Risarcimento Open Land. L’avv. D’Alessandro chiede la rimozione del nuovo consulente: “Non si possono accogliere calcoli e perizie dei tecnici sostituiti”. Il Codice Civile: “Il giudice può disporlo per gravi motivi”
Occorrerà attendere il 9 maggio per la convocazione della Camera di Consiglio del CGA, quando si conoscerà – forse – la decisione finale in merito alla vicenda del risarcimento che l’Open Land pretenderebbe dal Comune di Siracusa. Nella sua prima perizia del 5 marzo scorso la dottoressa Marcella Caradonna, consulente tecnico in sostituzione del rimosso Salvatore Pace, aveva quantificato in 6,8 milioni la cifra finale (ancora 6 milioni da corrispondere quindi dopo i 2,8 già versati dal Comune alla società); poi, a seguito delle conclusioni dei consulenti di parte, con la nuova perizia depositata il 19 marzo, ella stessa ha rideterminato il totale con un’ulteriore riduzione, ma di soli 200mila euro. Quindi, al momento, il Comune dovrebbe all’Open Land 6,560 mln da cui decurtare 2,8: una somma che rimane alta e soprattutto priva di reale motivazione.
Calcoli ancora inesatti, valutazioni assolutamente non condivisibili, che hanno indotto il legale di fiducia dell’amministrazione comunale a presentare un’istanza di sostituzione anche nei confronti della dottoressa Caradonna.
Prima l’inaffidabilità di Salvatore Pace, ora della stessa Caradonna.
Alcune evidenti anomalie sono state riscontrate già nella documentazione depositata dal ctu: assenza di firme assolutamente necessarie, incongruenza nelle date (la consulenza tecnica di ufficio depositata il 16 marzo 2018 alle ore 17,34 risulta sottoscritta dalla dott.ssa Caradonna il 19 successivo), imprecisioni non meramente formali.
Ma è sulla verifica dell’eventuale aumento dei costi di costruzione, per il limitato periodo indicato dai giudici di 5 mesi, che si sono incentrate, in questa prima memoria, le considerazioni dell’avvocato D’Alessandro, anche perché essi rappresentano la quasi totalità dell’importo ritenuto, dalla Caradonna, dovuto.
L’avvocato ha gioco facile, documentale, nel dimostrare come non sia vero che il Giudice abbia “confermato il calcolo effettuato dal precedente ctu, richiedendo quindi solo il ricalcolo su non più di 5 mesi”. Per ben tre volte, in altrettante decisioni, il Giudice ha in realtà contestato quelle valutazioni non condividendo il criterio scelto dal ctu Pace per determinarle. E così “un contrasto insanabile” si viene a instaurare tra le affermazioni testuali della Caradonna e quelle del Giudice.
Ma, argomenta non senza una sottile vena ironica l’avvocato – “un’ulteriore grave menda della CTU Caradonna” -, dovendosi applicare come dice il ctu il solo ricalcolo da 13 a 5 mesi, dal conto presentato dal dott. Pace pari a € 5.917.628 (ridotto a € 5.000.000,00 per non superare la domanda di Open Land), il risultato di “una logica aritmetica elementare” sarebbe di soli 1.977.284 euro.
D’altra parte appare “intuitivo e razionalmente insostenibile che un ritardo di 13 mesi ed uno di 5 mesi generi lo stesso danno, così com’è razionalmente insostenibile che un ritardo di (5 o 13) mesi generi un aumento dei costi di oltre il 150%”.
“Incredibile nel senso letterale del termine” è anche, per D’Alessandro, il ritenere non contestata, e quindi pacifica, la perizia del 17 dicembre 2012 (quella contenuta nella c.d. perizia Cirasa e dalla ctu chiesta a un tecnico pagato da Open Land).
“E’ vero il contrario – scrive il legale del Comune -: tale perizia (unitamente a tutti documenti costituenti l’elaborato Cirasa) è stata contestata sin dal primo momento rilevandosi, nel dettaglio, che – non essendo stati depositati i grafici progettali – non poteva evincersi se la perizia tecnica inclusa nell’elaborato Cirasa fosse stata redatta sul progetto del 2009 (quello su cui si sarebbe formato il silenzio assenso ed oggetto di causa) o su progetti successivi, rielaborazioni del precedente o completamente nuovi” come si evince da altri numerosi atti. La dottoressa Caradonna – incalza D’Alessandro – non era chiamata a valutare la consulenza tecnica di parte prodotta da Open Land srl, una consulenza sulla consulenza, né a prendere per buono l’elaborato del dottor Pace ritenuto inaffidabile, bensì a stimare ella stessa i danni”.
Ovviamente ineludibile, nella memoria del legale di fiducia dell’amministrazione, il riferimento ai pesanti rilievi mossi dalla Procura di Messina su tutta la vicenda Open Land (il sistema Amara).
