Sanzionato il Comune di Siracusa per non aver rispettato la norma sulle comunicazioni istituzionali in campagna elettorale

È andato a buon fine l’esposto presentato dal Movimento Civico4 per l’uso considerato “scorretto” della pagina social istituzionale “Comune di Siracusa – Pagina ufficiale del Comune di Siracusa”: inammissibile secondo Michele Mangiafico confondere informazioni per fini istituzionali e propaganda elettorale.

Con delibera del 15 giugno scorso l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCOM) ha ordinato infatti al Comune di Siracusa di “pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dei post” relativi ad alcuni eventi  svoltisi tra il 13 aprile e il 18 maggio (quali per esempio la Notte europea dei Musei 2023, l’Inaugurazione verso il museo del mare e altri cinque, un elenco non completo secondo Mangiafico) attraverso i quali venivano nominati in modo “suggestivo” (in sostanza incensati) oltre allo stesso sindaco gli assessori Fabio Granata e Michele Pantano impegnati tutti nella competizione elettorale.

Un’ordinanza alla quale il Comune non ha potuto che rispondere prontamente ma con modalità a dir poco criptiche che non chiariscono quanto accaduto a chi non fosse già preinformato dei fatti. La comunicazione che appare sulla homepage del Comune infatti è ‘essenziale’ e non fa comprendere quanto accaduto, quale sia stata la violazione commessa e quindi in sostanza appare se non del tutto inutile inconducente.

L’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che “a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale”. E la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”.

In realtà, come è possibile leggere nella delibera dell’Agcom, il primo ente ad essere stato investito della questione è stato il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sicilia che, a conclusione della propria istruttoria, aveva proposto l’archiviazione della segnalazione data “l’eliminazione dei post oggetto di contestazione”. Un colpo di spugna, come se il fatto non fosse successo e non avesse prodotto quegli effetti di visibilità e propaganda lamentati da Mangiafico.

Ma perché la decisione di archiviare? Alla richiesta del Corecom di presentare le proprie controdeduzioni, il Comune di Siracusa aveva risposto che “nessun ordine di servizio è partito da questo settore per la pubblicazione dei […] comunicati” e che comunque “al fine di correggere l’attività amministrativa questo ufficio ha prontamente provveduto a far oscurare gli elementi personali dalle predette comunicazioni”.

Una motivazione che non ha per nulla convinto l’Agcom secondo cui non solo le informazioni contestate non avevano né il requisito dell’indispensabilità né quello dell’indifferibilità “ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente: avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità” ed erano censurabili perché prive del requisito dell’impersonalità dati i riferimenti ai nomi e alle cariche istituzionali delle persone citate, ma soprattutto perché l’eliminazione dei post oggetto di contestazione dalla pagina Facebook istituzionale dell’ente risulta accertata dal Comitato solo in data 5 giugno 2023, quindi successivamente alla data di svolgimento delle elezioni comunali fissate per il 28 e il 29 maggio 2023 e a distanza di ben dieci giorni dalla richiesta di controdeduzioni trasmessa dal Comitato in data 26 maggio 2023”. Dunque “l’eliminazione tardiva dei post cui fa riferimento il Comitato non è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge” e pertanto le conclusioni dello stesso Comitato non possono essere condivise.

Da qui la sanzione che in caso di mancata ottemperanza avrebbe comportato l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità, da 10mila a oltre 250mila euro.

       

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