L’Arenella, il cemento e il silenzio dell’ente concedente. Chi deve revocare la concessione — e perché non lo fa.

La vicenda della struttura in cemento realizzata sulla spiaggia dell’Arenella, nel territorio del Comune di Siracusa, offre uno di quegli spunti che il giurista non dovrebbe lasciarsi sfuggire: non tanto per la singolarità del caso, quanto perché esso illumina con crudele precisione una patologia ricorrente nel governo del Demanio Marittimo italiano — quella per cui nessuno si sente mai davvero competente a fare ciò che andrebbe fatto.

La stampa locale ha riportato le dichiarazioni del Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, Antonino Cacciatore, il quale ha respinto con fermezza le accuse di “assenza” rivolte al suo ufficio, rivendicando il corretto esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo: vigilanza, segnalazione all’Autorità Giudiziaria, riferimento costante alla normativa di settore. Orbene: il Comandante ha ragione. Ha ragione sul piano giuridico, con una ragione che è doveroso riconoscere prima di procedere oltre.

La Capitaneria di Porto è organo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con funzioni di autorità marittima e di polizia. Non è, e non potrebbe essere, l’ente titolare della concessione demaniale marittima. La competenza a rilasciare, modificare, sospendere o revocare le concessioni sui beni del Demanio marittimo spetta, in Sicilia, alla Regione Siciliana in forza del trasferimento di funzioni amministrative operato dallo Statuto Speciale e dalla legislazione di attuazione. Più precisamente, la competenza materiale è incardinata presso il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio Demanio Marittimo, con il supporto tecnico dell’*Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime* territorialmente competente.

È dunque la Regione Siciliana l’ente che ha autorizzato quella struttura. Ed è la Regione Siciliana l’ente che deve rispondervi.

Il quadro normativo è, a questo proposito, di nitida chiarezza.

Il Codice della Navigazione prevede agli artt. 42 e 47 le ipotesi di decadenza e revoca delle concessioni demaniali marittime: la decadenza opera di diritto al ricorrere di determinate violazioni (abbandono, inadempimento grave, mancata realizzazione delle opere previste); la revoca è invece un provvedimento discrezionale dell’autorità concedente, adottabile quando lo richiedano ragioni di pubblico interesse, anche sopravvenute rispetto al momento del rilascio del titolo.

Il pubblico interesse alla fruizione collettiva e libera degli arenili è, nel nostro ordinamento, un valore costituzionalmente orientato: la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il Demanio marittimo appartiene alla collettività e che le concessioni su di esso sono tolleranze temporanee, non acquisizioni patrimoniali del privato. Il D.Lgs. 42/2004 — Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio — assoggetta i litorali a tutela paesaggistica ex lege ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a), con la conseguenza che qualsiasi manufatto stabile su arenile deve essere compatibile non soltanto con il titolo concessorio ma anche con il quadro dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti.

Ora: una struttura in cemento che occupa stabilmente un arenile, che ha subìto gravi danni nel corso di un evento meteo-marino estremo come il ciclone Harry, e che viene pubblicamente denunciata da associazioni ambientaliste come elemento di deturpazione della costa, pone almeno tre distinte questioni giuridiche che l’ente concedente non può continuare ad ignorare.

 

Prima questione: la struttura, dopo i danni del ciclone Harry, è ancora conforme alle condizioni e ai limiti del titolo concessorio originario? Se è stata parzialmente o integralmente ricostruita senza un nuovo provvedimento autorizzativo, quella ricostruzione è giuridicamente priva di copertura.

Seconda questione: i danni subiti integrano una delle ipotesi di decadenza automatica previste dal Codice della Navigazione, con l’obbligo conseguente per l’ente concedente di accertarla e dichiararla?

Terza questione: anche a voler prescindere dai profili di conformità, il protrarsi di una struttura in cemento stabile sull’arenile, in un contesto di crescente pressione antropica sulla costa siracusana, è compatibile con il principio di prevalenza dell’interesse pubblico alla fruibilità collettiva sancito dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa consolidata?

A nessuna di queste domande risulta che la Regione Siciliana abbia dato risposta pubblica.

Questo silenzio non è neutro. Nel diritto amministrativo, il silenzio dell’ente concedente di fronte a fatti sopravvenuti rilevanti non è inazione scusabile: è omissione censurabile, e nei casi più gravi — quando vi sia obbligo di provvedere — è silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 31 del Codice del Processo Amministrativo.

Chiunque abbia interesse legittimo alla tutela del Demanio marittimo e dei valori paesaggistici costieri — e tra questi rientrano certamente le associazioni ambientaliste riconosciute, nonché i singoli cittadini portatori di interesse differenziato e qualificato — può dunque agire, dopo aver diffidato l’Ente concedente ad esercitare i propri poteri di autotutela, per ottenere dal TAR Catania l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna della Regione a farlo entro un termine determinato.

Una notazione finale, di ordine più generale.

Ogni volta che una struttura in cemento compare su un arenile siciliano, si ripete lo stesso copione: gli ambientalisti protestano, le autorità si rimpallinano le competenze, i media dedicano qualche giorno di attenzione, e poi tutto torna come prima. Ciò accade perché il sistema degli incentivi è distorto: il concessionario ha tutto l’interesse a resistere, l’ente concedente non ha alcun interesse politico a revocare, e i cittadini non dispongono di strumenti immediati per imporre una decisione.

Eppure quegli strumenti esistono. Esistono nel Codice della Navigazione, nel Codice del Processo Amministrativo, nel Codice dei Beni Culturali. Basterebbe usarli.

Il Demanio marittimo non è una Res nullius a disposizione del primo che arriva munito di una concessione: è un patrimonio collettivo che l’ordinamento affida temporaneamente ai concessionari a condizioni precise, e che la collettività ha il diritto — e le autorità il dovere — di riprendersi quando quelle condizioni non sono rispettate.

L’Arenella appartiene ai siracusani. Non al cemento.

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