Probabilmente non riusciranno a disinnescare la miccia le ultime decisioni dell’Amministrazione comunale di Melilli sul contestatissimo ultimo concorso per la polizia municipale. Continuano infatti le proteste di alcuni candidati che ritengono penalizzanti e ‘ingiuste’ le valutazioni della commissione giudicante e ciò nonostante il Comune abbia fatto ricorso al principio giuridico del favor partecipationis (!) per ‘rendere tutti idonei’ a prescindere dall’avere o meno superato la prova orale. La storia ha dell’incredibile ma ci arriviamo per gradi.
Intanto va detto che il Comune di Melilli ha ritenuto di non dover dar seguito alla nostra Pec sulla richiesta di chiarimenti e risposte alle domande (che riproponiamo in calce), nonostante un nuovo sollecito a distanza di sette giorni. Peccato!
E nel frattempo cos’è successo?
Gli assunti (in prova) non sono stati 10 come previsto nel bando bensì 20, esattamente come avevano previsto alcuni dei partecipanti al concorso.
Ma la determina dirigenziale n. 14 del 25 novembre di approvazione della “graduatoria finale relativa alla procedura selettiva pubblica” si riferisce solo all’assunzione di 10 istruttori di vigilanza; non sappiamo se ne esiste un’altra che porti il numero a 20, ma la notizia, con tanto di foto dei nuovi ‘istruttori’, è stata pubblicata sul sito istituzionale: “Nuovi agenti per il rafforzamento organico del corpo della polizia locale. Prendono servizio i 20 nuovi agenti che andranno a rafforzare l’organico del Corpo di Polizia Locale. I nuovi agenti intraprenderanno un percorso formativo teorico – pratico così da acquisire appieno le competenze per operare con efficacia sul nostro territorio. L’inserimento di queste nuove risorse si colloca all’interno di una strategia ampia di rafforzamento della sicurezza di prossimità”. La determina ad hoc ci avrebbe aiutato a capire l’iter del passaggio da 10 a 20 ma tant’è!
In realtà, ciò che davvero non torna va forse letto come problema ermeneutico, della ‘corretta’ interpretazione dei due ultimi atti del Comune. Andiamo ai testi.
Avevamo già riportato la ‘stranezza’ presente nel verbale n. 20 del 22 novembre 2024, pubblicato sul sito del Comune tra gli allegati del bando di concorso (che teoricamente avrebbe dovuto essere l’ultimo atto): quella di stilare una graduatoria comprensiva di chi non ha superato la prova orale (su 198 in circa 150 non hanno conseguito il punteggio minimo). Una decisione motivata “per estrema trasparenza e per un favor partecipationis, nel rispetto dello scrutinio algebrico di tutte le prove e dei titoli al fine di dare ad ogni candidato la possibilità di conoscere la propria perfomance e di poter formare un unico elenco di scrutinati”.
La formalizzazione della graduatoria finale di un qualsiasi concorso pubblico non è mero ininfluente adempimento burocratico. Tutt’altro, essendo atto propedeutico alle fasi finali, decisivo dell’intero iter: l’individuazione dei candidati che potranno occupare la posizione lavorativa messa a concorso e insieme gli idonei che, per i due anni successivi (o tre, non è chiarissimo), resteranno a disposizione dell’Ente, o di altre Amministrazione, qualora si dovesse reclutare altro personale. Siamo davvero curiosi di vedere quale sarà la graduatoria pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune come previsto all’art.7 del bando dove si legge: “È escluso dalla graduatoria il candidato che non conseguirà l’idoneità (21/30) in entrambe le prove concorsuali”.
E qui arriviamo all’ultimo avviso e al problema ermeneutico.
Va in primo luogo evidenziato che questo avviso compare, sempre tra gli allegati del bando, dopo l’ultimo verbale del 22 novembre senza alcuna data, d’emblée. Ed egualmente inaspettato, incredibile (almeno per noi), il contenuto testuale.
“Con il presente, in relazione al verbale n. 20/2O24 del seggio concorsuale, ritualmente pubblicato in Albo Pretorio, e facendo seguito alle numerose richieste di informazioni, si significa che la graduatoria concorsuale è stata redatta così come riportata nel verbale de quo, avendo il seggio concorsuale ritenuto tutti i partecipanti alla prova orale, al di là del voto di tale prova, idonei allo scopo di tutelare il “favor partecipantionis” e rimettersi ad uno scrutinio algebrico di valutazione della complessiva performance dei candidati”.
È quindi la stessa cosa scrivere, nel verbale n.20, che si è stilata una graduatoria comprensiva dei bocciati alla prova orale “per un favor partecipationis” per dare ad ogni candidato la possibilità di conoscere la propria perfomance e di poter formare un unico elenco di scrutinati”, scrutinati!, e nell’avviso dell’utim’ora che il seggio concorsuale ha ritenuto tutti i partecipanti alla prova orale, al di là del voto di tale prova, idonei allo scopo di tutelare il “favor partecipantionis”?
Ma mi faccia il piacere! direbbe il principe Antonio de Curtis.
O che forse la formula magica sia proprio il favor partecipationis?
Ma questo favor non è forse un principio tipico delle gare pubbliche per non penalizzare chi voglia partecipare a un bando, nel caso per esempio della contestazione di clausole imperniate su un eccessivo formalismo, o di irrilevanza di errori commessi nel compilare la domanda di partecipazione proprio come potrebbe accadere per un concorso pubblico?
