Mellili, giravolte concorsuali: dal favor partecipationis allo ius corrigendi

E così, passo dopo passo, modifica dopo modifica, annullamento dopo annullamento, siamo arrivati allo ius corrigendi, al ricorso all’autotutela previsto dalla legge 241 del 1990 che all’art.21–octies prevede l’annullabilità del provvedimento amministrativo “adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”, tre diverse motivazioni, tutte gravi, ma non di eguale rilevanza da un punto di vista etico. Un problema di coscienza!

Ma quanta fatica per poterci arrivare salvando, per quanto possibile – e non sempre tutto è possibile -, il salvabile, il ‘necessario’, quello evidentemente giudicato tale, questa volta, anche dal Segretario generale del Comune di Melilli, Puglisi Salvatore, che ha sottoscritto l’ultima determina del 23 dicembre scorso: “Concorso pubblico per il reclutamento di n. 10 Istruttori di vigilanza … Rettifica in autotutela di errori materiali e approvazione graduatoria definitiva” (in realtà sono stati subito 20 i neo assunti a Melilli sebbene si continui a parlare di dieci in ogni atto …).

Perché una cosa è finalmente decidersi ad approvare una graduatoria ‘legittima’ (o che almeno tale potrebbe apparire) dove siano inseriti unicamente gli idonei, cioè, come previsto dal bando (e come è ovvio), soltanto i promossi ad ambedue le prove d’esame, scritta e orale (e sono stati solo 43 sui 198 messi in graduatoria), altro il riscontrare ed emendare ulteriori ‘errori materiali’.

Un ruolo fondamentale quello del segretario generale perché a lui spetta la funzione di superiore controllo dell’azione amministrativa, la verifica della conformità degli atti a leggi, statuto e regolamento comunali, quindi la rispondenza degli stessi alla legge (per cui non risulti alcuna illegittimità) e, ancor di più, il loro essere in linea con i principi generali e le regole a fondamento della vita dell’Ente.

Cosa ha fatto allora il dottor Puglisi? Per prima cosa ha reso ‘legittima’ la graduatoria – evidentemente, come abbiamo scritto, non lo era – escludendo tutti i candidati (scrutinati ma non per questo idonei!) che non avevano superato la seconda prova. Un terremoto, perché chi si trovava dopo 10, 20 e più bocciati all’orale, si è visto ‘proiettato’ subito dopo i 25 all’apice, con quali emozioni e aspettative lo si può immaginare.

Ma poi il segretario generale ha fatto anche altro, ‘evidentemente’ ponendo rimedio ai ‘pasticci’ fatti dalla Commissione concorsuale.

Sì, è vero. Non è facile credere alle coincidenze del destino, eppure… eppure a volte, a quanto pare, accade!

Proprio per tre dei sei assunti dal Comune di Francofonte, grazie allo ‘scorrimento’ della graduatoria, il voto della prova orale riportava “un errore materiale”! Nel verbale n.20 del 22 novembre per tutt’e tre il voto dell’orale non raggiungeva la sufficienza – era di 20 su 21 –. Inidonei quindi! Ma non era vero! Perché, come certifica il segretario generale nella più recente determina n.69 del 23 dicembre scorso, :

È stata esaminata la documentazione concorsuale e sono stati vagliati gli statini, quale minuta ad uso interno del seggio concorsuale, all’uopo consegnati dal Segretario Verbalizzante attuale custode documentale delle risultanze del seggio concorsuale;

A seguito delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni concorrenti si è proceduto alla disamina degli atti del concorso, evidenziando così la presenza di alcuni errori materiali relativi alla redazione del verbale numero 20 in ragione di mere sviste nell’imputazione dei dati da cartaceo al pc;

Nella specie all’atto di consultare la documentazione ed in particolare gli statini, costituenti minuta del seggio concorsuale, si è osservato un errore nella computazione dei punteggi della prova orale per alcuni candidati rispetto alla trascrizione digitale contenuta nel verbale, così da rendersi necessario provvedere alla correzione di tali errori materiali”.

Da qui, “Scrutinata la sussistenza di un interesse pubblico a provvedere a tale correttivo e considerata la vicinanza temporale, tale da legittimare l’esercizio dello ius corrigendi da parte di questa P.A. procedente”, dal momento che, secondo legge, “gli errori materiali riscontrati non incidono sulla validità sostanziale del procedimento, ma necessitano di correzione per garantire la piena legittimità e trasparenza degli atti amministrativi”, è bastato riconoscere alla prova orale non più il voto di 20 ma la piena sufficienza: 21!

Una svista, un refuso, un errore, solo un errore, anzi tre errori materiali. Che iella se non ci fossero stati questi errori nella “trascrizione digitale”! I tre neoassunti avrebbero dovuto essere mandati via per lasciare il posto a quelli che invece già riportavano la sufficienza.

E che sollievo non aver riscontrato ulteriori errori per qualcun altro dei 155 inidonei (tranne un’eccezione)!

Infatti, scrive sempre il segretario generale, “sia la Commissione Concorsuale sia il R.U.P. hanno agito correttamente, nel rispetto della continenza normativa ed ordinamentale in materia di pubblici concorsiL’interpretazione estensiva di cui al verbale n. 20 del 22.11.2024 circa l’idoneità di tutti gli scrutinati, a prescindere dal superamento della prova orale così come previsto ex art. 7 dell’Avviso pubblico, è condivisibile in ragione di una complessiva valutazione della performance del candidato, che addirittura riduce l’area discrezionale della prova orale condotta dalla commissione”.

Dobbiamo ammettere che noi non capiamo bene cosa il dottor Puglisi abbia condiviso della decisione di rendere idonei tutti gli scrutinati, anche quelli bocciati, visto che poi ha dovuto rettificare l’illegittima graduatoria, né comprendiamo cosa voglia dire che “la complessiva valutazione della performance del candidato addirittura riduce l’area discrezionale della prova orale condotta dalla commissione”, ma siamo lieti che in qualche modo faccia riferimento al nostro articolo del 14 dicembre scorso in cui parlavamo di ermeneutica.

https://www.lacivettapress.it/2024/12/14/concorso-melilli-bocciati-allorale-tranquilli-vi-aiuta-il-favor-partecipationis/

Al fine di evitare l’alea ermeneuticascrive il segretario generale – e aderire ad una interpretazione letterale del bando di concorso (che comunque non ci sembrava di ostica interpretazione, ma tant’è!), si ritiene opportuno provvedere alla correzione della graduatoria dei candidati idonei vincitori, idonei non vincitori, e non idonei, ponendo nell’area della non idoneità (quindi escludendoli dalla graduatoria in cui non hanno alcun titolo a ritrovarsi!) tutti coloro che non hanno riportato la sufficienza 21/30 alla prova orale in stretta (doverosa e ineludibile, ndr) applicazione dell’art. 7 dell’avviso Pubblico di Concorso”.

Resta ancora una domanda ‘amletica: qual è il destino della ‘riservista’ in 70esima posizione, inidonea per il voto di 18 su 21, eppure assunta a Francofonte?

Il suo nome non compare nella graduatoria ‘rivisitata’ dal segretario generale né c’è tra quelli ‘penalizzati’ dall’errore materiale su cui è intervenuto con solerzia lo stesso segretario generale. Che ne sarà di lei? Certo non potrà restare lì dov’è. Forse, per evitare all’Amministrazione l’accusa di danno erariale, rinuncerà al compenso per i giorni in cui immaginiamo abbia lavorato?

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