Se qualcuno, leggendo le note del Comune del 22 settembre scorso e alcuni successivi articoli di stampa, ha pensato che, finalmente, stiamo raggiungendo il traguardo di vedere aggiornato il catasto incendi del Comune di Siracusa (o di altri Comuni) per il periodo 2018-2022 (dal 2018 il catasto non risulta opportunamente aggiornato) – attività sollecitata dai commissari ad acta nominati il 9 agosto dalla Regione data l’inadempienza di molti comuni della nostra provincia – sappia che ha preso una cantonata.
A leggere gli atti, pare di poter dire che solo per gli anni 2018-2019 disponiamo della necessaria perimetrazione su cartografia delle superfici percorse dal fuoco, per il resto si brancola ancora nel buio. A nostro avviso non è stato messo in evidenza, ed esplicitato, che per l’individuazione di tutte le aree colpite da incendi occorrono ulteriori accertamenti e dati, nonostante il Corpo Forestale Regionale lo abbia scritto con estrema chiarezza nella risposta inviata al Comune di Siracusa.
Il 7 settembre scorso, infatti, in riferimento alla richiesta degli uffici datata 30 agosto, come osservazione preliminare, l’Ispettorato ripartimentale delle Foreste Siracusa si vede costretto a ricordare che “a partire dall’anno 2010 i rilievi relativi alle aree percorse dal fuoco sono pubblicati sul sito del Sistema Informativo Forestale del Corpo Forestale della Regione Siciliana”, come da comunicazione inviata il 28 febbraio del 2010 (!). Una richiesta sostanzialmente inutile, quindi. Ma, ad ogni buon conto, l’Ispettorato chiarisce poi che, seppure nel triennio 2020-2022, non risultino agli atti “perimetrazioni validate dallo scrivente Ispettorato di aree percorse da incendio”, non si può escludere che non si siano “verificati eventi incendiari la cui soppressione è stata effettuata da altri Enti a ciò deputati” e che pertanto “le aree rilevate non risultano necessariamente coincidenti con quelle da assoggettare ai vincoli di cui al 1° comma dell’art. 10 L. 353/2000”.
In sostanza, alcune aree potrebbero essere sfuggite al censimento non essendo state segnalate al Corpo Forestale. Una notazione non da poco se si considerano le norme restrittive che gravano sulle aree incendiate (in calce le norme) per il rispetto delle quali un catasto degli incendi annualmente aggiornato è appunto indispensabile. Un obbligo di legge, comunque.
È chiaro questo al Comune?
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Preoccupa infatti quanto riportato nella determina dirigenziale n.4551 del 21 settembre 2023: “Preso atto che i dati di riferimento relativi alle aree percorse dal fuoco nel territorio comunale di Siracusa relativi al periodo 2018/2022 sono stati estratti dal Sistema Informativo Territoriale (SIF) della Regione Sicilia (che abbiamo detto essere probabilmente incompleto, ndr); Ritenuto di dover aggiornare il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco relativamente all’ultimo quinquennio 2018/2022 al fine di provvedere all’applicazione dei divieti, prescrizioni e sanzioni di cui all’art. 10 della Legge n.353/2000; che gli elaborati sopra riportati, redatti ai sensi della L.21/11/2000 n. 353, costituiscono l’aggiornamento del Catasto Incendi per il periodo 2018/2022 e che gli stessi saranno oggetto di approvazione definitiva con deliberazione del Commissario ad Acta solo dopo l’espletamento delle procedure di pubblicazione e successivamente alla valutazione delle eventuali osservazioni presentate” ecc. ecc. si dà seguito alla pubblicazione all’albo pretorio.
Cosa intende fare il Comune, per quanto di sua competenza, in relazione alla criticità segnalata?
Un aiuto potrebbe forse venire dalle associazioni, ambientaliste o d’altro genere, o dai singoli cittadini che siano in grado di ricostruire con certezza situazioni passate. E in questo caso dovrebbero far presto perché i tempi per le segnalazioni sono ristretti. Il settore comunale competente infatti già il 22 settembre scorso ha pubblicato, tanto all’Albo Pretorio del Comune quanto sul sito istituzionale nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, l’avviso relativo all’elenco delle aree boscate e dei pascoli andati a fuoco prevedendo, come dovuto, trenta giorni (il tempo della pubblicazione) per presentare eventuali osservazioni “valutate le quali, entro i sessanta giorni successivi, si provvederà all’approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni”.
Dubitiamo che senza questo ruolo di supplenza di comitati associazioni cittadini, e ancor più senza un vigile controllo sulla prossima attività dell’amministrazione, si possa colmare la lacuna segnalata dalla Forestale che non ci sembra di poco conto. L’Ispettorato ci ha detto in sostanza che dal 2020 al 2022 non risultano incendi per esempio nella zona Ciane Saline, o a Tremilia, ecc.ecc. e noi (e i cittadini) sappiamo bene che non è così.
La normativa antincendi
La Legge n.353 del 21 novembre 2000, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, dispone la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita ed impone agli Enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
In particolare il comma 1 dell’art. 10, Legge 353/2000, afferente divieti, prescrizioni e sanzioni, con riferimento alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, dispone che:
- per almeno quindici anni dette aree non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio e che tale vincolo debba essere espressamente richiamato in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro tale arco temporale, pena la nullità dell’atto;
- per dieci anni sui predetti soprassuoli venga vietata la realizzazione di edifici, di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono altresì vietati per dieci anni il pascolo e la caccia;
- per cinque anni, su tali aree vengano vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
In particolare il comma 2 dell’art. 10, Legge 353/2000, prevede che i Comuni provvedano a:
- entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato;
- aggiornare annualmente il catasto incendi;
- esporre per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni, l’elenco dei predetti soprassuoli;
La Regione Siciliana ha recepito la suddetta Legge con la Legge Regionale n. 14/2006 di modifica ed integrazione della L.R. n.16 del 1996 dal titolo “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;
L’art. 3 del D.lgs. n. 120/2021 “Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, così come convertito con Legge n. 155/2021, dispone che gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente siano resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale e comportano l’immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dalla Legge n.353/2000.

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