Oggi, domenica 1 febbraio 2026, segna il giorno del passaggio di consegne (al buio) del servizio di igiene urbana per Siracusa.
Oggi dovrebbero essere firmati i primi ‘nuovi’ contratti di lavoro degli ‘ex dipendenti Tekra’ con la neo-nata RisAm.
Trattandosi dell’affitto di un ramo d’azienda, quello che si occupa di igiene urbana, è previsto che i lavoratori mantengano tutti i diritti acquisiti (anzianità, TFR, ecc) ex art. 2112 cod.civ., norma che tutela la continuità occupazionale e garantisce che il cambio di proprietà non pregiudichi i diritti economici e normativi maturati dal lavoratore.
Ma già si pone un problema che dovrebbe a nostro avviso vedere la forte attenzione dei sindacati, ammesso che siano ancora in tempo. Come osservato da subito dal Comitato Ortigia cittadinanza resistente, “nel verbale sindacale del 23 gennaio 2026, TEK.R.A. ha dichiarato che ai lavoratori si applicherà l’art. 6 del CCNL (assunzione ex novo, tipica del cambio appalto) e non l’art. 2112 del Codice Civile (solidarietà per i debiti pregressi da parte di RIS.AM.). Questa posizione ci sembra giuridicamente contraddittoria: se c’è affitto di ramo d’azienda, poiché nel contatto di affitto è invocato l’art. 120 comma 1 lettera d) del Codice Appalti, deve esserci continuità e obbligazione solidale ex art. 2112 c.c.”.
Su questo aspetto la posizione dei sindacati di Aversa (Comune del casertano che vive specularmente le stesse vicende di Siracusa e che, dopo un’iniziale opposizione all’operazione, ha almeno momentaneamente accondisceso) è apparsa almeno nelle dichiarazioni (perché poi ha ‘vinto’ comunque la scelta aziendale) più determinata – “una ferma contrarietà” – rispetto a quella espressa a Siracusa.
Le organizzazioni sindacali a Siracusa invece non hanno avuto nulla da obiettare alle affermazioni delle due società trincerate dietro la pretestuosa considerazione che non di concessione di ramo d’azienda si tratti ma di mero affitto. Tutto regolare quindi visto che “nulla ha opposto il Comune di Siracusa”

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