Con 675 mq di estensione, chiosco bar di 3 mt di altezza, in uno degli angoli più belli di Ortigia, le dimensioni della struttura, anche se stagionale, configurano tutt’altro che uno stabilimento elioterapico
La Civetta di Minerva, 5 maggio 2017
Che qualcosa non torni in questo solarium dal violento impatto visivo è un dato di fatto: 675 mq di estensione, con chiosco bar di circa 3 mt di altezza – un ostacolo insormontabile allo splendido
panorama di cui era possibile fruire da quella prospettiva -, in uno degli angoli più suggestivi di Ortigia, non può che suscitare perplessità.
Ovviamente non è quello che si dichiarava fosse, cioè uno stabilimento elioterapico. Se così fosse, non si trasformerebbe in locale notturno e non avrebbe neanche avuto la necessità di essere posizionato proprio lì, in un punto nevralgico dello struscio serale, di massimo passaggio.
Che fosse inopportuno realizzare lì la struttura lo aveva detto in maniera impeccabile la Soprintendenza esprimendo parere negativo il 24 febbraio 2015:“La realizzazione di uno stabilimento balneare nella zona di Centro Storico ove insiste, ad immediato ridosso della Fonte Aretusa, monumento identitario che caratterizza il sito anche in termini di attrattività turistico-culturale, si pone in contrasto con la corretta valorizzazione e fruizione dei ‘luoghi della cultura’ e con l’indirizzo di salvaguardia del paesaggio urbano storicizzato come espressione di identità, la cui tutela si estrinseca attraverso il riconoscimento, la salvaguardia e, ove necessario, il recupero dei valori culturali che esso esprime. Tale struttura balneare per la sua alterità rispetto al sito storico, costituisce elemento di alterazione dei valori culturali la cui conservazione è alla base delle ragioni fondanti il particolare regime di tutela imposto con D.P.R.n.625/S.G. del 14 aprile 1968 con il quale è stato formalizzato l’interesse storico-paesaggistico-culturale dell’isola di Ortigia ed il suo rapporto inscindibile con il bacino del Porto Grande di Siracusa.”
Più che lecito quindi domandarsi cosa sia accaduto perché invece, con una spericolata capriola, gli stessi uffici potessero esprimersi in senso diametralmente opposto pochi mesi dopo, il 5 agosto, con un laconico: “Si ritiene che la nuova proposta progettuale sia compatibile rispetto ai valori storico-architettonici-urbanistici della zona”. E altrettanto incomprensibile che a rilasciare l’autorizzazione non sia stata l’Unità paesaggistica ma quella architettonica. A nulla quindi è servito lo scudo protettivo di cui fruisce Ortigia grazie all’istituzione di una serie di vincoli, quali in particolare quelli Unesco e del Piano paesistico. Per immaginare che si tratti di un pericolosissimo precedente per tutto il periplo dell’isolotto non ci vuole molta preveggenza.
“Anche l’Ufficio Demanio Marittimo, piuttosto che istruire la pratica, si è limitato a “prendere atto” della presenza di provvedimenti formali senza neppure intuirne la carenza e non ha valutato quanto l’articolo 36 del Codice della Navigazione impone in questi casi, cioè la valutazione della compatibilità di tali o simili strutture con le esigenze di pubblico uso – commenta l’avvocato Corrado Giuliano -. Esigenze di pubblico uso, chiaramente radicate e costituite proprio dai tanti vincoli e dalle molte prescrizioni che gravano sul nostro centro storico con gli intuitivi obblighi internazionali contratti dallo Stato Italiano e dalle sue articolazioni periferiche. E così, sviato dalla relazione istruttoria di questo Ufficio, l’Assessorato Territorio Demanio Regionale ha assentito alla concessione”. Quindi, secondo l’avvocato Giuliano, non si è tenuto in alcun conto il fatto che l’interesse demaniale, cioè l’interesse pubblico, vuole che il bene non sia sottratto al suo normale uso generale. L’amministrazione non può esimersi dal considerare e valutare tutti gli interessi pubblici specifici che, “insorgenti dalla dimensione territoriale del bene, interferiscono sull’uso individuale a base della richiesta di concessione” la quale, proprio in quanto considerata eccezionale, “deve essere del tutto compatibile con l’intero spettro delle esigenze pubblicistiche gravanti sul territorio in cui ricade l’area oggetto della richiesta concessione” (così sentenze del Consiglio di Stato, fa notare Giuliano).
E al di là del mistero che ancora sembra gravare sugli oneri di urbanizzazione corrisposti – secondo Giuliano, dagli atti assunti non paiono essere stati regolati sebbene essi siano sicuramente dovuti trattandosi di “corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, posto a carico del privato a titolo di partecipazione dei costi delle opere di urbanizzazione “in proporzione” all’insieme dei benefici che la nuova costruzione o opera ne trae” – ci si chiede anche se una struttura di tali dimensioni non avesse bisogno di quella specifica concessione edilizia (oggi “permesso a costruire” !) che riguarda tutte le strutture destinate all’attività stagionale le quali, sebbene non siano infisse al suolo ma solo ad esso aderenti in modo stabile, sono destinate ad una utilizzazione perdurante nel tempo, pur se intervallate da pause stagionali; e ancora se sia stato verificato dall’amministrazione che la superficie assentita in concessione “non costituisca una barriera visiva e sia disposta in modo ortogonale alla linea di costa” come previsto in Sicilia dalle linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo.
Domande e dubbi che a quanto pare la documentazione fin qui acquisita faticosamente dai cittadini residenti, contrari all’improvvisato e improvvido locale, deleterio per la quiete pubblica, non ha fin qui risolto ma che si sono riaccesi non appena si è tornati a rimetter su il solarium per i sette mesi della nuova stagione. Ancora si nutre una speranza: che gli enti preposti alle autorizzazioni, come quelli chiamati a vigilare sulla legittimità degli atti, si accorgano degli errori (forse) fatti.
Per ricorrere all’istituto dell’autotutela e revocare la concessione mancano un po’ meno di sei mesi.

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