Concorsi pubblici, l’opportunità sempre attesa con ansia da giovani e purtroppo ormai anche meno giovani, tant’è che le nuove disposizioni normative non pongono limiti di età, salvo specifiche deroghe. L’appeal del posto fisso e sicuro, pur se non ben retribuito, rimane fortissimo, inscalfibile. E nonostante la concorrenza sia a volte spropositata, si affronta la sfida con determinazione, impegno e, se del caso, sostenendo per la propria preparazione costi non indifferenti.
Da qui, l’ovvia e imprescindibile richiesta, la priorità, non di tutti (!) ma certo della maggior parte dei candidati che il concorso si svolga correttamente, senza irregolarità, senza vie privilegiate per ‘i soliti noti’, sulla scorta di regolamenti comunali quanto meno conformi alle norme dettate dal legislatore, che consentano facilmente la verifica sulla correttezza dell’iter concorsuale.
Ed è quello che stanno facendo alcuni dei candidati del concorso per 10 posti nella Polizia Municipale indetto quest’anno a Melilli: 484 i partecipanti, 261 quelli che hanno superato lo scritto, in 198 in graduatoria finale dove sono stati inseriti anche coloro che non hanno superato la prova orale “per estrema trasparenza e per un favor partecipationis al fine di dare ad ogni candidato la possibilità di conoscere la propria perfomance e di poter formare un unico elenco di scrutinati”, si legge negli atti relativi. In realtà sono stati 40 gli idonei (su 66 con massimo punteggio nella prova scritta solo il 10% avrebbe avuto la sufficienza all’orale) e in teoria solo per i primi 10 arriverà l’assunzione. In teoria perché, come accade per lo più in questi concorsi, già si vocifera che saranno almeno 20 gli assunti in tempi brevi e altri Comuni potrebbero poi attingere da questa stessa graduatoria. Insomma un’importante opportunità per molti che rende questo concorso ancor più ‘sensibile’ rispetto ai richiesti principi di imparzialità e trasparenza. “Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell’amministrazione reclutante e la celerità di espletamento” recita l’art.1 c.3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82 (GU n.150 del 29-6-2023) che ha dettato la nuova disciplina regolamentare che le amministrazioni sono tenute ad applicare nell’espletamento delle procedure concorsuali e di assunzione.
Va detto preliminarmente che ci troviamo di fronte alla riproposizione dello stesso concorso del 2023, annullato in autotutela il dicembre scorso “per la radicale difformità” del regolamento concorsi dell’Ente riscontrata rispetto all’articolo 3 della legge del 1991, annullamento che di conseguenza ha trascinato nello stesso esito il concorso già avviato, essendosi tenute le prove scritte il 9 maggio dello stesso anno. Tra i candidati aveva destato grande perplessità il ritardo della comunicazione sull’esito delle prove scritte dato il previsto cronoprogramma. A giugno si sapeva solo che non tutti avevano passato gli scritti e che si stavano valutando i titoli, di cui alcuni candidati erano del tutto privi. Una domanda della prova scritta, quella relativa alla figura del responsabile unico del progetto, era stata ‘annullata’ attribuendo a tutti lo stesso punteggio, 1, in quanto faceva riferimento a una modifica normativa di alcuni mesi prima, e quindi non da tutti conosciuta (decisione che a noi appare discutibile). Alla fine, senza che, a quanto ci risulta, venissero pubblicate le votazioni della prova scritta, tutti i 40 candidati erano stati considerati idonei e quindi ammessi alla prova orale. A ottobre si era poi saputo che a metà novembre sarebbero iniziati gli orali e invece la novità, caduta come un colpo di mannaia sui candidati, erano state le dimissioni in massa dei membri della Commissione di valutazione (e ci chiediamo il perché). L’ipotesi di riprendere l’iter concorsuale con una commissione interna era stata poi considerata impossibile dal legale di Catania – un “esperto giurista, con particolari competenze nel diritto amministrativo” – a cui il Comune si era rivolto per una consulenza.
