A partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – l’avviso sull’entrata in funzione della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo avrebbe dovuto essere pubblicato non oltre il 1° settembre 2024 ma non lo abbiamo ancora trovato – inizieranno ad essere applicati obblighi, sanzioni e le altre diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, che prevede l’uso del CIN, il Codice Identificazione Nazionale che andrà a sostituire quello regionale, il CIR.
Il primo settembre si è chiusa infatti la ‘fase sperimentale’ attiva in alcune regioni, tra cui la Sicilia, durante la quale chi ha voluto ha già potuto mettersi in regola per tempo.
La banca dati del comparto turistico italiano (compresi B&B, villaggi, campeggi, rifugi, motel, ostelli, alberghi e agriturismi) consentirà così di arginare il fenomeno dell’abusivismo presente nel settore e naturalmente cercare di porre fine a un’ingente evasione fiscale.
Per chi è già provvisto di CIR basta accedere alla BDSR con Spid o Carta d’identità elettronica e presentare domanda per sostituirlo con un Cin o rendere il codice da locale a nazionale. Per gli altri occorre naturalmente inserire tutti i dati che vengono richiesti per la procedura completa.
Ma per ottenere il CIN occorre ora che l’immobile soddisfi in particolare due nuovi requisiti previsti dalle nome di sicurezza: la dotazione di un estintore portatile (a norma di legge) per piano e un sistema per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio (certificati e funzionanti, of course).
Nel sito del Ministero i due requisiti sono condizione necessaria per poter chiedere il nuovo codice che dovrà poi essere esposto sia negli annunci su tutte le piattaforme online dedicate sia all’esterno della struttura ricettiva e degli immobili in locazione breve o turistica (non all’interno così da rendere più ‘semplici’ eventuali controlli da parte degli organi di polizia locale chiamati a tale funzione)
Pesanti le sanzioni: da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per chi è privo di CIN; da 500 a 5.000 euro per chi lo omette nelle pubblicità e/o non lo espone.
È tempo di mettersi in regola, quindi.
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/34856-codice-cin-affitti-brevi-tutte-le-regole-per-richiederlo.html per chi volesse approfondire

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