Queste le proposte di modifica al testo unico di cui al DPR 30 marzo 1957, n. 361 e al Testo Unico di cui al d. LGS. 20 dicembre 1993, N. 533.
All’articolo 18-bis, il comma 3 è sostituito da modifiche che introducono l’eliminazione della presentazione dei candidati in ordine numerico, stabilendo che ogni lista sia composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine alternato di genere.
All’art. 24, comma 1, n. 2, sono eliminate le parole che riguardano la stessa questione di cui alle modifiche dell’art. 18bis.
All’articolo 31 sono sostituiti i commi 2, 3 e 4, nonché il primo periodo del comma 5, con modifiche riferite tutte alla reintroduzione delle preferenze nei collegi plurinominali, nel numero di due, con il rispetto della diversità di genere.
All’articolo 58 è sostituito il secondo comma, in modo da introdurre le modalità di voto con le preferenze e le regole da seguire al momento dello spoglio.
Il secondo comma è sostituito integralmente e riguarda le modalità di voto con le preferenze e le regole da seguire al momento dello spoglio.
All’articolo 59-bis ai commi 1 e 2 vengono soppresse alcune parole per uniformare l’inserimento delle preferenze.
All’articolo 68, i commi 3 e 3bis sono sostituiti con due nuovi commi che riguardano le modalità dello spoglio e le attività successive del Presidente del seggio, degli scrutatori e del Segretario.
All’articolo 71, primo comma, numero 2) è sostituito da un comma che dispone come il Presidente del seggio deve procedere e dichiarare in via provvisoria il risultato dello scrutinio e dare atto dei voti di lista e di preferenza.
All’articolo 77, comma 1, sono apportate varie modifiche:
Alla lettera d) è aggiunto alla fine il seguente periodo con cui determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato della rispettiva lista nel collegio plurinominale.
Alla lettera f) è aggiunto in fine il seguente periodo con cui determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella circoscrizione.
Alla lettera l) è sostituita da modifiche con cui l’Ufficio centrale circoscrizionale comunica all’Ufficio centrale nazionale la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.
All’articolo 84 vengono eliminate le parole “secondo l’ordine di presentazione” e viene aggiunto il comma 10 che precisa che in tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano.
All’articolo 86, comma 1, le parole “secondo l’ordine di presentazione” sono sostituite dalle parole “secondo l’ordine delle rispettive preferenze”; in caso di parità, prevale il più anziano.
Seguito della relazione alle modifiche del testo unico di cui al d. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica.
All’art. 9, il 4 comma è sostituito con modifiche che introducono il principio che ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati secondo un ordine alternato di genere e non semplicemente numerico.
All’art. 11, al comma 1, vengono eliminate le parole “numerico” e “sulle schede di votazione e” in funzione del passaggio da ordine numerico a “alternato di genere”.
L’art 14, commi 1 è modificato integralmente perché introduce le preferenze e disciplina le modalità del voto e le regole da seguire al momento dello spoglio.
All’art. 16, comma 1, le lettere d), f) e l) sono sostituite come segue:
- d) Determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato della rispettiva lista nel collegio plurinominale.
- f) Determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella regione.
- l) L’Ufficio elettorale Regionale comunica all’Ufficio centrale nazionale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della regione.
All’art. 17bis al comma 1 le parole finali “secondo l’ordine di presentazione” sono soppresse.
Dopo il comma 3, viene aggiunto il comma 4 che sancisce che in tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano.
All’art. 19. Il comma 2 è sostituito da modifiche che sanciscono che il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa in un collegio plurinominale è attribuito, nell’ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l’ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano.

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