A fine agosto l’Amministrazione Comunale di Siracusa, tramite gara, ha affidato l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per la gestione del servizio rifiuti alla società Delta Emme Srls
https://www.lacivettapress.it/2023/11/09/rifiuti-ombre-sulla-direzione-di-esecuzione-del-contratto/
Un ruolo fondamentale – quello del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, di un qualsiasi rilevante contratto che l’Amministrazione Comunale stipuli con un privato per la gestione di servizi pubblici – per la funzione di controllo che egli esercita, per conto del Comune (e dunque dei cittadini), segnalando e sanzionando omissioni o condotte contrarie a quanto previsto nel capitolato d’appalto da parte del concessionario. In questo specifico caso si parla dell’appalto per la gestione dell’igiene urbana aggiudicato alla Tekra ed è davvero difficile comprendere come mai, in un Consiglio Comunale spesso impegnato sull’argomento, al Dec venga assegnata la parte del convitato di pietra. Eppure, a lui, più che ad assessore e funzionari, andrebbero rivolte le tante interrogazioni. Ma tant’è.
Tornando alla gara, come avevamo paventato, sembrerebbe che qualcosa non stia andando nel verso giusto.
Il 4 gennaio scorso infatti l’avvocato Mario Caliendo, legale di fiducia della Esper – società che si è classificata al secondo posto nella gara -, dopo aver già precedentemente segnalato al Rup (Responsabile del Procedimento) le anomalie a suo avviso esistenti, ha reiterato al Comune la richiesta di escludere dalla gara la Delta Emme, oggi aggiudicataria (e quindi si tratterebbe ormai di revoca), perché si sarebbe “resa responsabile di false dichiarazioni” (una definizione in realtà impropria in quanto l’omissione dichiarativa, come specificato dall’Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione) a cui sia l’Esper che il Comune hanno chiesto un parere di precontenzioso, non è equiparabile alla falsità).
Secondo l’avvocato Caliendo la società avrebbe più volte omesso di dichiarare precedenti condanne, esclusioni e/o revoche che fossero, a seguito della sua partecipazione ad analoghe gare presso altri comuni non solo siciliani: così nell’aggiudicazione del servizio presso l’Unione dei Comuni delle Madonie (il provvedimento di esclusione è stato considerato legittimo dal TAR Palermo con sentenza 2888/2020) ed egualmente nel Comune di Giugliano in Campania (provvedimento di esclusione del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – stazione appaltante – per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata Sede Centrale di Napoli datato 18/02/2022).
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Una “reiterata condotta omissiva” quindi a cui, sempre secondo il legale, andrebbe aggiunto il self cleaning – un meccanismo di misure correttive previsto dalla legge che di fatto consente la partecipazione alla gara di un soggetto che, nonostante l’esistenza di un motivo di esclusione (grave illecito professionale), abbia fornito la prova di aver messo in atto tutte le azioni volte a riaffermare la sua affidabilità – che sarebbe consistito nel cambiare “solo fittiziamente” il ruolo dell’ingegnere Giuseppe Di Martino, “reale ed effettivo amministratore di fatto e dominus aziendale della Delta Emme” a cui si continuerebbero ad affidare gli incarichi tecnici più importanti una volta vinta una gara, per “evitare di dover dichiarare i pregressi eventi professionali che lo hanno coinvolto”.
Secondo Caliendo, sebbene sia vero che “dalla omessa informazione non può acriticamente scaturire l’esclusione” come precisato dall’Anac, il Comune (stazione appaltante) non può esimersi dal valutare “l’elemento soggettivo dell’omissione della informazione come indizio autonomo di inaffidabilità morale dell’operatore economico”. In sostanza, l’Amministrazione dovrebbe chiedersi il perché di tale omissioni, a giudizio di Caliendo maturate proprio “per evitare di subire “controlli”, volendo “celare” i suoi trascorsi (gravi!) al fine di ottenere l’ammissione in gara”.
Così conclude Caliendo: “Alla luce di tanto, la stazione appaltante dovrà non solo valutare le pregresse esclusioni e la posizione dell’ing. Di Martino ma soprattutto dovrà considerare nel suo complesso il comportamento tenuto dalla Delta Emme che ha evidentemente posto in essere un comportamento volto ad eludere il codice degli appalti, nel tentativo di sottrarsi alle sue specifiche responsabilità”.
