Nuovo stop al patteggiamento di Calafiore per “pene men che simboliche”

Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina, dott. Santi Cutroneo, il 13 giugno scorso ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del gup dott.ssa Ornella Pastore con cui il 25 maggio scorso è stata assentita la nuova richiesta di patteggiamento dell’avv. Giuseppe Calafiore per undici mesi di reclusione, quanto già patteggiato nel 2020. Anche allora fu presentato dal Sostituto Procuratore Generale di Messina Felice Lima ricorso per Cassazione e la Suprema Corte, accogliendolo, aveva disposto nuovamente la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina.

Niente. Ancora una volta, per la terza volta, la speranza dell’avvocato Giuseppe Calafiore, imputato in concorso con Giancarlo Longo, Piero Amara, Francesco Corrado Perricone ed OMISSIS, di uscire dal processo aperto nel 2018 a Messina dalla porta di servizio del patteggiamento è stata delusa dal nuovo ricorso per Cassazione del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina, dott. Santi Cutroneo.

Un primo tentativo, fatto nel 2019 (con una richiesta simile a quelle che saranno poi respinte), era stato subito rintuzzato dal gup dott. Danilo Maffa con provvedimento del 29 novembre 2019. Moffa era stato poi ricusato. Successivamente era stato l’intervento del Sostituto Procuratore Generale di Messina Felice Lima a chiedere, con parole durissime, di fermare il patteggiamento (accordato a Calafiore dal gup Fabio Pagana con sentenza n.353 del novembre 2020): “un oltraggio alla giustizia”  (e così intitolavamo il nostro articolo  https://www.lacivettapress.it/2020/11/30/il-patteggiamento-di-calafiore-un-oltraggio-alla-giustizia-presentato-ricorso-in-cassazione/ )

E con le stesse identiche parole di Lima, il dottor Cutroneo ha voluto introdurre i motivi del ricorso da lui presentato il 13 giugno scorso avverso la sentenza del gup dott.ssa Ornella Pastore che il 25 maggio scorso ha, a sua volta, accolto la reiterata richiesta di patteggiamento.

Scrive il dott. Cutroneo. “Prima di esporre i motivi di ricorso siano consentite brevissime considerazioni per illustrarne, seppure in sintesi, il contesto.  Come emerge dalla sola lettura dei capi d’imputazione della sentenza contro cui si ricorre e di quella del GUP di Roma, con i reati giudicati dalla quale è stata ritenuta la continuazione, e di anche solo alcune delle migliaia di pagine web dedicate al c.d. “Sistema Siracusa”, la vicenda si inquadra in una delle più gravi ed estese corruzioni sistemiche mai realizzate in Italia”.

Due ricorsi con medesimi incipit, presentati a distanza di due anni, per esprimere un’indignazione che non può essere spenta dal tempo che continua a scorrere senza che sia fatta (vera) giustizia.

Nel suo ricorso il dott. Cutroneo ripercorre le tappe di una vicenda che ha i tratti del gioco dell’oca in cui, sostanzialmente a fronte di eguali circostanze, il patteggiamento di Calafiore viene richiesto, ottenuto, bloccato da un ricorso per Cassazione con uno schema sempre eguale che a chi osserva genera domande che non avranno risposta. Tra tutte, come sia possibile che le valutazioni dei magistrati possano essere a tal punto divergenti.

Con sentenza del 6 novembre 2020 il gup del Tribunale di Messina accoglie la richiesta di patteggiamento proposta dalla Procura della Repubblica e dai difensori dell’imputato Calafiore (avv. Alberto Gullino del Foro di Messina e Mario Fiaccavento del Foro di Siracusa), comminando – scrive il dottor Santi Cutroneo così come prima il dottor Felice Lima – “pene men che simboliche per i diversi numerosi reati commessi per un totale di “undici mesi di reclusione a titolo di aumento in continuazione sulla pena inflitta con la sentenza n.342/19 del GUP del Tribunale di Roma e avverso tale sentenza questo ufficio aveva proposto ricorso per Cassazione … lamentando ‘erronea qualificazione giuridica del fatto’ “.

Come confermato infatti dalla Cassazione nell’accogliere il ricorso, “Verdini avrebbe ricevuto dall’imputato denari (300mila euro dal patrimonio della società Open Land (!) “senza che fosse intervenuta alcuna deliberazione dell’organo societario e senza che tale finanziamento fosse stato regolarmente iscritto nel bilancio della società”, ndr) per compiere una serie di condotte che avevano la loro giustificazione causale nei voleri di Amara e Calafiore e che erano corrispettive alla dazione”. Si tratta quindi non di finanziamento illecito ai partiti come ritenuto dal Procuratore della Repubblica, bensì di corruzione.

