Lumeggiate le azioni dei magistrati dirette a “tutelare gli interessi dell’avvocato” di Augusta. La Corte d’Appello di Messina conferma il quadro generale della nostra inchiesta sulla Procura
La Civetta di Minerva, 18 marzo 2016
C’è stata una figura ombra nel processo d’appello di Messina che ha condannato l’ex Procuratore Capo Ugo Rossi e il pm Maurizio Musco rispettivamente a un anno e a un anno e sei mesi di reclusione. Un convitato di pietra senza il quale i capi d’imputazione, pur meritando rilievi critici, si sarebbero sciolti come neve al sole: l’avvocato Piero Amara che, nelle 43 pagine dell’incartamento, è citato, da solo o con il padre, 92 volte.
A leggere le motivazioni della sentenza, i magistrati Rossi, Musco e Campisi (e, per il caso dei calciatori del Catania, l’ispettore Chiara del Nictas) in alcuni procedimenti hanno cercato di tutelare gli interessi dell’avvocato e della sua famiglia non astenendosi dalle indagini quando ne avevano l’obbligo, stravolgendo le procedure ad usum delphini, avviando interrogatori, intercettazioni, acquisizione di conti bancari sulla base di non credibili confidenze, cercando di ritardare il più possibile processi in corso con l’adozione di comportamenti inusuali e talora contraddittori, sequestrando presso un Comune documenti in originale di una pratica per fare trascorrere il tempo utile alla maturazione del silenzio assenso per una richiesta di concessione edilizia, esponendo (è il caso di Rossi) un loro collega (il pm Marco Bisogni) a una diminutio di autonomia e prestigio per depotenziare la sua solerzia nell’acquisire prove che potessero nuocere a uno stretto parente del magistrato dirigente, e via di questo passo.
Ma perché mai questa “docilità”, che non poteva passare sotto traccia in un ufficio così delicato?
Il collegio giudicante ha lumeggiato pienamente gli intrecci amicali. Leggiamo quanto si dice di Rossi (pagina 10): “L’operato di Rossi apparirebbe chiaramente proteso alla tutela… di interessi comunque riconducibili… all’Amara (il figlio Edmondo era infatti socio con Amara della GI.DA. srl)… Il soggetto gestore del depuratore di Siracusa, impresa Sai 8, aveva il Torrisi (n.d.r: figlio della seconda moglie dell’ex Capo della Procura) tra i propri funzionari e l’avv. Amara quale difensore”.
Di Campisi (pagina 14): “…una lettura incrociata di tutti i dati appare legare il Musco in primo luogo, ma anche in parte il Campisi e il Rossi, agli interessi della famiglia Amara, inquinando con certezza la gestione di almeno due dei procedimenti penali…”, pagina 22: “Non solo Musco, ma anche Campisi aveva rapporti tutt’altro che strettamente professionali con l’avv. Amara, come emergeva nell’ambito dell’inchiesta ministeriale. Il Campisi ammetteva, infatti, che il figlio lavorava da circa due anni come avvocato civilista, essendosi trasferito in una struttura ove operava l’avvocato Amara (vicenda pur archiviata sotto il profilo di eventuali incompatibilità ex art. 18 O.G.) e di avere avuto egli stesso, oltre ad una conoscenza ultradecennale sul piano professionale, anche con lo stesso <incontri di carattere privato in casa di comuni amici e in due viaggi all’estero organizzati da terze persone> (nota del 14-12-2011 indirizzata al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura). Tra l’altro a tali viaggi del 2005 e del 2006, per dire del Campisi, aveva partecipato anche Musco”.
