Concorso VV.UU. Melilli. Procedimento disciplinare e licenziamento ‘per giusta causa’ di una neo assunta

Negli strascichi del ‘fantasioso’ concorso per istruttori di vigilanza (vigili urbani) di Melilli dell’altr’anno, scrupolosamente documentato dalla nostra testata nel suo sofferto iter, troviamo due novità: la sentenza del 17 settembre scorso del Tar Catania che ordina al Comune di provvedere ‘senza ritardo’ (!) a consentire ai quattro ricorrenti assistiti dallo studio Di Giovanni (una quinta ha rinunciato al ricorso) di poter prendere visione degli atti a suo tempo richiesti per verificare la correttezza delle procedure concorsuali (ma, considerato il pregresso, dopo aver già negato l’accesso agli atti trincerandosi in un ostinato silenzio, è ipotizzabile che il Comune cerchi ora di far tesoro della facoltà che i giudici amministrativi ancora gli riconoscono “di rinviare motivatamente e fondatamente l’ostensione all’esito del procedimento”) e un licenziamento, a seguito di un procedimento disciplinare.

Del licenziamento di una neo istruttrice di vigilanza “per giustificato motivo oggettivo” apprendiamo dalla determina n. 78 del 19 settembre scorso.

Riassumiamo i fatti per come risultano dalla determina

Il dirigente dell’ufficio risorse umane, prof. avv. Daniel Amato, spiega che “L’espletamento delle mansioni inerenti al profilo di Agente di Polizia Locale richiede, quale requisito essenziale e indispensabile, il possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza”. Ma “Con nota prot. n. 23581 del 10/07/2025, la Prefettura – U.T.G. di Siracusa, in risposta alla richiesta di questo Ente, comunicava che “all’esito dell’istruttoria esperita, si ravvisano ragioni di opportunità che sconsigliano il rilascio della qualifica di agente di P.S. e del relativo porto d’armi in favore della nominata in oggetto, in considerazione della convivenza con soggetto destinatario di divieto detenzione armi“.

Da qui l’avvio di un procedimento disciplinarecondotto dall’U.P.D. (Ufficio per i Procedimenti Disciplinari) nel pieno rispetto dei termini e delle garanzie difensive” previste dalle norme, si legge nella determina, data la segnalata carenza di tale “requisito soggettivo essenziale per la prosecuzione del rapporto di lavoro”.

Il 25 luglio l’UPD ha quindi formalmente contestato l’addebito alla dipendente che, “nel rispetto delle garanzie procedurali”, assistita dal proprio difensore, è stata sentita il primo settembre e ha depositato le proprie memorie difensive.

Al fine di verificare la definitività del diniego”, l’U.P.D. l’11 settembre ha chiesto nuovamente alla Prefettura “formale riscontro circa la conferma del provvedimento” e la Prefettura, il 17, ha confermatola propria determinazione negativa in merito al rilascio della qualifica di Agente di P.S. in favore della sig.ra omissis” viene specificato.

Ma a far venir meno il ‘vincolo fiduciario’ anche un’altra circostanza, determinante: “In esito ad accertamenti effettuati dalla locale Questura nel decorso mese di Luglio 2025, in ordine al mutamento di residenza anagrafica, è emerso che l’invocato cambio di abitazione è fittizio, con consequenziali refluenze sulle dichiarazioni rese dalla stessa e sulla pubblica fede“.

A questo punto l’Amministrazione comunale, “indipendentemente dalla propria volontà” si evidenzia, non essendo tenuta “a sindacare nel merito la legittimità del provvedimento prefettizio” ma solo a prenderne atto, data “la definitiva e irrimediabile impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro, non essendo possibile adibire la dipendente a mansioni differenti (c.d. repechage), stante la specificità del profilo professionale per cui è avvenuta l’assunzione”, licenzia in tronco la dipendente.

Un provvedimento dalle ricadute pesantissime non solo per il presente ma anche per il futuro lavorativo dell’interessata dal momento che, in generale, il licenziamento per motivi disciplinari, e in particolare per aver presentato documenti falsi, comporta l’esclusione dai pubblici concorsi.

Come mai, anche per evitare un eventuale danno erariale nell’aver corrisposto diverse mensilità non dovute, l’ufficio competente non ha provveduto per tempo ai dovuti controlli?

