5mln di Musco. Esposti a CSM, Consiglio Giudiziario e Procura

Il presidente dell’Associazione culturale Minerva: “L’intimazione del PM contrasta con la n. 10796/2015 e n. 18564/2016 della Cassazione Sezioni Unite”

La Civetta di Minerva, 10 dicembre 2016

Nel numero scorso abbiamo informato i nostri lettori della richiesta all’Associazione Culturale Minerva, in solido a direttore e vicedirettore di questa testata, di uno smisurato risarcimento, 5 milioni di euro, per presunti danni da diffamazione a mezzo stampa nei confronti del magistrato Maurizio Musco. Gli articoli in questione sono quelli che, nel 2011, hanno dato il via alla tristissima stagione dei cosiddetti Veleni in Procura, una storia che ancora non vede la conclusione e che ha avuto, per i magistrati coinvolti, risvolti disciplinari e giudiziari.

Per quel che ci riguarda noi riteniamo di aver semplicemente fatto la nostra parte: abbiamo informato cioè la nostra comunità, quelli che ci leggono, di situazioni che andavano chiarite dagli organismi a ciò preposti. E lo abbiamo fatto osservando i limiti, di elaborazione giurisprudenziale, al rispetto dei quali è subordinato il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica: verità dei fatti narrati, rispondenza dell’informazione all’interesse pubblico, continenza verbale dell’esposizione.

Il nostro stupore nel ricevere la lettera dell’avvocato Concetta Guerrieri, in nome e per conto del suo cliente, si è però subito trasformato in indignazione per una domanda dai toni perentori, se non intimidatori, e per la cifra pretesa, decisamente inedita. Da qui la decisione dell’Associazione che edita il giornale di presentare due esposti agli organi competenti, uno nei confronti del dottor Musco (che qui riportiamo) e uno, su per giù dello stesso tenore, nei confronti del suo legale di fiducia.

Noi riteniamo che l’attività giornalistica debba essere difesa e tutelata da ogni tentativo di incutere timore e apprensione perché si tratta di una funzione voluta e garantita dall’articolo 21 della nostra carta costituzionale. In nome di quei principi non intendiamo scegliere la via del più comodo, e vigliacco, silenzio che purtroppo, in alcune situazioni, spesso si trasforma in connivenza e omertà. 

Pubblichiamo, qui di seguito, l’esposto inviato dal Presidente dell’Associazione culturale Minerva al Consiglio Superiore della Magistratura. al Consiglio Giudiziario di Catania e al Procuratore della Repubblica di Siracusa.

“Il sottoscritto Franco Oddo, nato a Rosolini (SR) il 24.9.1947 e residente in Siracusa, Via Italia n. 7, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione Culturale Minerva, espone:

Con lettera raccomandata a.r. del 4.11.2016 (doc.1), il Dott. Maurizio Musco, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Siracusa, ha costituito in mora l’Associazione Culturale Minerva, definendola proprietaria del periodico siracusano “La Civetta di Minerva”, a suo dire responsabile – per avere pubblicato alcuni articoli di stampa – di avere “compromesso gravemente la sua reputazione personale e professionale”. Conseguentemente, ha invitato detta associazione, in solido con il direttore e il vice direttore del giornale, a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato nella somma di € 5.000.000,00 (cinque milioni) da rimettere presso lo studio del suo difensore Avv. Concetta Guerrieri entro il termine di giorni quindici, con avvertimento che, in mancanza, avrebbe adito le vie legali.

“Al fine di valutare correttamente la liceità della pretesa, senza tuttavia entrare nel merito e nello specifico non essendo questa la sede, è opportuno rilevare che i fatti e gli articoli di stampa in questione vanno collocati nella complessa vicenda – che ha visto coinvolti, fra gli altri, il Dott. Musco e l’Avv. Piero Amara – definita giornalisticamente “Veleni alla Procura di Siracusa”. Com’è noto, tali fatti, peraltro denunciati anche da altre testate giornalistiche, sono stati accertati dalle autorità competenti e confermati ai massimi livelli istituzionali (Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, Associazione Nazionale Magistrati).

