Ma, secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa, l’errore dell’Urega è da imputare alla ditta, che ha generato confusione. I magistrati ritengono necessario verificare la cessione di azienda tra i due rami IGM (ottobre 2011)
[Salvo La Delfa] La Civetta di Minerva, 8 giugno 2018
Oltre al tema della reticenza, nella sentenza del CGA, che ha annullato il contratto di appalto per la gestione dei rifiuti tra il Comune di Siracusa e IGM Rifiuti Industriali e ha dichiarato “la caducazione” dell’intera gara di appalto, si sono vagliati altri aspetti di questa complicata “vicenda processuale nella quale i tre (soli) concorrenti in gara hanno tutti proposto ricorsi escludenti incrociati, contestandosi reciprocamente il possesso dei requisiti di partecipazione”.
In particolare si sono discusse le contestazioni sollevate da IGM nei confronti di Tech Servizi relativamente ai fatti che l’appello provenisse da una sola delle imprese dell’Ati, senza che la mandataria Ambiente 2.0 si costituisse e per il fatto che Tech Servizi non avesse impugnato l’intera sentenza ma solo alcuni capi di essa. Entrambe le contestazioni vengono respinte dal Collegio del CGA che dichiara che la prima contestazione è da annullare sulla scorta di alcune note della Corte di Giustizia Europea e dal fatto che non è venuto meno il progetto iniziale di costituire l’Ati e “non risultando in alcun modo, in termini formali e ufficiali, che Ambiente 2.0 più non abbia tale intenzione”. Per quanto riguarda la seconda contestazione il Collegio CGA ritiene che nel corpo del testo dell’appello siano presenti riferimenti continui alla sentenza di primo grado e, quindi, il ricorso contiene, comunque, disseminate al proprio interno, specifiche e articolate censure contro la sentenza.
Un altro punto trattato è la contestazione del fatto che la Commissione Urega non ha aperto le tre buste che IGM aveva inserito nell’offerta tecnica perché, come risulta nel verbale di gara del 15.3.2016, “non influenti sull’attribuzione dei punteggi previsti in modo analitico dal disciplinare di gara”.
Il CGA ha ordinato l’apertura delle tre buste trovando un contenuto coerente a ciò che era scritto sul forntespizio e precisamente: 1) piano economico dei servizi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione; 2) proposte economiche per lo svolgimento dei servizi opzionali; 3) piano degli investimenti per l’acquisto di automezzi a basso impianto ambientale.
Il Collegio del CGA ritiene che la Commissione Urega non potesse avere il potere di scegliere se aprire o meno le tre buste, ritiene che dovessero essere aperte per una questione di trasparenza. Il Collegio aggiunge: “La scelta di non aprire tali buste, di accantonarle, male si concilia con detto principio”. Le buste non aperte contenevano elementi economici ma erano stati presentati nella fase di offerta tecnica e la loro apertura in gara avrebbe posto sicuramente il problema della possibile commistione tra offerta tecnica e offerta economica, con la conseguenza e il risultato di poter alterare la formazione del giudizio della commissione giudicatrice. La non apertura delle tre buste ha di fatto favorito IGM. L’errore in cui è incorsa la Commissione Urega è da imputare, secondo la sentenza del CGA, soprattutto ad Igm che ha inoltrato una documentazione non pertinente e capace di generare confusione e commistione tra elementi diversi dell’offerta.
Un altro punto trattato è stato la contestazione di Tech sul possesso di Igm del requisito del fatturato, considerato che secondo Tech il contratto di affitto del ramo di azienda di IGM, registrato il 4.10.2011, non sarebbe richiamabile e valido.
Il Collegio del CGA contesta questa impostazione di Tech ritenendo che “l’affitto del ramo d’azienda, al pari di altre tipologie contrattuali similari, sia idonea in astratto a determinare il trasferimento (anche) del requisito del fatturato in capo all’avente causa, salvo verificare il reale contenuto del contratto in concreto e valutarne quindi gli effetti”
Tale verifica comunque è mancata durante la gara in quanto né la Commisisone Urega né il Comune di Siracusa hanno sottoposto a verifica le dichiarazioni di Igm Rifiuti industriali s.r.l. Verifica che secondo il Collegio CGA deve essere fatta durante la nuova gara che il Comune di Siracusa è chiamata ad organizzare.

Commenti recenti