Una premessa. Il profilo professionale dell’istruttore di vigilanza, figura interna ai corpi di polizia locale, prevede la possibile assegnazione a diverse mansioni e non obbligatoriamente la qualifica di agente di pubblica sicurezza, quella per la quale si pone l’idoneità a detenere (ed eventualmente usare) l’arma di ordinanza. Non solo: il DM n. 145 del 1987 prevede tra l’altro che “gli appartenenti ai corpi o servizi di polizia locale, anche se in possesso della qualifica d’agente di pubblica sicurezza possono – non devono – portare le armi in dotazione per lo svolgimento delle funzioni ausiliarie e di pubblica sicurezza, secondo le modalità stabilite nei regolamenti comunali”.

Ma tra i requisiti per la partecipazione al bando di concorso del 2024 era espressamente previsto che i candidati fossero “in possesso dei requisiti psicofisici necessari per il rilascio dell’autorizzazione al porto d’armi per uso difesa personale” e che non ci fossero a questo fine “cause ostative”. Requisiti da possedere “sia alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione sia all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro”.

Nello stesso bando di concorso si esplicita che “Il difetto dei requisiti prescritti, accertato mediante appositi controlli delle autocertificazioni sia nel corso della selezione che successivamente, comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove instaurato”. Come si spiegano gli 8 mesi di ritardo dall’assunzione avvenuta il 2 dicembre 2024 per i dovuti controlli? Possibile che nessuno al Comune – in una realtà in cui è facile immaginare che ci si conosca un po’ tutti – non abbia saputo per tempo di quel ‘fittizio’ cambio di residenza probabilmente scaturito (anche suggerito?) proprio dalla necessità di cessare la “convivenza con soggetto destinatario di divieto detenzione armi“? Da chi è stata promossa la verifica della Questura a luglio? Dal Comune o dalla Prefettura? Il provvedimento è in qualche modo collegato a quanto accade da un paio di mesi a Francofonte (dove la dipendente era stata trasferita con discutibili modalità https://www.lacivettapress.it/2025/06/23/concorso-vv-uu-nuova-delibera-della-giunta-di-melilli-per-andare-incontro-ad-esigenze-di-avvicinamento-di-4-neo-assunti/) dove gli ispettori prefettizi della commissione antimafia stanno passando al vaglio gli atti amministrativi del periodo tra il 2018 e il 2025 “per verificare eventuali condizionamenti della criminalità organizzata sull’attività amministrativa del Comune” e dove quindi qualsiasi irregolarità (presunta o reale che sia) potrebbe destare preoccupazione?

Va anche evidenziato che è controversa la questione se la convivenza, o la familiarità, con chi abbia ‘problemi con la giustizia’ possa costituire un elemento ostativo alla detenzione di un’arma d’ordinanza come dimostra per esempio una recente sentenza (dell’ottobre 2024) della terza sezione del Consiglio di Stato che affronta proprio il caso del diniego della Prefettura di attribuzione di agente di pubblica sicurezza a un Agente di Polizia Locale sulla base del parere negativo della Questura motivato “da frequentazioni riconducibili ad ambienti criminali”. Per lo più le normative sull’armamento della Polizia Locale si concentrano soprattutto sulle funzioni e la qualifica dell’agente e non sulla sua vita privata a meno che la Prefettura non abbia individuato altri specifici gravi motivi.

Vedremo se l’interessata si rivolgerà al giudice del lavoro e anche se, data la perdita di una unità di personale, il Comune di Francofonte non decida di richiamare la persona che, a nostro avviso con una forzatura delle norme di settore come abbiamo scritto, era stata trasferita da Francofonte a Melilli, comune di residenza, ciò nonostante “tutt’ora risultano vacanti nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027 n. 8 Istruttori di Vigilanza, ex categoria C – C1 CCNL Funzioni Locali vigente come si ammette nella determina di cui abbiamo parlato. Affermazione per noi inspiegabile dato che ad altri Comuni (Francofonte, Siracusa, Agrigento) è stata data la possibilità di attingere per scorrimento dalla contestatissima graduatoria del concorso 2024 fino all’assorbimento di tutti i 43 idonei.

Qui una sintesi dell’iter concorsuale

https://www.lacivettapress.it/2025/06/05/quel-pasticciaccio-brutto-del-concorso-dei-vigili-urbani-a-melilli/

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