“E’ egualmente opportuno ricordare che, sempre in relazione a tali fatti e articoli di stampa, il GIP di Messina, con decreto del 30.10.2014 (doc.2), ha disposto la archiviazione di ben diciotto querele proposte, a scopo manifestamente intimidatorio, nei confronti dei giornalisti Oddo Franco e De Michele Marina, statuendo che “Non si apprezzano nelle condotte denunciate estremi di reato poiché le espressioni “incriminate” non possono ritenersi direttamente lesive dell’onore o espressioni che comunque possano assumere valenza concretamente diffamante, essendo esse piuttosto particolarmente pungenti ed incisive, ma non travalicanti i limiti dell’esercizio del diritto di critica esercitato nei confronti di soggetti (magistrati e avvocati) certamente noti e di interesse pubblico, dovendosi per altro considerare che le questioni attenzionate  dagli articoli giornalistici incriminati sono strettamente connesse a quelle che hanno determinato l’avvio di ispezioni ministeriali e di procedimenti disciplinari nei confronti di taluni magistrati”.

“Al fine di valutare correttamente i danni alla reputazione asseritamente subiti, va altresì rilevato che il Dott. Musco, per fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni ed a causa degli stretti rapporti di amicizia intercorrenti con l’Avv. Piero Amara sfociati poi anche in rapporti di natura economica, con sentenza n. 1679/15 del 9.12.2015 (doc.3) è stato condannato dalla Corte d’Appello di Messina alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Lapidaria, la Corte, in un passo della motivazione (cfr. pag.38):

“Brevi conclusive considerazioni vanno svolte in ordine al trattamento sanzionatorio che non può prescindere dal contesto diffuso e talora  scoperto degli illeciti commessi dagli imputati, nella malsana convinzione di una totale impunità, che connota in particolar modo la posizione del Musco, ma caratterizza in termini comunque gravi anche le posizioni del Campisi (che beneficia comunque della prescrizione) e del Rossi, specie per la funzione di controllo che essi avrebbero dovuto assicurare sull’operato del sostituto Musco. Il danno da essi cagionato all’immagine della gestione equilibrata ed imparziale della funzione giudiziaria del Pubblico Ministero  nella ricerca e nella repressione dei reati è parimenti serio ed evidente“.

“Autentici macigni sulla reputazione personale e professionale del Dott. Musco.

“Collocata la vicenda nel giusto contesto e delineata, sia pure sommariamente, la reputazione di cui gode il Dott. Musco, appare evidente come la odierna costituzione in mora fuoriesca dalla sua funzione tipica, e cioè non abbia una finalità autenticamente risarcitoria, ma sia preordinata a ben diversi obiettivi.

“Anche ammesso, per mero esercizio teorico, che gli articoli di stampa in questione abbiano contenuto diffamatorio, Il Dott. Musco e il suo Difensore, professionalmente edotti dei parametri applicabili, sono tenuti a sapere che i tribunali italiani nelle vicende di diffamazione a mezzo stampa liquidano a titolo risarcitorio somme che vanno mediamente da € 2.500,00 a € 10.000,00.

“Lo stesso Tribunale Civile di Siracusa, con sentenza n. 201 del 28.1.2016, a fronte di due domande di risarcimento di 1 milione di euro ciascuna ha liquidato la somma di € 2.500,00 ciascuna.

“Consegue che intimare con “formale atto di diffida” il pagamento di ben 5 milioni di euro nella piena e doverosa consapevolezza che nel caso di specie si tratti di una somma giuridicamente surreale è non soltanto illecito ma intimidatorio e vessatorio nei confronti dell’intimato. A maggior ragione se l’intimante sia un magistrato. E’ un atto compiuto, ancora una volta, “nella malsana convinzione di una totale impunità”.

“La condotta del Dott. Musco, inoltre, si pone in palese contrasto con i doveri del Magistrato più volte limpidamente delineati dalla Suprema Corte, secondo la quale si deve “…esigere da un rappresentante dell’ordine giudiziario un livello di  correttezza più alto rispetto al comune cittadino” (Cass.Civ. Sezioni Unite n. 10796/2015).

Ed ancora: “… il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1.1, nell’indicare i requisiti con cui il magistrato deve esercitare la sua funzione – in particolare correttezza, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona – individua anche clausole generali a cui il magistrato deve improntare la sua condotta di cittadino anche al di fuori del servizio al fine di non compromettere il prestigio dell’istituzione giudiziaria …” (Cass.Civ. Sezioni Unite 22.09.2016 n. 18564). 

“Il danno cagionato dal Dott. Musco all’immagine corretta e equilibrata della funzione giudiziaria è, ancora una volta, “serio ed evidente”.

“Per le superiori considerazioni,

S I   C H I E D E

che nei confronti del Dott. Maurizio Musco, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Siracusa, si adottino i provvedimenti disciplinari ritenuti equi e opportuni.

“Allegati: 1) copia lettera raccomandata a.r. del 4.11.2016; 2) copia decreto GIP di Messina del 30.10.2014; 3) copia sentenza Corte d’Appello di Messina n. 1679/15 del 9.12.2015”.

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