Stroncante il suo giudizio sulla “intrinseca illegittimità del “regolamento concorsi” approvato con il deliberato G.M. 241/2021 per frontale contrasto con la vigente normativa regionale (l.r. 12/1991) ed in via strettamente derivata anche del bando, della Commissione esaminatrice e di tutte le prove concorsuali espletate”. Da qui il consiglio al Comune di “procedere, con speditezza, in via di autotutela (decisoria spontanea) ad un “reset” totale di tutta l’attività concorsuale, a partire dalla D.D. 2472/2021 (approvazione dello schema di avviso pubblico) fino all’ultimo verbale posto in essere dalla Commissione, salvo poi mettere mano alla sollecita revisione, in tutto o in parte, del “regolamento concorsi” (v. punto 5. e ss.) nominando all’uopo un gruppo di lavoro munito di elevate professionalità ed esperienze adeguate al compito. In esito all’approvazione del nuovo “regolamento concorsi” sarà poi possibile ribandire il concorso e procedere alla nomina di una nuova Commissione esaminatrice nei termini e con le modalità previste dalla l.r. 12/1991, che avvierà e porterà a conclusione la procedura concorsuale”.
Sebbene nella delibera di Giunta (n.438 del 15-12-2023) – che annulla insieme regolamento e concorso – non sia ben esplicitato in cosa consista l’irregolarità, di certo nella commissione d’esame del concorso 2023 non era presente la componente femminile espressamente richiesta dalla legge, così come d’altra parte previsto nello stesso regolamento comunale al comma 3 dell’art. 37 relativo alla “Costituzione e composizione delle Commissioni giudicatrici”, regolamento approvato con delibera di Giunta immediatamente esecutiva (n. 241 del 24-08-2021).
Ci interroghiamo invece sulla legittimità del comma 2 dell’art. 37 di quel regolamento in base al quale il responsabile del Servizio Risorse Umane, cui viene attribuito il compito di nominare i membri della Commissione, potrebbe anche assumere la carica di presidente della commissione “senza incompatibilità in quanto la commissione di concorso è un organo collegiale e come tale assume decisioni” dal momento che, per quanto ci risulta, il dettato normativo di riferimento, la legge regionale 12/1991, stabilisce che: “i componenti della Commissione devono avere requisiti specifici e vengono scelti dall’Ente che indice il concorso con sorteggio pubblico tra gli iscritti (anche loro aventi requisiti determinati) in appositi elenchi predisposti dall’Assessore regionale per gli enti locali. I consiglieri comunali e provinciali, nonché gli amministratori degli enti che bandiscono il concorso, non possono partecipare alla Commissione, alla seduta del sorteggio pubblico deve essere data ogni altra preventiva e massima pubblicità possibile oltre a pubblicare all’albo dell’ente il relativo avviso”.
Ovviamente ci si pone anche la domanda se a Melilli sia accaduto che altri concorsi siano stati effettuati sulla scorta di un regolamento ‘gravemente difforme’ dalla legge di riferimento, anche, eventualmente, in relazione all’assenza nelle commissioni esaminatrici sempre della componente femminile.
Ma c’è di più, e attiene al nuovo regolamento che dovrebbe (o avrebbe dovuto) normare le regole del concorso di quest’anno nel rispetto delle sopravvenute modifiche sulle modalità di accesso al pubblico impiego: il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82 (GU n.150 del 29-6-2023) che ha dettato la disciplina regolamentare che le amministrazioni sono tenute ad applicare nell’espletamento delle procedure concorsuali e di assunzione, recepito dalla Legge regionale n.3 del 2024 che all’art. 80 c.2 recita: “Ai fini della nomina delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n.72, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica l6 giugno 2023 n.82. Le disposizioni in contrasto con il presente comma sono abrogate”.
Paradossalmente, in questi tempi di deregulation, di cancellazione dell’abuso d’ufficio e di altre varie amenità, il governo rende possibile ciò che prima non lo era: dal 14 luglio 2023 le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici “sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime… non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali… le commissioni esaminatrici prevedono, con l’individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di: a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione; …d) personale non dirigenziale appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario;…”
È stato deliberato il nuovo regolamento? Non lo abbiamo trovato nel sito del Comune e nel bando del concorso indetto per quest’anno non viene citata alcuna delibera relativa. Di sicuro sappiamo che alcune lamentele riguardano regole che non sarebbero state rispettate e altri aspetti sui quali attenderemo una risposta del Comune.

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