Caso IAS,COSA DICE LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE?

«Tout va très bien, Madame La Marquise» è il refrain di un’ironica canzone divenuto un’espressione allusiva dell’attitudine a proferire rassicurazioni nel tentativo maldestro di mistificare la realtà. Di questa attitudine è fulgido esempio la nota con cui il ministero delle imprese retto da Adolfo Urso ha commentato la sentenza della Corte costituzionale sul caso IAS. In questa nota si sostiene che “In merito alla decisione odierna sul “decreto Priolo”, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità delle misure previste dal Governo, limitandosi ad affermare la necessità di prevedere un limite di durata massima delle stesse, pari a 36 mesi. Termine, tra l’altro, che il Governo aveva già fatto proprio in sede di decreto interministeriale attuativo”.

Il ministero però non la racconta giusta, tralasciando di riferire alcuni decisivi passaggi della pronuncia della Consulta che alimentano dubbi sulla legittimità delle misure governative di cosiddetto “bilanciamento”. Misure che ora rischiano di essere disapplicate dal Giudice per le indagini preliminari di Siracusa. Proviamo a spiegare il perché.

******

Partiamo da una premessa. In seguito all’ordinanza di rimessione del GIP di Siracusa, la Corte costituzionale era chiamata a giudicare la norma di legge – contenuta nel cosiddetto “Decreto Priolo”- (decreto-legge n. 2 del 2023) –  che prevede, in caso di sequestro di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (è il caso di IAS), l’obbligo del giudice di autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva “se, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi”.

In altre parole: quando un impianto strategico è sottoposto a sequestro giudiziario per gravi indizi di reato in danno dell’ambiente e della salute umana (o di altri beni giuridici), il giudice non può ordinare il fermo dell’impianto se, nel frattempo, il Governo ha adottato misure idonee – a parere dello stesso esecutivo – a scongiurare il concreto pericolo per la salute, l’incolumità pubblica o la sicurezza dei lavoratori.

******

Secondo la Consulta, questa norma è incostituzionale perché non prevede un termine massimo di durata all’efficacia delle misure di bilanciamento dettate dal Governo, e dunque alla compressione del sindacato del giudice penale. Per tale motivo i giudici costituzionali, anziché cassare la disposizione legislativa, hanno ritenuto sufficiente “mettere una toppa”, aggiungendo una norma che la rende conforme alla Costituzione (da qui il termine di “sentenza additiva”). La norma mancante è appunto la previsione di una durata massima delle misure ministeriali, che secondo la Consulta non può essere superiore ai 36 mesi (termine ritenuto ragionevole perché già osservato in casi analoghi, come nell’affare Ilva).

******

Se il giudizio di costituzionalità si fosse limitato alla “toppa” di cui sopra, in effetti avrebbe ragione il Governo Meloni nel dire di aver agito legittimamente. Perché il termine di 36 mesi, anche se non presente nella norma di legge, era stato comunque previsto nel decreto interministeriale del 12 settembre 2023 con cui il Governo ha definito le presunte “misure di bilanciamento” per salvare IAS.

Peccato per il Governo (e per gli industriali petroliferi) che il giudice delle leggi non si è affatto limitato a rattoppare una norma “bucata”. La sentenza infatti ha anche chiarito che le misure di bilanciamento governative (dettate con decreto) costituiscono un “atto amministrativo” e pertanto devono essere conformi alle leggi sovraordinate. Dalla natura amministrativa dell’atto discende inoltre la sua soggezione agli ordinari controlli da parte della magistratura.

Si tratta di un chiarimento che, come diremo tra poco, risulta determinante nella previsione degli immediati sviluppi della vicenda giudiziaria.

Scrive in particolare la Consulta:

“L’adozione delle misure (individuate da un provvedimento che resta di natura amministrativa, e come tale soggetto agli ordinari controlli giurisdizionali sotto il profilo della sua legittimità) dovrà, inoltre, essere preceduta – conformemente alle indicazioni derivanti dalle fonti internazionali sopra ricordate – da adeguata attività istruttoria, e dovrà essere sorretta da una congrua motivazione, che dia conto tra l’altro delle risultanze dell’istruttoria, ai sensi di quanto previsto in via generale dall’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”

E ancora: le misure in questione – che dovranno naturalmente mantenersi all’interno della cornice normativa fissata dal complesso delle norme di rango primario in materia di tutela dell’ambiente e della salutedovranno tendere a realizzare un rapido risanamento della situazione di compromissione ambientale o di potenziale pregiudizio alla salute determinata dall’attività delle aziende sequestrate. E non già, invece, a consentirne indefinitamente la prosecuzione attraverso un semplice abbassamento del livello di tutela di tali beni.”

In sintesi: il provvedimento del Governo non può porsi in contrasto con le leggi in materia ambientale e sanitaria, e deve essere adottato all’esito di un procedimento amministrativo svoltosi nel rispetto delle ordinarie regole procedimentali (L. 241/1990) – in ossequio ai principi di trasparenza, informazione, partecipazione del pubblico ecc.

