Il 17 dicembre in Camera di Consiglio il CGA decide su Open Land

I giudici palermitani hanno il dovere di chiarire ai siracusani in che modo è stato scelto come consulente tecnico di fiducia il dottor Pace e se sono stati verificati eventuali motivi di incompatibilità o conflitti di interesse

 

Giorni frenetici questi che segnano lo svolgersi del procedimento giudiziario relativo al centro commerciale dell’Open Land (vedi scheda), ma ai tanti atti che si sono quasi rincorsi l’un l’altro se ne aggiunge ora un ultimo, ancora una volta di Legambiente che, reiterata l’istanza di revocazione e sostituzione del ctu Pace, chiede la revoca del provvedimento (“un’abnormità!”) adottato dal presidente del CGA Giuseppe Maria de Lipsis invitando a confermare la data della udienza camerale del 18 novembre 2015, già fissata per la discussione dell’istanza nei confronti del ctu e mai revocata.

Partiamo dai motivi che fanno ritenere ai legali di Legambiente abnorme l’ultima decisione del presidente de Lipsis.

“Il decreto che respinge la nostra più che legittima e motivata istanza a revocare il ctu dottor Pace viene adottato dal Presidente del CGA successivamente alla fissazione dell’udienza collegiale per la Camera di Consiglio del 18 novembre 2015 – spiega l’avvocato Corrado Giuliano -. Ma una volta rimessa la questione al Collegio, unico destinatario della nostra istanza di revocazione/sostituzione di Pace, a me pare che si debba considerare esaurito il potere presidenziale di adottare provvedimenti aventi forma di ‘decreto’. Il provvedimento monocratico, quello del giudice de Lipsis, è quindi da revocare”.

Al di là di alcuni tecnicismi e del tentativo, ancora una volta, di contestare l’interesse qualificato di Legambiente nel procedimento in atto, tornando su aspetti già ampiamente definiti, il nuovo scacco per la città sarebbe che non il Consiglio di Giustizia amministrativa ma il suo presidente abbia ritenuto “ripetitive e irrilevanti” le nuove deduzioni presentate dalla difesa dell’amministrazione comunale.

E’ dunque irrilevante, per il dottor Giuseppe Maria de Lipsis, che, come verificato da Legambiente attraverso una regolare istanza di accesso agli atti presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa, il dottor Pace abbia svolto per un anno, dall’1/8/08 al 16/2/09, il proprio tirocinio proprio presso lo studio del dottor Giuseppe Cirasa, consulente tecnico dei Frontino nel procedimento in corso e da tempo consulente contabile di fiducia delle diverse società della famiglia.

C’è davvero da restare senza parole. Evidentemente stupisce solo la gente comune l’idea che il ctu, nel periodo di tirocinio svolto “con assiduità, diligenza e riservatezza” presso lo studio del dottor Cirasa, possa essersi occupato anche di consulenze o di affari relativi alla società Open Land o, quantomeno, che possa aver intrattenuto rapporti professionali o avuto frequenti occasioni di contatto con diversi rappresentanti della società dei Frontino.

Eppure, se si considera che il principio di terzietà e imparzialità è uno dei cardini di qualsivoglia ordinamento giudiziario che si dica democratico e garante dei diritti di tutti i cittadini, e che la giurisprudenza consolidata sottolinea che tanto il giudice quanto i suoi consulenti/ausiliari debbano non solo essere ma anche apparire super partes, assume i caratteri del paradosso il fatto che l’informazione acquisita dall’avvocato Giuliano, e fatta presente anche dal legale che rappresenta in giudizio il Comune, venga considerata insignificante, priva di conseguenze.

A nostro avviso, al contrario, il solo buon senso induce a ritenere non tanto che in ogni caso, almeno, questa circostanza dovesse essere comunicata ai giudici perché essi valutassero eventuali profili di incompatibilità, il che a noi appare comunque riduttivo, ma decisamente che essa rappresenti di per sé un validissimo motivo di rinuncia all’incarico da parte del dottor Pace, ab origine, senza alcun dubbio.

