Sistema Siracusa, ricorso per Cassazione. Risarcimento al Comune per danni subiti e principi di diritto

E quindi la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, accogliendo l’istanza di impugnazione della sentenza di secondo grado n. 656/2025 ex art 572 cpp dell’avvocato Davide Bruno, legale del Comune di Siracusa, ha presentato ricorso per Cassazione. Intento dell’avv. Bruno non solo tutelare l’Ente costituitosi parte civile, quindi l’interesse pubblico, ma anche sollevare una questione di corretta applicazione della legge penale. Una mancata impugnazione potrebbe infatti consolidare un precedente pericoloso riguardo alla corruzione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero. Non riconoscere il valore indiziario del “suggerimento” della nomina da parte di soggetti corruttori, renderebbe quasi impossibile condannare in altri giudizi consulenti compiacenti gettando i presupposti di un rischio di impunità. Così come fondare la prova di un’eventuale corruzione solo su una prova diretta, quale un documento scritto o una confessione, escluderebbe la via indiziaria e logica affermata in altre sentenze anche di Cassazione.

Al centro della questione c’è dunque l’assoluzione in secondo grado “perché il fatto non sussiste” dei tre consulenti del pm Giancarlo Longo – Salvatore Pace, Mauro Verace e Vincenzo Naso – chiamati in causa nell’ambito di quel Sistema Siracusa, oggi caduto nell’oblio di una comunità (che, per qualche motivo, per noi oscuro, sembra rispondere a un meccanismo di rimozione) gravemente danneggiata tra il 2012 e il 2017 quando, se si ricorda, se si volesse ricordare, il Comune di Siracusa, i siracusani tutti, ne ebbe un rilevante danno patrimoniale oltre a quello reputazionale di non poco conto nel pretestuoso coinvolgimento di funzionari e amministratori.

In estrema sintesi ricordiamo – soprattutto a favore degli afflitti da smemoratezza – che il cosiddetto Sistema Siracusa, sofisticato sistema corruttivo, è stato finalizzato a favorire illecitamente il gruppo imprenditoriale Frontino a danno di enti pubblici (in particolare proprio il Comune di Siracusa), e ad altro (relativo alla discarica Cisma di Melilli) non specifico oggetto di questa impugnazione.

Protagonisti gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore, con la complicità determinante del magistrato Giancarlo Longo (allora PM a Siracusa) e di alcuni consulenti tecnici.

Il PM Longo, degradando la propria alta funzione, in sostanza è stato ritenuto colpevole di aver trasformato la funzione giudiziaria da lui esercitata in uno strumento per il perseguimento di interessi privati illeciti. Creava procedimenti “fantasma” aprendo fascicoli penali strumentali (spesso contro ignoti) privi di reale fondamento investigativo, al solo scopo di creare una cornice giuridica formale per attingere informazioni di suo interesse. Nominava, secondo quanto emerso in primo grado, professionisti compiacenti suggeriti da Amara e Calafiore per ottenere consulenze ‘addomesticate’ e così sanare abusi edilizi, sovrastimare presunti danni subiti dalle società del gruppo Frontino, ignorare irregolarità fiscali e conflitti di interesse, e via dicendo.

Atti che, nati in ambito penale, prodotti dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) o in tribunali civili e tributari e, data la loro origine “giudiziaria”, avevano di fatto un’autorevolezza tale da indurre i giudici (in alcuni casi, ma non sempre, ignari del complotto) a condannare il Comune di Siracusa e altri enti a risarcimenti milionari basati, secondo quanto dichiarato nella sentenza di primo grado, su dati falsi. Da qui la possibilità per il gruppo Frontino di vincere contenziosi amministrativi, ottenere autorizzazioni illegittime e riscuotere crediti d’imposta inesistenti secondo la prima accusa.

