Tekra-RisAm. Navigazione al buio, tra incertezze normative e certificazioni ‘imperfette’

Oggi, 4 febbraio, non sembra si registrino novità significative nel caso Tekra RisAm se non disservizi nella raccolta – chi dice per ‘file interminabili alla Sicula Trasporti’, chi perché la RisAm non avrebbe le autorizzazioni per lo smaltimento, ma non di questo ci vogliamo occupare -.

In realtà, in questa discutibile operazione non c’è nulla che possa tranquillizzare i cittadini. Sin dall’esordio, almeno da quando il 16 gennaio la notizia è comparsa, perché era già chiaro che si sarebbe agito con il coltello alla gola.

La Tekra, il 16 gennaio scorso, con un’eguale comunicazione inviata a tutti i Comuni in cui esercita il servizio di igiene urbana (oltre a Siracusa, Aversa, Acireale, altri quattro) ha informato d’emblée del cambio di soggetto nell’esecuzione del contratto relativo ai servizi ambientali “come consentito dall’art. 120 del d.lgs. 36/2023, senza alterazione delle condizioni iniziali di affidamento né modifiche sostanziali del contratto”. Un passaggio avvenuto tramite un contratto d’affitto di ramo d’azienda, stipulato il 22 dicembre 2025, con efficacia a partire dal 1° febbraio 2026, che impegna la RisAm srl ad “assumere integralmente diritti, obblighi e responsabilità derivanti dal contratto originariamente affidato a Tekra”. La Ris.Am a sua volta avrebbe dichiarato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dalla lex specialis sebbene nel Consiglio comunale del 27 gennaio scorso sia emerso che le certificazioni siano state al momento solo richieste, tra l’altro alcune a gennaio e non prima dell’atto notarile, particolare che, almeno a noi, appare di grande rilevanza per eventuali profili di legittimità.

È stato segnalato che, per quanto riguarda il codice Ateco identificativo delle attività di un’azienda, la RisAm risulterebbe iscritta “per attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio”, eppure nell’atto notarile la Tekra farebbe intendere che la propria attività contrattuale e di avvalimento nella raccolta e gestione dei rifiuti sarebbe stata esercitata (da quando?) a mezzo di questo specifico ramo d’azienda “costituito da un insieme organizzato e autonomo di beni in grado di operare in modo indipendente”.

Anche questo un requisito fondamentale a garanzia della regolarità del contratto d’affitto perché secondo la giurisprudenza per ramo d’azienda non si possono intendere semplici reparti o uffici, “articolazioni non autonome unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore” bensì appunto “un’entità economica organizzata in maniera stabile, produttiva e funzionalmente autonoma”.

E che il ‘ramo’ ceduto abbia “autonomia funzionale” significa che già al momento dello ‘scorporo dall’azienda cedente esso sia in grado di provvedere con i propri mezzi alla finalità produttiva voluta. Tuttavia non esisterebbe alcun divieto di cessione nel caso si prospetti la mancanza di solidità economica dell’azienda cessionaria che potrebbe quindi anche ben presto fallire. Insomma, chi cede può tranquillamente non verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario. Da qui l’importanza della responsabilità solidale del cedente con il cessionario, in relazione ai crediti maturati dai dipendenti, all’intervento delle organizzazioni sindacali, ecc.

Sindacati che, nel caso specifico, non sono stati neanche preavvisati, e non dall’Amministrazione comunale come qualcuno ha stigmatizzato, bensì dalle due aziende che nella comunicazione al Comune del 16 gennaio hanno semplicemente manifestato “l’intenzione dell’ufficio del personale della società di prendere contatti con le segreterie sindacali per la formalizzazione della procedura” dimenticando che, per iscritto alle RSU, almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto di trasferimento avrebbero dovuto dare una serie di informazioni (tra cui i motivi del trasferimento) “allo scopo di consentire al sindacato di conoscere la capacità di gestione del cessionario e le sue intenzioni con riferimento ai piani di investimento, ai programmi produttivi, ai livelli occupazionali e alle condizioni di lavoro dei dipendenti”.

