Scongiurare un aggiornamento farlocco del catasto delle aree incendiate. Intervento del Comitato Antincendio Siracusano

A giudicare dalle dinamiche in atto si può ragionevolmente prevedere che, se e quando ci sarà, non servirà a nulla per la sua incompletezza e inconsistenza.

Un catasto degli incendi di Siracusa correttamente aggiornato al 2022 sembra un obiettivo irraggiungibile. Mancano le condizioni essenziali. Manca la volontà reale di colmare una lacuna amministrativa nonostante ciò rappresenti una grave violazione di legge.

Ma se così realmente fosse, e potrebbe non esserlo solo a Siracusa, si configurerebbe anche un danno erariale perché non avrebbe avuto alcun senso nominare i commissari ad acta i cui costi, in termini di retribuzione, trasferte e spese connesse all’incarico, gravano giustamente sulle casse delle amministrazioni non in grado di ottemperare alle proprie incombenze.

Riavvolgiamo il nastro.

Secondo il dott. Angelo Sajeva, commissario ad acta per Siracusa – tra i 147 comuni che in Sicilia hanno ignorato l’obbligo “di censimento ed aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” (dal 2018!) – il Comune avrebbe “correttamente provveduto alla pubblicazione sull’albo pretorio comunale, a norma dell’art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, dell’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco – annualità 2017/2022, per le eventuali osservazioni da parte dei cittadini”.

Ma cosa significhi ’correttamente’ non si comprende. Forse che onere del comune era semplicemente inserire all’albo pretorio una qualsiasi formale determinazione dirigenziale pur se lontana dalla realtà, per nulla rappresentativa della verità, improduttiva di un qualsiasi effetto, proprio come risulta essere la n. 4551 del 21.9.2023?

La determina infatti riporta solo una parte minimale degli incendi che hanno devastato alcune aree del territorio comunale. Addirittura nessuna particella viene censita per il triennio 2020-2022, e solo pochissime per il 2018 e il 2019: quattro aree nel 2018, due nel 2019.

I motivi di tali carenze li abbiamo già illustrati nel nostro articolo dell’uno ottobre scorso

https://www.lacivettapress.it/2023/10/10/catasto-incendi-siracusa-pochi-giorni-per-accertare-le-aree-devastate-dalle-fiamme-il-rischio-di-credere-in-un-triennio-felice/

Su cosa i cittadini dovrebbero fare quindi le loro osservazioni entro 30 giorni se l’elenco è drammaticamente incompleto?

Ha provato a correre ai ripari il Comitato Antincendio Siracusano, di recentissima costituzione, che con due pec, inviate a tutti gli enti competenti, ha chiesto una proroga dei termini per dare a cittadini e associazioni la possibilità di presentare le eventuali osservazioni e segnalazioni contestualmente indicando alcune aree, percorse da incendi tra il 2018 e il 2022, non riportate nell’esiguo elenco.

La richiesta di proroga ha sortito un unico effetto: una nota del commissario Sajeva, anch’egli tra i destinatari delle pec, che, oltre a giudicare ‘corretto’ quanto fatto dal Comune, si è limitato a chiedere agli enti interessati – al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana Ispettorato Ripartimentale Foreste di Siracusa, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa e al Comando della Polizia Municipale – di “comunicare, con cortese urgenza, se risultano, agli atti dei rispettivi uffici, verbali, corredati dalle relative perimetrazioni, inerenti agli eventi incendiari evidenziati dall’associazione predetta (il comitato antincendio, ndr)”, informando inoltre che, trascorsi 5 giorni dalla propria comunicazione, non pervenendo alcun chiarimento in merito, avrebbe ritenuto espletato l’intero iter procedurale dell’aggiornamento del catasto.

Se così fosse, si esiterebbe un atto per nulla rispondente al vero che sicuramente verrebbe impugnato per le gravissime omissioni non solo dell’amministrazione comunale ma anche degli enti che avrebbero dovuto segnalare puntualmente, di volta in volta, dal 2018, le aree percorse dagli incendi per redigere una mappa dettagliata dei terreni da sottoporre ai vincoli ambientali e urbanistici della legge 353 del 2000 (vedi in calce).

E se così fosse, sarebbe anche pesantissima la responsabilità morale di chi voglia limitarsi a un’applicazione meramente formale delle norme.

Il comma 1 dell’art. 10, Legge 353/2000, afferente divieti, prescrizioni e sanzioni, con riferimento alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, dispone che:

  • per almeno quindici anni dette aree non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio e che tale vincolo debba essere espressamente richiamato in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro tale arco temporale, pena la nullità dell’atto;
  • per dieci anni sui predetti soprassuoli venga vietata la realizzazione di edifici, di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono altresì vietati per dieci anni il pascolo e la caccia;
  • per cinque anni, su tali aree vengano vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e parsaggistici

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