La Cassazione, ravvedendo “una qualificazione giuridica manifestamente errata, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione” ha disposto nuovamente la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina. Ma, con la recente sentenza 220/2022, il gup Pastore “ha sorprendentemente accolto istanza delle parti identica alla precedente, pronunciando una sentenza che, per la parte di cui si è fin qui discusso, è esattamente identica a quella dichiarata illegittima, e conseguentemente annullata dalla Corte Suprema”.

Il ricorso del dottor Cutroneo procede quindi con la disamina, punto per punto, delle motivazioni della sentenza pro patteggiamento evidenziando tra l’altro che “l’affermazione della Gup di Messina secondo cui il giudice di merito non sarebbe stato vincolato al dictum di codesta Corte (della Cassazione, ndr) viola palesemente la legge”.

Scrive Il Sostituto Procuratore Generale: “La tesi della GUP Pastore – che anche sulla base delle dichiarazioni degli imputati riteneva “non dimostrato che la corresponsione delle somme di denaro di cui al capo d’imputazione fosse finalizzata ad ottenere un interessamento del Verdini” per la nomina di Mineo, “trattandosi piuttosto di elargizioni di denaro al gruppo politico denominato ALA” – prospetta una “motivazione palesemente illogica, perché confonde il tema della qualificazione giuridica del fatto con quello della prova del fatto… una tesi del tutto eccentrica rispetto al thema decidendum, anche a prescindere dalla assoluta inverosomiglianza delle tesi difensive, affermate dagli imputati in proprio favore e del tutto acriticamente accolte dal GUP. Non si capisce come possa credersi che persone intente a compiere i crimini oggetto delle imputazioni, per i quali la nomina di Mineo era assolutamente funzionale, abbiano sentito l’impulso di regalare, senza contropartita alcuna, centinaia di migliaia di euro a Verdini e che quest’ultimo abbia poi avvertito autonomamente, e senza collegamento con la recentissima dazione di quelle cospicue somme, l’esigenza di proporre la nomina del complice dei suoi benefattori. Credere a questa favola, ammannita per evidenti scopi difensivi, significa eliminare dalla valutazione ogni criterio ermeneutico di tipo logico”.

E anche l’assunto della Pastore che “l’interessamento da parte del Verdini non costituiva un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il predetto apparteneva” e che quindi non potesse “esercitare una qualche forma di ingerenza” viene contraddetto in maniera tranchant dal dott. Cutroneo:  ”Come noto, alcuni Consiglieri di Stato sono di nomina politica e il Verdini ha fatto in modo che il partito nell’ambito del quale esercitava la funzione parlamentare proponesse in Consiglio dei Ministri il Mineo, poi non nominato per la scoperta in sede giudiziaria della sua complicità criminale proprio con il clan Amara & Soci dedito, secondo il GUP, a donare denaro al Verdini per puro e disinteressato animo liberale”.

Dunque, conclude il dottor Cutroneo, “dovere della GUP era rigettare l’istanza di patteggiamento per essere errata la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto da lui stesso indicato”, anche perché la qualificazione giuridica dei fatto come corruzione risulta decisiva a fini economicamente rilevanti essendo prescritto che l’ammissibilità del patteggiamento è subordinato alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato (nel caso di specie euro 300.000)”.

E di nuovo il segnalino del Gioco dell’Oca passa alla Cassazione.

AGGIORNAMENTO DEL 26/3/2025 

Riguardo alle vicende dell’imprenditore OMISSIS, citato nell’articolo, si informa che è stato definitivamente assolto dalla Corte di Appello di Messina con sentenza dell’11 luglio 2024, che ha annullato la precedente decisione e lo ha assolto con le seguenti motivazioni: “il fatto non sussiste” e per “non avere commesso il fatto”.

AGGIORNAMENTO DEL 17/5/2025

I legali dell’imprenditore in questione ci hanno chiesto anche se fosse possibile eliminare dall’articolo qualsiasi riferimento all’imprenditore stesso. Abbiamo ritenuto di poterlo fare non essendovi più nell’attuale cronaca giudiziaria riferimenti alla sua persona 

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