Che un consulente tecnico chiamato a determinare la verità, la totale oggettività di alcune situazioni e circostanze, di atti e rapporti, debba non solo essere ma anche apparire assolutamente imparziale e in grado di offrire valutazioni del tutto oggettive, non inficiate neanche minimamente da un pur piccolo sospetto di partigianeria, è di una tale lapalissiana evidenza da non richiedere ulteriori dimostrazioni. Tutto è già in re ipsa.

Aggiungiamo quindi solo a corredo le altre perplessità espresse dall’avvocato Giuliano ai giudici del CGA: “A nostro giudizio, anche in occasione degli ulteriori due incontri nell’ambito del supplemento di consulenza chiesto dal CGA al proprio ctu, il dottor Pace ha svolto un’attività cui non era chiamato. Piuttosto che valutare e fare chiarezza sulle prove esistenti, come voluto dal CGA, ha consentito ad Open Land la produzione di nuova documentazione assumendo, così, parte attiva nella formazione del materiale probatorio. Con quale mandato?

Per di più il secondo incontro, chiusosi il primo senza un nulla di fatto per mancanza del fascicolo processuale per altro mai esibito, è stato contrassegnato dall’ostinato mutismo del ctu, dalla completa assenza di risposte ai rilievi espressi dalle controparti.

Nella richiesta di ricusazione abbiamo tra l’altro evidenziato, punto per punto, come il dottor Pace abbia di fatto ignorato alcune valutazioni che il Consiglio gli aveva dato mandato di approfondire e come almeno una parte delle indagini risulti effettuata sulla base di elementi non obiettivi e con modalità quantomeno opinabili. Forse ciò è dipeso dalla sua limitata esperienza professionale: laureato in scienze politiche, iscritto all’albo da pochissimi anni, non risulta che si sia mai occupato di relazioni di stima così complesse e delicate. A noi sembra che la sua sostituzione sia un atto dovuto”.

Può, dunque, il CGA far conoscere ai Siracusani, che rischiano di essere chiamati a un risarcimento di cui non hanno alcuna responsabilità (il ctu ha in sostanza riconfermato la sua precedente valutazione quantificando in 19 i milioni di euro da aggiungere ai 3 già riconosciuti), i criteri che hanno portato alla scelta del dottor Salvatore Pace, di Pachino, quale consulente tecnico di sua fiducia?

Può chiarire, il superiore organo di giustizia amministrativa, se si sia avvalso, per operare tale scelta, di un albo di consulenti di fiducia, professionisti di ampia e consolidata esperienza e sicura dottrina a garanzia di sentenze rigorose e inappuntabili?

Possono, i giudici di Palermo, confermare di aver verificato se sussistessero motivi di incompatibilità o conflitto di interessi?

E’ consentito che a queste domande non siano date risposte?

SCHEDA

Il 19 ottobre 2015 l’avvocato Corrado Giuliano, legale di Legambiente, deposita un’istanza di ricusazione o sostituzione del ctu nominato dal CGA di Palermo, il dottor Salvatore Pace.

Con provvedimento del 21 ottobre il Presidente del CGA fissa la Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2015.

Il 30 ottobre la ricorrente, la società Open Land, deposita a sua volta una memoria in risposta all’istanza di Legambiente.

Il Comune di Siracusa deposita un atto datato 2 novembre di costituzione adesivo alla istanza di ricusazione e sostituzione del consulente avanzata da Legambiente integrando i motivi di sostituzione con ulteriori deduzioni difensive.

Con successivo ‘decreto presidenziale’ n. 94/2015 del 3 novembre, depositato il 4 novembre, il Presidente del CGARS respinge l’istanza di Legambiente Sicilia e conferma la fissazione della Camera di Consiglio del 17 dicembre 2015 per la decisione della causa.

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