Per tendere all’obbiettivo di un rapido risanamento ambientale, il provvedimento va preceduto – e motivato – da valutazioni di carattere scientifico (adeguata attività istruttoria), frutto della confluenza di plurimi contributi tecnici e amministrativi resi all’interno di un procedimento che garantisca adeguate forme di pubblicità e di partecipazione dei cittadini e delle autorità locali a vario titolo competenti.

Fermo restando che, sottolinea la Corte, “il nuovo testo dell’art. 41, secondo comma, Cost. vieta che l’iniziativa economica privata si svolga «in modo da recare danno» alla salute o all’ambiente: e nessuna misura potrebbe legittimamente autorizzare un’azienda a continuare a svolgere stabilmente la propria attività in contrasto con tale divieto.

Deve quindi escludersi, per esempio, che il decreto contenente le misure di bilanciamento possa derogare, innalzandoli, ai valori limite di emissione (VLE) prescritti dal Testo unico ambientale (d.lgs. 152/2006) e associati alle migliori tecniche disponibili (BAT).

Se lo facesse si tratterebbe di un atto amministrativo illegittimo. Con la conseguenza, nel caso di IAS, che il giudice penale avrebbe il dovere di disapplicarlo, dettando egli stesso le prescrizioni necessarie a realizzare il bilanciamento tra gli interessi costituzionali coinvolti; oppure ordinando lo stop al conferimento dei reflui industriali all’IAS da parte delle aziende “quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione”.

******

E qui veniamo al decreto interministeriale (12 settembre 2023) con cui il Governo, in forza della norma di legge vagliata dalla Consulta, ha adottato le cosiddette “misure di bilanciamento” per permettere alle aziende petrolchimiche di continuare a inviare i propri reflui al depuratore consortile.

Anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, il provvedimento governativo appare viziato da numerosi profili di illegittimità. In primis, per l’assenza di una “adeguata attività istruttoria” sotto il profilo tecnico-scientifico, compiuta a monte della elaborazione delle misure contenute nel decreto.

Come osservato dalla Procura di Siracusa, il decreto interministeriale “stabilisce le suddette misure senza dar conto di alcuna preventiva istruttoria a carattere tecnico-scientifico”. L’unico parere tecnico citato nel provvedimento è quello di ISPRA che tentava di mettere in guardia il Governo su alcune criticità rispetto alle misure elaborate. Parere che però – chiosa la Procura – “viene liquidato con una motivazione apparente”.

Accanto all’assenza di istruttoria tecnica, non si rileva nemmeno traccia di quel necessario coinvolgimento attivo delle autorità locali (a partire dai Comuni) e dei cittadini in applicazione del principio della loro partecipazione effettiva al processo decisionale in materia ambientale (v. Convenzione di Aarhus).

Nel merito delle misure adottate, è evidente che il decreto consente l’immissione di reflui, sottolinea la Procura, “connotati da percentuali di inquinanti di gran lunga superiori ai limiti di legge. Mentre nel caso degli scarichi di Priolo Servizi, addirittura il decreto omette di determinare i limiti per parametri come idrocarburi totali, fenoli e solventi organici aromatici.

Manca infine l’indicazione delle modalità di monitoraggio ambientale (nonostante l’allarme di ISPRA sulle difficoltà di effettuare i controlli previsti) e di sanzioni in caso di violazione delle misure di supposto bilanciamento.

Adesso il GIP di Siracusa, se convinto dell’illegittimità del decreto, potrà procedere alla sua disapplicazione negando la prosecuzione dei conferimenti industriali in IAS oppure dettando prescrizioni volte a bilanciare tutela della vita umana ed esigenze di continuità delle imprese. In entrambi i casi, il provvedimento del GIP potrà essere impugnato dal Governo innanzi al Tribunale di Roma.

Il braccio di ferro tra magistrati ed esecutivo rischia quindi di protrarsi. Frattanto i periti nominati dal GIP, nell’ambito dell’incidente probatorio in corso, potrebbero chiarire le cose più importanti: “la quantità di sostanze inquinanti immesse dal depuratore nelle matrici aria e acqua” e “la sussistenza di una compromissione o deterioramento significativo e misurabile di tali matrici, o di un’offesa alla pubblica incolumità”. Due quesiti che convergono in un unico nodo da sciogliere: appurare se disastro ambientale c’è stato e c’è ancora.

Da leggere

Siracusa, la paralisi di una generazione: viaggio tra declino demografico, record di scoraggiamento ed esodo dei giovani laureati

1. Le fonti della crisi Questo viaggio nei numeri della condizione giovanile a Siracusa è …

COLLABORA CON NOI

SIRACUSA DIFFERENZIA

IL BAR SOTTO IL MARE

Migranti

homepage

Lavoro

I Diari della Quarantena

La Civetta in gabbia

La parola ai lettori

Articoli recenti

VIDEO

Commenti recenti