Ma per davvero il favor partecipationis ha il potere di mettere sullo stesso piano chi ha superato una prova d’esame rispetto a chi invece non l’abbia superata? Per dirla questa volta alla Di Pietro: ma che c’azzecca? Però non siamo giuristi, speriamo di aver capito male, e quindi lasciamo ad altri l’onere di sbrogliare il bandolo della matassa.
A noi piace in ogni caso restare al vecchio sano (non creativo) concetto di graduatoria: quella che ritiene idonei a rientrare nella graduatoria finale di merito solo chi abbia superato tutte le prove previste e che veda ovviamente la priorità assegnata ai candidati con i punteggi più alti (tra voto delle prove e titoli). Poi si aprirebbe il fronte sulle valutazioni, se siano state corrette o meno. Ma questa è un’altra storia.
QUESTE LE DOMANDE inviate con Pec al comune di Melilli che non hanno avuto risposta
Nel 2023 il concorso per 8 posti nella Polizia Municipale è stato annullato perché il regolamento concorsi del Comune (deliberato nel 2021) è risultato essere in difformità rispetto alla Legge regionale 12/1991. Quali esattamente erano le difformità? È stato predisposto il nuovo regolamento date le modifiche normative successivamente intervenute? Nel Comune di Melilli si sono svolti di recente altri concorsi? Sulla scorta di quale regolamento?
Per quest’ultimo concorso alcune delle segnalazioni giunte sono relative a presunte anomalie procedurali. Le proponiamo una di seguito all’altra in modo tale che la risposta possa essere puntuale
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82 (GU n.150 del 29-6-2023) ha dettato la disciplina regolamentare che le amministrazioni sono tenute ad applicare nell’espletamento delle procedure concorsuali e di assunzione e in esso (art. 7 comma 5) per le prove orali si prevede in particolare che “Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all’articolo 4, comma 6. L’elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell’amministrazione che ha bandito il concorso”. Risulterebbe che questo non sia avvenuto. È così? E se sì, come mai?
Per quanto poi concerne i criteri di valutazione nel bando sarebbero stati determinati solo quelli per la prova scritta e non per la prova orale per la quale ci si sarebbe limitati a stabilire, in modo generico, che consisteva “in un colloquio con domande stabilite dalla Commissione, nelle materie indicate nel programma d’esame“, allo scopo di “accertare la preparazione, la capacità professionale dei candidati nonché la loro attitudine rispetto al posto da ricoprire“, indicando solamente la votazione minima per superare la prova (21/30) senza dettagliare i diversi parametri di valutazione, con la misurazione relativa, necessari per esplicitare per ciascun candidato le motivazioni del giudizio della commissione. Come mai, se questo risponde al vero, non si è ritenuto di doverlo fare?
Gli articoli 3 e 4 sulle modalità di pubblicazione del bando e delle successive comunicazioni ai candidati prescrivono che tutto avvenga attraverso il Portale inPA. Risulterebbe che sul Portale siano stati correttamente pubblicati il bando, la determina di approvazione dello stesso e il verbale di insediamento della commissione, mentre tutti gli altri atti, compresi i verbali di comunicazioni del calendario delle prove, sarebbero stati pubblicati soltanto sul sito del comune e non sempre nelle stesse sezioni – a volte in “amministrazione trasparente” e altre volte in “albo pretorio” – rendendo così poco agevole e dispendiosa in termini di tempo l’attività di ricerca da parte dei candidati. Risponde al vero?
L’articolo 6 (Equilibrio di genere) prevede che nel bando sia indicata, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato. Questa informazione era contenuta nel bando?
Altre lamentele sono state espresse in merito alle modalità dell’esame.
In particolare, prima della prova orale la Commissione avrebbe dovuto determinare i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame e quindi farli estrarre a sorte da ogni esaminando. Non solo ciò non sarebbe avvenuto ma risulterebbe che, dopo aver pubblicato un elenco di domande per consentire a tutti i candidati di avere pari opportunità, la Commissione, in palese contraddizione con quanto prima detto, poco prima dell’inizio dell’esame avrebbe avvisato i candidati che “naturalmente” l’elenco di domande pubblicato era puramente indicativo e che i commissari avrebbero potuto porre qualsiasi domanda. Cosa infatti verificatasi. È stata davvero questa la dinamica dei fatti?
Le sessioni di esame venivano regolarmente registrate ma un problema tecnico non specificato non avrebbe consentito la registrazione il 5 e il 6 settembre e la Commissione avrebbe ritenuto non opportuno rinviare la sessione ‘confidando’ sulla possibilità, data tanto ai candidati quanto a chi l’avesse voluto, di assistere all’esame e dato anche il luogo ‘pubblico’ di svolgimento della prova (un locale a piano terra del palazzo municipale con ampia vetrata sulla via!). Sebbene non vi sia per norma l’obbligo di registrazione delle sedute d’esame, una volta che era stata scelta questa modalità, non si ritiene che quanto accaduto possa aver determinato un’evidente disparità tra i candidati non consentendo a chi è stato esaminato il 5 e il 6 settembre di poter avere eventuali riscontri oggettivi sull’andamento del proprio esame nel caso avesse voluto avanzare delle contestazioni sul merito della propria prova?
Inoltre, nel corso delle prove orali, sebbene sia previsto che i supplenti debbano essere preventivamente indicati, non sempre i membri assenti sarebbero stati prontamente sostituiti e ci si chiede se, quando ciò è avvenuto, il sostituto avesse i requisiti per poter far parte della Commissione esaminatrice. Si può chiarire?
Non riferiamo di altre lamentele in quanto, a nostro giudizio, difficilmente verificabili.
Ringraziamo per la cortese collaborazione e porgiamo distinti saluti
La redazione

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