Come già scritto nel nostro precedente contributo Sistema Amara. Accolta l’istanza di impugnazione dell’avv. Davide Bruno, legale del Comune di Siracusa – La Civetta di Minerva, la Corte d’Appello di Messina, nell’aprile dell’altr’anno, ha basato la nuova sentenza richiamando una specifica pronuncia della Cassazione (n. 14227/2023) secondo la quale, per condannare un consulente del PM per corruzione in atti giudiziari, non basta dimostrare che la consulenza sia ideologicamente falsa o che il consulente abbia ricevuto il compenso istituzionale. È invece necessario provare: l’esistenza di un pactum sceleris (accordo criminoso) certo, la ricezione di un’utilità extra, non riconducibile al compenso ufficiale, un nesso teleologico (un fine) chiaro: l’atto d’ufficio deve essere la causa diretta della promessa o della dazione di tale utilità.

Bene. Nel caso del Sistema Siracusa, secondo i giudici di secondo grado non sarebbe stata fornita prova di pagamenti ulteriori rispetto alle parcelle istituzionali liquidate per l’incarico, né sarebbe emerso che i consulenti siano stati a conoscenza dell’accordo corruttivo esistente tra i soggetti chiave del caso (Longo, Amara e Calafiore), e infine non sarebbe stato provato un accordo corruttivo stipulato direttamente tra i consulenti e il “trio”.

Quali allora i motivi di impugnazione che hanno indotto la Procura Generale di Messina a ricorrere per Cassazione su input dell’avv. Davide Bruno?

Intanto l’applicazione automatica, non supportata da elementi oggettivi secondo il legale del Comune di Siracusa, dei principi della sentenza di Cassazione che ha assolto altri imputati (tra cui l’imprenditore Bigotti) come se fosse sovrapponibile a questa in esame trascurando la sussistenza di fatti specifici. Infatti da un lato, la Corte elenca sette pilastri indiziari (nomine caldeggiate, rapporti di dipendenza, esiti favorevoli, consegna di bozze di relazioni precostituite) definendoli gravi, precisi e concordanti; dall’altro, nega valore probatorio all’insieme, pretendendo ‘erroneamente’ una “prova diretta” dell’accordo criminoso (quasi una confessione) per confermare la responsabilità degli imputati.

La Corte d’Appello avrebbe riconosciuto i fatti (il “caldeggiamento” delle nomine) ma negato loro valore giuridico; ritenuto “neutri” elementi che, letti insieme, costituiscono comportamenti univoci di un accordo illecito (il pactum sceleris); ignorato che un magistrato corrotto non accoglierebbe suggerimenti di nomina se non avesse la certezza della “disponibilità” del consulente a favorire le parti. Nonostante prove contrarie, da una parte si riconoscerebbe l’esistenza di un sistema corruttivo generalizzato, dall’altra si negherebbe, illogicamente, la partecipazione dei consulenti.

La sentenza impugnata, per la Procura Generale, avrebbe dunque violato la legge penale sostanziale, non riconoscendo la sussistenza del reato di cui all’art. 319-ter c.p. (corruzione in atti giudiziari).

Il ricorso della Procura Generale evidenzia due errori metodologici gravi compiuti dal giudice di merito: la parcellizzazione degli indizi – la Corte avrebbe isolato i singoli episodi anziché valutarli nel loro insieme, contravvenendo al principio secondo cui il pactum sceleris può essere provato per via indiziaria attraverso una lettura unitaria del quadro probatorio (Cass. Sez. VI, n. 35654/2022) – e la svalutazione del dato fattuale – dopo aver ammesso che le consulenze erano superficiali, omesse e favorevoli ai corruttori, la Corte avrebbe “svalutato” tali elementi per confermare l’ipotesi assolutoria di partenza. Illogico affermare da una parte che un consulente ha ricevuto bozze delle relazioni dai corruttori e di essere “a disposizione” degli stessi, e poi dall’altra concludere che manca la consapevolezza del patto corruttivo.

Per concludere, due sarebbero dunque le finalità concrete e immediate del ricorso per Cassazione: affermare, o riaffermare, il principio che ‘caldeggiare’ la nomina di un consulente da parte di corruttori già accertati, all’interno di un sistema di corruzione sistemica, costituisce la prova di un accordo criminoso. E permettere al Comune di Siracusa e alle altre parti civili di ottenere il risarcimento del danno subito a causa di quelle vicende corruttive oggi rimosse dalla coscienza collettiva.

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