Spunti di riflessione su una riforma al buio

Dopo che la decisione del governo di indire il referendum confermativo (che non abbisogna di quorum) il 22 e 23 marzo, il dibattito sul tema diventa più stringente e pertanto è necessario avviare alcuni spunti di riflessione sul tema in modo di affrontare l’appuntamento in modo più adeguato poiché l’esito segnerà in modo fondamentale l’essenza stessa della nostra democrazia.

Preliminarmente va osservata la fraudolenza del quesito referendario che non evidenzia che si tratta della modifica di ben sette articoli della Costituzione e viene proposto con un titolo fuorviante poiché non vi sono “norme sull’ordinamento giurisdizionale” come si dice nel quesito bensì sull’autogoverno dei magistrati giudicanti e requirenti e sulle competenze degli Organi preposti alle loro carriere: trasferimenti, procedimenti disciplinari nonché sulle promozioni e quant’altro riguardi la loro vita professionale; inoltre è singolare che si intervenga sull’organo di autogoverno dei giudici ordinari e non anche sugli organi di autogoverno di quelli amministrativi contabili etc. L’obiettivo vero è cambiare il CSM da un unico organo a 2 CSM uno per i pm e uno per i giudici mentre poco o nulla si dice per quelli amministrativi contabili etc (Tar, Corte dei conti, Cga) che tra l’altro sono stati recentemente depotenziati nelle pene da affliggere per i danni allo stato al 30% del danno e fino ad un massimo di due anni di stipendio per gli eventuali responsabili. E’ necessario riflettere su cosa decide il CSM: organo di governo della magistratura (nomina procuratori, carriere, censure…).

Vediamo cosa dispone l’art 3 della nuova legge: i componenti dei due nuovi organi…“sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco … che il Parlamento in seduta comune………compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge ( legge che è modificabile in parlamento dalla maggioranza).

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. Ovvero il vicepresidente (che di fatto presiede l’organo visto che il Presidente della repubblica non è così , oggettivamente, sempre presente assumendo la parte politica in ruolo di prestigio assai maggiore e preminente su quella dei magistrati)

Ovvero: mentre i componenti politici vengono di fatto nominati dalla maggioranza parlamentare(oggi sono scelti rappresentando anche le minoranze) per i magistrati si dispone il sorteggio fra coloro che hanno i titoli : di fatto la parte politica è tutta espressione della maggioranza assumendo il governo in carica un ruolo preminente rispetto alla rappresentanza parlamentare che rappresenta tutti i cittadini.

Vediamo cosa dispone l’art 4: della nuova legge : Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalita’ e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e’ attribuita all’Alta Corte disciplinare. L’Alta Corte e’ composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica …e tre estratti a sorte da un elenco …, che il Parlamento in seduta comune, ..,compila mediante elezione, nonche’ da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie … L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. … La legge ( ordinaria n.d.r.) determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte …».
Il Giudice disciplinare speciale cioè la cd Alta Corte presieduta da un politico non garantirà alcuna indipendenza dal governo né indipendenza di giudizio; con le leggi ordinarie si potrà condizionare i magistrati con la minaccia dell’azione disciplinare se indagano sui reati dei governanti e dei loro protetti politici o economici a tutto danno dei cittadini.

Si potrebbe approfondire ulteriormente ma si corre il rischio di essere troppo lunghi.

Infine va evidenziato che esiste il rischio di una distrazione sui temi del confronto: Non è un referendum di valutazione sul sistema giustizia, né sui magistrati, né sul governo, ma sulla qualità della nostra democrazia che è fondata sull’equilibrio dei poteri.

Un ulteriore rischio è dato dalla prevalenza della politica nella nomina dei capi dell’ufficio (procuratori , presidenti) ricordo che il procuratore determina a chi assegnare le pratiche, l’indirizzo dell’ufficio, etc.) mentre il presidente del tribunale (composizione dei collegi giudicanti etc.)

Sconfiggere le correnti: opinione corrente esiste una casta paradossalmente si creano 2 caste ognuno valuta per sè : PM e giudicanti mentre un super controllo è affidato all’Alta Corte che abbiamo detto.

Magistratura più debole: diritti più deboli.

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