiva e asettica”.

Non solo quindi si stabilisce la non punibilità di quell’alea “interpretativa” dei fatti che necessariamente accompagna le cronache giornalistiche, sempre comunque nel rispetto dei requisiti ricordati dalla Scolaro, ma anche si evidenzia che appellarsi alla legge sulla diffamazione per sfuggire al controllo e giudizio della libera stampa può assumere i caratteri dell’intimidazione: “Non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva, che estenda la tutela prevista contro la lesione dell’onore e del decoro anche a casi di contestazione dell’operato altrui… La valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata dando rilievo anche al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene proferita”.

“Di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale” perché “uno Stato democratico garantisce e tutela il diritto di critica degli organi di informazione e dei cittadini, circa l’operato delle persone preposte a funzioni o servizi pubblici. La critica, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti, sui quali si articola l’esposizione stessa del proprio pensiero. È consentita dall’ordinamento l’esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e quindi contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l’agente si sia affidato a una esposizione misurata del linguaggio”.

D’Anna non ha fatto dunque null’altro che il proprio lavoro, e lo ha fatto bene: peccato che non abbia potuto leggere ciò che la sua coscienza già gli aveva detto!

E se è stato un semplice commento a portare dolore e angoscia nella sua vita, a portare invece in tribunale Carmelo Maiorca è stata addirittura una innocua vignetta satirica.

 

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