Il 12 febbraio scorso il dirigente del settore, dott. Enzo Miccoli, aveva firmato la determina di assegnazione di corposi incentivi ai dipendenti che avevano lavorato nel contenzioso sui tributi, facendo poi marcia indietro: “Spettano solo ai legali del Comune”. Ora si guardi agli altri atti
Sono stati annullati in autotutela i compensi incentivanti per il recupero dell’evasione mediante l’attività di contenzioso tributario erogati ai dipendenti comunali con la determina dirigenziale n. 7 dello scorso 12 febbraio. È quanto disposto da un’altra determina dirigenziale, sempre del settore fiscalità locale, del 27 aprile 2015, facente seguito alla nota n. 51707 del 20 aprile del segretario generale del comune di Siracusa, che riscontrava profili di illegittimità relativamente alla corresponsione di questi compensi.
Nella prima determina, quella del 12 febbraio, veniva disposto la liquidazione e il pagamento aidipendenti Francesco Tiralongo e Sandro Randazzo della somma di 10mila euro ciascuno, e alla dipendente Gabriella Messina di 4.233 euro. per un totale di 32.060 euro. Con determinazione del sindaco, la n. 42 del 19/10/2012, era stato conferito l’incarico e la delega ai signori Randazzo e Tiralongo, in qualità di titolari di posizione organizzativa, a rappresentare e difendere il comune di Siracusa anche disgiuntamente all’avvocato del comune, l’avv. Salvatore Bianca, nei giudizi di fronte alle commissioni tributarie di 1° e 2° grado. La signora Messina, invece, stante a quanto riportato nella determina in questione, aveva ricevuto il compenso incentivante perché si era occupata dell’istruttoria e della predisposizione dei fascicoli processuali.
Sennonché, come ha fatto rilevare il segretario generale nella sua nota del 20 aprile, tale erogazione di compensi contiene profili di illegittimità perché non previsti dall’articolo 27 del CCNL del 19/09/2000 e dall’articolo 37 del CCNL della dirigenza del 23/12/1999. Questi articoli disciplinano i compensi da riconoscere ai legali degli enti a seguito di sentenza favorevole, specificando che ne possono beneficiare solo ed esclusivamente il personale formalmente inquadrato nel profilo di avvocato ed assegnato all’ufficio avvocatura dell’ente stesso.
Nella determina del 27 aprile, quella dell’annullamento in autotutela, il dirigente del settore fiscalità locale, dott. Enzo Miccoli, oltre a citare la nota del segretario generale, fa riferimento all’orientamento applicativo RAL 1045 del 4/2/2012 dell’ARAN (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), dove si specifica chiaramente che l’articolo 27 del CCNL del 14/9/2000 non si riferisce indistintamente a tutti quelli che svolgono funzione di rappresentanza o difesa dell’ente, come per esempio gli addetti all’ufficio contenzioso, ma solo ai professionisti legali in servizio presso le avvocature degli enti. Poiché si tratta di compensi “professionali” che possono essere corrisposti solo agli avvocati in servizio presso le pubbliche amministrazioni, si esclude “radicalmente” che tali compensi possano essere corrisposti, per analogia, anche ad altre categorie di personale che non rientrano in quelle specificate dall’articolo 27, neanche sulla base di una autonoma regolazione amministrativa adottata dall’ente.
Sono questi gli elementi che hanno portato il dirigente del settore fiscalità, dott. Enzo Miccoli, che tra l’altro aveva firmato anche la determina del 12 febbraio, ad annullare quest’ultima in autotutela.
Ma, alla luce di questi stessi elementi, non dovrebbero essere annullate anche altre determine dirigenziali, già citate in articoli precedentemente pubblicati sul nostro giornale?
Prendiamo in esame, per esempio, la determinazione n.11 del 23 gennaio 2014 adottata dal vice segretario generale, dott.sa Loredana Caligiore, avente per oggetto la suddivisione dei compensi di natura professionale ai sensi del verbale di deliberazione del commissario straordinario n. 43/34 del 07/05/13. In questa determinazione, in virtù della deliberazione di G.M. n. 334 del 17/10/2009, si “[…] riconoscono all’avvocato capo ed al servizio contenzioso il diritto alla corresponsione dei compensi professionali […]”, per un importo totale di 66.048 euro. Al dirigente dell’avvocatura, avv. Salvatore Bianca, vengono corrisposti 29.832 euro, al responsabile del contenzioso tributario, dott. Salvatore Ballatore, viene assegnato un compenso di 23.452 euro, mentre il dott. Francesco Tiralongo e il rag. Sandro Randazzo percepiscono 6.382 euro ciascuno.
Anche nella determinazione n. 38 del 2 aprile 2014, avente lo stesso oggetto di quella del 23 gennaio, oltre all’avvocato Bianca, che percepisce un compenso di natura professionale di 31.192 euro, ricevono un ‘premio’ sia il dott. Tiralongo che il rag. Randazzo per un importo di 15.596,50 euro ciascuno. Lo stesso dicasi per la determinazione n. 83 del 22 ottobre, nella quale viene stabilito di liquidare al dirigente dell’avvocatura comunale 60.550 euro e ai responsabili del contenzioso tributario, quindi al dott. Tiralongo e al rag. Randazzo, la somma di 30.280 euro l’uno.
Però, in base a quanto stabilito dall’orientamento applicativo dell’ARAN, non dovrebbe essere soltanto l’avvocato Salvatore Bianca a percepire tali compensi professionali dal momento che né il dott. Tiralongo né il dott. Randazzo sono inquadrati nello specifico profilo di avvocato ed assegnati all’ufficio avvocatura dell’ente?
Purtroppo non sembra essere solo questa l’unica anomalia riguardante l’ufficio contenzioso.
Nella determina dirigenziale n. 8 del 12 febbraio 2015, avente per oggetto la liquidazione e il pagamento incentivo ICI anno 2014, si attribuisce al gruppo di lavoro del servizio ICI del settore fiscalità locale un compenso incentivante del 3% calcolato sul 90% delle somme recuperate, per una cifra complessiva di 45.519 euro. Nella determina si specifica che, per la ripartizione del compenso, l’incidenza di ciascuna unità, in tutto 16, è stata determinata in relazione al tempo impiegato, al contributo individuale apportato, al profilo professionale e alle mansioni svolte per il conseguimento del recupero dell’imposta evasa. Fin qui nulla di strano, tranne il fatto che delle 16 unità individuate, solo 3 impiegati lavorano effettivamente all’ICI, mentre gli altri prestano servizio in altri ambiti, come la Tarsu, la pubblicità, il settore commercio, l’affissione, e così via.
Sarebbe quindi il caso che il segretario generale dell’ente, così come ha fatto per la determina n. 7 dello scorso febbraio, esamini anche le precedenti determinazioni, per accertare eventuali profili di illegittimità.

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