E sebbene il mancato rispetto di tale procedura non incida sulla validità dell’atto di cessione, si può probabilmente parlare di condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Eppure, nell’incontro del 23 gennaio con le OO.SS., per garantire i 252 lavoratori a tempo indeterminato (per quelli a tempo determinato – coloro che non abbiano già lavorato nell’azienda per 240 giorni – solo la promessa che ‘se ne terrà conto, avranno la priorità’ nel caso necessiti altra forza lavoro) i sindacati – anche accettando quello che sembrerebbe un’anomalia normativa https://www.lacivettapress.it/2026/02/01/caso-tekra-risam-dubbi-sulla-reale-tutela-dei-lavoratori-e-della-stessa-amministrazione-comunale/ – sarebbero stati ‘costretti’ ad accettare il diktat delle due aziende con l’unico scudo della ‘clausola di opponibilità’: il cambio di appalto non produce nessun effetto” – osserva la Cgil – nel caso in cui l’ente appaltante, cioè il Comune, dovesse individuare una qualche irregolarità nell’affitto del ramo d’azienda.

Come è ormai noto, il Comune fino al 16 gennaio sarebbe stato tenuto all’oscuro dell’intera operazione così da non poter verificare, se non per quanto gli uffici sono riusciti a fare, il pieno possesso dei requisiti della nuova società, costituita pochi mesi fa a Milano, aprile 2025, con 20mila euro di capitale sociale, amministratore unico, a quanto risulterebbe, un dipendente della stessa Tekra.

E incredibilmente lo stesso Direttore dell’esecuzione del contratto, ingegnere Francesco Di Martino (Delta Emme Ingegneria), non avrebbe capito cosa si stava preparando, nonostante il ruolo chiave e il pesante carico di responsabilità che grava sulla sua funzione.

È proprio il DEC, nel Consiglio comunale del 27 gennaio scorso, a fare questa affermazione: “Ad oggi i requisiti di RisAm sono pari a zero”. Un’azienda che, al nastro di partenza, era ‘senza dipendenti, senza bilancio, senza autonomia”, in tutto e per tutto ‘riversata’ sulla Tekra i cui bilanci, osserva il Comitato Ortigia cittadinanza resistente, evidenzierebbero “una marcata riduzione del fatturato negli ultimi quattro esercizi, una esposizione debitoria a medio-lungo termine verso lo Stato (erario e previdenza) superiore a 54 milioni di euro, in crescita del 103% rispetto al 2023, nonché una capacità di rimborso del debito a medio termine fortemente limitata”.

Ma il Documento Unico di Regolarità Contributiva – il DURC che certifica la regolarità contributiva essenziale per ricevere affidamenti o pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e che garantisce trasparenza e legalità nei rapporti di lavoro – sarebbe, a dire del rup ing. Emanuele Fortunato, in regola. Sul buon esito delle altre certificazioni – White list, Albo dei Gestori Ambientali, ISO – per ora restiamo nell’ambito di un’attesa fideistica.

Al DEC il 20 gennaio, nella riunione (il tavolo tecnico!) tra gli uffici comunali preposti e i rappresentanti delle due aziende, è stato demandato di “fare tutte le verifiche sulla situazione dei contenziosi in essere, sia economici che relativi a servizi, al fine della loro definizione entro il mese di gennaio. Il DEC ha proceduto in tal senso?

Questo l’elenco di ciò che la Tekra si è impegnata a inviare all’Amministrazione: certificazioni di qualità, garanzia fideiussoria definitiva, coperture assicurative, noleggi, verbale di passaggio di cantiere, albo nazionale dei gestori ambientali,white list prefettura di Milano, AUA dei CCR, subappalti e subaffidamenti in essere.

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