Tra le principali novità della più recente normativa UE, in corso di recepimento nel nostro Paese, figurano aspetti riguardanti le informazioni al pubblico, la consultazione pubblica, la partecipazione ai procedimenti autorizzativi e l’accesso alla giustizia
La Civetta di Minerva, 14 giugno 2016
La Direttiva n. 96/82/CE e s.m.i. (recepita in Italia dal Dlgs n. 334/99 e s.m.i.), che dal 15 giugno 2015 sarà abrogata e sostituita dalla Direttiva 2012/18/UE, si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a determinate soglie, che differenziano, di conseguenza, obblighi di ordine generale e obblighi specifici a carico sia dei Gestori degli stabilimenti sia delle autorità degli Stati Membri.
Il caso specifico di uno stabilimento adibito a ricevimento, stoccaggio e rigassificazione del GNL, il Gas Naturale Liquefatto, rientra nella categoria dei “Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale”, le cui soglie, riportate in Allegato I parte 1 della direttiva, sono: 50 ton per l’applicazione degli articoli 6 “Notifica” e 7 “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” della direttiva (il gestore adempie solo ad una certa parte dell’insieme degli obblighi previsti); 200 ton per l’applicazione dell’articolo 9 “Rapporto di sicurezza” della direttiva (il gestore è soggetto ad adempimenti più stringenti e impegnativi).
Recepimento della direttiva 2012/18/UE – La normativa UE in materia di rischio incidentale è stata modificata e integrata dalla Direttiva 2012/18/UE che dal 15 giugno 2015 abroga la direttiva 96/82/CE.
La direttiva 2012/18/UE stabilisce che il recepimento avvenga entro il 31 maggio 2015. Tali scadenze sono particolarmente rilevanti per il tema dello sviluppo delle infrastrutture connesse alla filiera del GNL soggette alla normativa in materia di rischio industriale. Tra le principali novità della normativa UE, in corso di recepimento nel nostro Paese, figurano aspetti riguardanti le informazioni al pubblico, la consultazione pubblica, la partecipazione ai procedimenti autorizzativi e l’accesso alla giustizia. Tutti questi aspetti della normativa UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti con sostanze pericolose sono stati significativamente rafforzati.
Sulla base della legge di delega n. 96/2013, il 31 marzo 2015 il governo ha trasmesso alle camere lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2012/18/UE.
Sotto il profilo del quadro normativo per regimi autorizzativi degli impianti della catena logistica per la distribuzione del GNL, la principale novità introdotta dallo schema di decreto legislativo rispetto a quanto previsto dal Dlgs n. 334/99 e s.m.i. è un assetto delle competenze più chiaro rispetto a quello attuale. In sostanza lo schema di Dlgs rende stabile e rafforza il ruolo delle CTR nelle procedure previste sia per gli impianti soggetti a notifica che per quelli di soglia superiore sottoposti al rilascio del nulla osta di fattibilità; e individua con chiarezza il ruolo dello Stato tramite il Ministero degli Interni nella programmazione delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia superiore e quello delle regioni nella programmazione delle ispezioni per quelli di soglia inferiore.

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