Nell’ordinanza per le misure cautelari del gip di Messina, che collima in gran parte con le valutazioni fatte dallo stesso CGA, “risulta che il Magistrato Penale si è occupato non solo della fide facenza del c.d. contratto d’appalto per la costruzione del Centro Commerciale del 24/25 agosto 2009 (la cui autenticità è stata sempre contestata dal Comune di Siracusa ed invece ritenuto oro colato dalla dott.ssa Caradonna) ma anche delle stime operate (sempre per la voce in trattazione) dal dott. Pace e che la dott.ssa Caradonna ha letteralmente ricopiato nel metodo e nel valore finale (anzi: aumentandola di circa 1 milione di euro sforando la stessa domanda di Open Land in giudizio)”.
D’Alessandro, citando alcuni passaggi dell’ordinanza di Messina, ricorda che il dott. Pace è imputato di falso, in concorso con altri, per due consulenze del 2015 “recanti conclusioni ideologicamente false” per il valore sovrastimato delle voci del danno lamentato dalla Open Land (con particolare riguardo ai danni riferibili a “costi di riprogettazione”, “penale”, “aumenti dei costi di costruzione”, “canone di locazione”, “perdita finanziamenti bancari”), “pur in assenza di competenze in materia ingegneristica, attraverso l’adesione acritica alla documentazione e alle argomentazioni fornite da parte ricorrente (la c.d. perizia Cirasa) e l’omissione di qualsivoglia valutazione in ordine alla riconducibilità della RGD srl e Open Land al medesimo centro di interessi, e ancora in ordine alle anomalie di merito connotante alcune delle scritture analizzate… omissis … Per definire più approfonditamente il quadro probatorio la procura della Repubblica di Messina si è avvalsa dei consulenti Colaci, Mascellare e Gemma (dirigenti o collaboratori della società Price Waterhouse Coopers Advisory spa) i quali hanno rilevato che, sotto il profilo dell’aumento dei costi di costruzione, la consulenza del Pace presenta patenti anomalie sia perché non aveva competenze ingegneristiche per rispondere ai quesiti formulati dal Giudice sia perché le conclusioni alle quali è pervenuto non risultano correttamente argomentate e documentate così da non potersi ritenere attendibili”.
A fronte di tali considerazioni – così D’Alessandro – la Procura di Messina esclude “che l’elaborato del professionista (cioè del dott Pace ndr) sia il risultato di imperizia o di colposa incapacità professionale, posto che la condotta di infedeltà, anche per la cointeressenza economica tra l’indagato il consulente Cirasa inducono a ritenere, sia pure nei limiti di una qualificata probabilità indiziaria, necessari in questa fase, fosse determinata dalla consapevole intenzione di rendere una falsa rappresentazione della realtà”.
A questo punto appare quindi inaccettabile che la consulenza della dottoressa Caradonna, anch’essa priva di competenze ingegneristiche, si adagi pari pari e riproduca integralmente – nel metodo e nel contenuto come anche nelle conclusioni – quella del dott. Pace. Pertanto, anche a voler ritenere che in buona fede il nuovo consulente abbia ritenuto che codesto Ecc. Consiglio “confermava il calcolo effettuato dal precedente ctu” (il che non pare davvero) ed abbia richiesto “solo un mero ricalcolo effettuato considerando il minor periodo di 5 mesi” (il che pare ancor meno), è di tutta evidenza che non può in alcun modo porsi a fondamento della quantificazione del danno richiesto da Open Land né la perizia Cirasa (perché proveniente da professionista incaricato dalla stessa Open Land) né la consulenza Pace, radicalmente rigettata da codesto Consiglio e ritenuta fonte di responsabilità dal Magistrato penale né, infine, la consulenza “Caradonna” che sulle prime si fonda”.
Da tutto questo, ancora una volta, come in un film già visto, la richiesta da parte di D’Alessandro di sostituire il ctu, nominato senza seguire la corretta procedura e non rispondente ai requisiti di legge, cioè quelli del possesso delle “particolari competenze tecniche” necessarie ad assumere le “delicatissime funzioni di ausiliario del Giudice”. D’altra parte, secondo il codice di procedura civile, “il Giudice ha sempre la facoltà di disporre, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”. In questo caso, conclude D’Alessandro, “i gravi motivi, che possono (o addirittura: impongono) la sostituzione del ctu, devono ricercarsi nella violazione delle regole del processo (tra cui quella lamentata del difetto di contraddittorio) e nella violazione, in particolare, delle regole di conduzione dell’indagine peritale e di redazione della stessa ctu quale strumento di valutazione delle prove fornite dalle parti, oltre all’inadeguatezza professionale dell’ausiliario prescelto, privo di una qualsiasi competenza ingegneristica ed inidoneo, finanche (ad essere benevoli) di sottoscrivere e trasmettere l’elaborato finale”.

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