DdL Sicurezza. “Considerare ‘rivolta’ i comportamenti di mera resistenza passiva dei detenuti è un grave errore”

Il disegno di legge c.d. “sicurezza”, approvato dalla Camera e ora in discussione al Senato, contiene diverse norme di carattere eterogeneo ispirate, secondo critiche diffuse, ad una logica ultrasecuritaria e, fra le altre misure, inasprisce le pene, ed introduce nuove fattispecie di reato, senza che ciò significhi garantire strumenti dotati di maggior efficacia nella tutela della sicurezza individuale e collettiva.

Limitando queste osservazioni a ciò che riguarda l’ambito penitenziario, soffermiamoci sull’introduzione della fattispecie di reato di rivolta in carcere. Occorre subito precisare che l’attuale legislazione non prevede affatto l’immunità per gli episodi di turbamento in forma violenta dell’ordine negli istituti penitenziari, già puniti da reati quali violenza, resistenza, danneggiamento, devastazione nei casi più gravi, ed altre specifiche fattispecie. Senza scendere in eccessivi tecnicismi e considerando l’ipotesi più semplice, quella della “partecipazione” alle rivolte, può dirsi che le più rilevanti peculiarità e le innovazioni previste nel disegno di legge consistono in quanto segue:
a) L’equiparazione ai fini della sussistenza del reato di rivolta, della resistenza anche solo passiva ai fatti commessi con violenza o minaccia;
b) Il considerare rivolta la resistenza passiva all’esecuzione di ordini qualora consista in atti che impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza.
c) L’indeterminatezza dell’espressione “atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza”, carattere contrario agli elementi essenziali della norma penale.
d) Il fatto di inserire il nuovo reato fra quelli per i quali vi sono restrizioni all’accesso ai benefici penitenziari (ci si riferisce alla disciplina dettata dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, originariamente previsto per i reati associativi quali associazione mafiosa, terrorismo, traffico di stupefacenti e poi esteso a numerosi altri reati di diversa indole facendo diventare la casistica quasi una sorta di passepartout per un inasprimento dell’esecuzione penale)

Sotto il primo aspetto stride anche dal punto di vista lessicale il fatto di considerare rivolta, termine che rinvia all’uso della violenza o minaccia, comportamenti di mera resistenza passiva. Considerare quindi rivolta il resistere passivamente conduce a ritenere penalmente rilevante il semplice fatto di non obbedire, sia pure commesso da parte di tre o più persone: comportamento che è punito nell’attuale ordinamento come infrazione disciplinare (lo stesso avveniva sotto la vigenza del regolamento penitenziario di epoca fascista, pur ad impronta fortemente autoritaria che prevedeva fra le mancanze disciplinari la “violazione dell’obbligo di eseguire prontamente e rispettosamente gli ordini ricevuti” sanzionata appunto solo disciplinarmente). La nuova norma all’esame del parlamento realizza in sostanza un’abnorme dilatazione della fattispecie che risiede proprio nella rilevanza data alla semplice mancata esecuzione degli ordini impartiti, senza che la condotta assuma i connotati di una resistenza aggressiva connotata da atteggiamenti violenti o minatori.
L’inserimento del reato di rivolta nel già citato articolo 4 bis aumenta la pletora dei reati per i quali è più difficile l’ottenimento di misure extracarcerarie ed è precluso l’ottenimento della detenzione domiciliare per chi ha un breve fine pena, andando fra l’altro in controtendenza rispetto all’intendimento del Ministro Nordio di favorire la diminuzione della permanenza delle persone in carcere nell’ultimo scorcio della carcerazione.

Dal punto di vista esperienziale devo osservare che nella vita di un istituto penitenziario, specie in periodi di sovraffollamento e di conseguenti criticità, episodi in cui alcuni detenuti rifiutavano di risalire in sezione dal cortile passeggio, o sostavano in messo alla sezione rifiutando di rientrare in cella erano quasi pane quotidiano. Si trattava per lo più di atti dimostrativi ed avevano alla base richieste spicciole, come parlare con il magistrato di sorveglianza, protestare per il ritardo dell’effettuazione di una visita medica, ottenere il lavoro.

Posso dire che questi episodi di microconflittualità, grazie alla saggezza e all’esperienza del personale sia di polizia penitenziaria sia educativo, venivano risolti quasi sempre in maniera dialogica e le volte in cui ho dovuto dare disposizioni di uso della forza si possono davvero contare sulle dita di una mano; e così per quel che mi risulta avviene in tutti gli istituti.

È da ritenersi invece che estremizzare a livello ordinamentale l’inquadramento normativo di questi episodi non giova affatto a mantenere o ristabilire condizioni di ordine e sicurezza ma risponde, a parere di molti osservatori ad una visione panpenalistica e ad una risposta autoritaria nella gestione dei conflitti. Ci si chiede se questo tipo di azione possa essere positiva e conducente in un contesto, il carcere, nel quale il rischio dell’insorgere di conflitti è sempre in agguato ed occorre attuare lo sforzo di “gestirli” e di stemperarli.

Ci si augura che nel corso dell’iter parlamentare vi siano opportune correzioni ispirate ad uno spirito liberale e risolutivo delle tensioni. Non va comunque dimenticato, anche in relazione a possibili successivi esami da parte degli organi competenti, che vi è sì un ampio spazio del legislatore, per la scelta di beni-interessi-valori meritevoli di tutela penale; e tuttavia va sempre rispettato un principio di ragionevolezza, che troverebbe in questo caso nocumento nell’equiparare atti non violenti ad atti violenti, e di offensività che dovrebbe riservare la tutela penale a comportamenti che portano una sensibile lesione del bene protetto (in questo caso l’ordine interno negli istituti) non intaccato da comportamenti che si limitino alla resistenza passiva.

Antonio Gelardi, già dirigente penitenziario

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