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Ma è soprattutto quest’ultimo, il pm Maurizio Musco, ad avere intessuto rapporti strettissimi con il rinomato avvocato. E su di lui infatti la Corte d’Appello di Messina pronuncia parole come pietre. Pagina 10: “…la responsabilità del Musco che agisce – come nella vicenda dei calciatori – d’intesa con il Chiara e al servizio degli interessi della famiglia Amara”, pagina 15: “Il magistrato del P.M. ha l’obbligo di astenersi e non una mera facoltà ogni qualvolta la sua attività possa risultare infirmata da un interesse personale o familiare…”, pagina 16: “In ordine all’obbligo del Musco di astenersi per la qualità e lo spessore dei legami con l’avv. Amara, obbligo ripetutamente violato…” e più sotto: “…il dato degli intensi legami amicali (assolutamente notorio e quasi imbarazzante in ambito giudiziario, per come emerso dalla relazione ispettiva) è ineludibile, riconosciuto dagli stessi coimputati Campisi e Rossi, confermato nel corso del suo esame dal collaboratore Blandino ed ampiamente trattato nelle conclusioni dell’inchiesta ministeriale…
Il Musco, in data 18 aprile 2011, costituiva una società di capitale, la Panama srl operante nel settore delle energie rinnovabili e della quale aveva il 95% del capitale, mentre il residuo 5% era sottoscritto dalla sorella Pasqua, la quale poi veniva sostituita nell’incarico di amministratrice (ovviamente non ricopribile dal Musco) da tale Sebastiano Miano, soggetto inserito nello studio dell’avv. Amara. La società, subito dopo la costituzione in data 20 maggio 2011, stipulava con la Geostudi srl (società cui partecipava l’avv. Amara e a lui di fatto riconducibile) un contratto di locazione per un terreno sul quale installare un impianto fotovoltaico…”, pagina 17: “…Musco ammette ciò che era invero scontato e cioè che tutte le decisioni assunte dalla società erano di fatto esclusivamente sue…”
Insomma, “il coacervo di relazioni tra Amara e Musco, a tutti note nell’ambiente giudiziario siracusano, che andavano ben al di là di una generica amicizia, imponevano l’astensione”, un sodalizio tanto più “grave” in quanto “l’avv. Amara era anche soggetto condannato…” e “interdetto temporaneamente dal GIP presso il Tribunale di Catania all’esercizio della professione”.
Chiunque abbia letto la nostra inchiesta sulla Procura della Repubblica di Siracusa, iniziata il 2 dicembre 2011 ma poi continuata nei numeri successivi, riconosce pienamente nella ricostruzione della Corte d’Appello di Messina il quadro generale che avevamo proposto ai nostri lettori: rapporti amicali, interessi economici propri o di parenti stretti, processi che suscitavano perplessità per la contemporanea presenza, nella veste di pm l’uno e di difensore degli imputati l’altro, amici di vecchia data cointeressati anche in affari, tutto questo documentato da visure camerali incontrovertibili. Scrivevamo allora che il magistrato non solo dev’essere terzo nell’amministrazione della giustizia ma anche apparire tale; nel caso dei magistrati che sono stati ora condannati non appariva per nulla.
La Corte d’Appello ha ricomposto i tasselli del mosaico in maniera chiarissima e con una logica stringente, in alcuni passaggi anche ‘bacchettando’ il CSM per alcune asserzioni tali da “suscitare perplessità” in merito ai rapporti economici tra Musco e Amara.
Siamo consapevoli che si va verso il pronunciamento della Corte di Cassazione, certamente adita dai condannati. Ma, comunque finisca questa penosa vicenda, allo stato attuale non si capisce come il dottor Musco possa continuare ad esercitare la sua funzione di pubblico ministero a Siracusa, cioè nello stesso territorio in cui egli ha, secondo i magistrati di Messina, commesso i reati per i quali è stato condannato. Sì, d’accordo, è stato assolto dalla Disciplinare del CSM ma non per i capi d’imputazione che sono stati oggetto della sentenza di Messina, che erano stati estrapolati dal CSM proprio perché vi erano processi in corso. Ora la situazione appare oggettivamente insostenibile.

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