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Ma come si è pronunciata l’Anac? Non siamo giuristi ma i bizantinismi giuridici che ci capita di leggere destano sempre in noi un certo stupore. Nella delibera n.587 del 19 dicembre scorso, l’Autorità Anticorruzione chiarisce che da parte del partecipante a una gara non sussiste un obbligo dichiarativo delle precedenti esclusioni che in sostanza varrebbero solo all’interno della gara stessa: “L’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura selettiva si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata, non avendo efficacia ultrattiva in altre procedure, pena, in caso contrario, l’inammissibile riproducibilità a strascico della medesima sanzione espulsiva. L’esclusione infatti rileva non in sé come un grave illecito, ma al più come adeguato mezzo di prova dei gravi illeciti professionali da cui è scaturita e la cui valutazione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante” (sic!)
Notiamo a margine che, se è del tutto comprensibile che i motivi di esclusione possano valere solo in maniera specifica, in riferimento a una determinata gara (e quindi dovrebbero essere di volta in volta correttamente valutati), e se è però contestualmente vero che l’esclusione è da considerarsi “adeguato mezzo di prova dei gravi illeciti professionali”, nel momento in cui non sia previsto un obbligo di dichiarazione da parte del partecipante alla gara, non si comprende in che modo, in assenza di una segnalazione, di un input a verificare la ‘storia’ della società, la stazione appaltante possa risalire ai “gravi illeciti professionali”. Un bizantinismo giuridico, a nostro avviso.
E comunque, tornando alla sentenza, l’Anac (dopo aver spiegato come già da noi riferito che un’omessa dichiarazione non è equiparabile a falsità) rigetta l’improcedibilità dell’istanza (tardiva secondo la Delta Emme per scadenza dei termini di impugnazione in quanto il provvedimento è stato emanato il 30 agosto e l’istanza presentata il 23 novembre) considerato il diritto del Comune a procedere in autotutela e quindi correggere gli eventuali profili di illegittimità “finora non emersi” (sic!). E una notazione va anche qui fatta perché una maggiore cautela da parte del rup, preavvisato dalla Esper, avrebbe probabilmente non portato a questi strascichi a nostro avviso davvero evitabili.
L’Anac quindi prima si cimenta, con ricorso ad ampia giurisprudenza, sulla questione già da noi accennata relativa all’obbligatorietà delle dichiarazioni, poi affronta l’altro punto critico della questione relativa alla violazione degli oneri dichiarativi riferiti all’ingegnere Giuseppe Di Martino, obbligo dichiarativo da escludere poiché l’ingegnere, prima direttore tecnico della Delta Emme, a seguito del self cleaning (necessario per “una serie di carichi pendenti”), non è più socio della Delta Emme già dal 2020.
Corretta quindi l’autocertificazione della società ma, specifica l’Anac, tenuto conto della “rilevanza dei carichi pendenti ricavabili dalla sentenza del TAR sopra menzionata, e dall’altro, dai rilievi non contestati (dalla stessa Delta Emme, ndr), secondo cui l’ing. Giuseppe De Martino, benché cessato dall’incarico, continui ad essere attivamente occupato presso la Delta Emme s.r.l.s. (come espressamente indicato nello stesso DGUE tra i professionisti di cui si avvale la società) e si trova in rapporti di strettissima parentela con l’amministratore delegato nonché socio (in quanto è suo padre) e con l’attuale direttore tecnico e socio (in quanto suo marito) nonché con l’altro socio (in quanto suo padre), si richiama quanto chiarito dalla giurisprudenza in materia di amministratore di fatto”.
Da qui l’invito al Comune a “valutare, secondo le proprie prerogative discrezionali, la sussistenza del grave illecito professionale alla luce delle coordinate ermeneutiche da ultimo richiamate, al fine di accertare l’affidabilità ed integrità dell’impresa“. Stupefacente! Esattamente quello che si sarebbe dovuto fare almeno cinque mesi fa.
L’ingegnere Francesco Di Martino, attuale Amministratore Delegato della Delta Emme, ha declinato la richiesta di un’intervista sull’argomento limitandosi ad affermare che “l’Anac ha dato definitivamente ragione al nostro operato”. Vedremo cosa deciderà il Comune e se i consiglieri comunali inizieranno a prestare maggiore attenzione, per ogni appalto, laddove sia presente, a un incarico fondamentale nella gestione dei servizi pubblici.
Il dec, questo sconosciuto!
(foto copertina: Sede Anac)

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