È diventata stucchevole, quasi insopportabile, l’infinita querelle sul bar del Maniace non perché non abbiano ragione quelli che testardamente, quasi eroicamente, continuano a combattere contro quella struttura, ma perché, come dimostrano molti interventi e così i commenti sui social, sembra ancora sfuggire, non essere sufficientemente chiaro, un assunto pregiudiziale che fa strame di dimensioni, forme, altezze, ancoraggi, di valutazioni estetiche e di tutto il resto.
L’autorizzazione al bar non poteva essere data, non doveva essere data, per il semplice incontrovertibile motivo che il piazzale prospiciente al Castello Maniace, dal 2004, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.42, è stato dichiarato di interesse culturale e in esso “non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni o modifica”, come si specifica negli atti istruttori.
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Come è allora stato possibile consentire la costruzione del bar? Si è “giocato” evidentemente sul concetto di amovibilità della struttura, e il bar sarebbe amovibile, certo, ma in pura via teorica: su questa strada sarebbe lecito affermare che anche un palazzo in cemento armato lo sia. Punta Perotti a Bari ne è un’illuminante prova. O forse si è “giocato” sull’altro passaggio contenuto nella stessa relazione storico architettonica che ha motivato la dichiarazione di interesse culturale del piazzale: “… qualsiasi intervento edilizio (vietate “nuove costruzioni o modifica” come già detto, ndr) deve essere destinato alla migliore fruizione del sistema difensivo e valorizzazione del prospiciente complesso monumentale”. La via aperta per realizzare un qualcosa a servizio dei visitatori, si sarà pensato, e ciò sarebbe stato possibile, accettabile, in linea con le prescrizioni, se però, per esempio, si fossero utilizzati i locali a destra del cancello di ingresso nel piazzale e lo spazio antistante per un dehors di minimo impatto visivo.
Ma forse siamo malati di grandeur ed è un dato di fatto che la veduta prospettica del “complesso monumentale” sia fortemente penalizzata dal bar “fuori misura”. Una struttura non semplicemente “difforme rispetto a quanto autorizzato”, come ha messo nero su bianco l’ultimo pronunciamento del Tar, ma proprio fuori posto, e l’unica scelta seria sarebbe ordinarne la rimozione, sebbene spiaccia pensare alle risorse impegnate nell’attività e ci si chieda chi possa aver prospettato ai titolari la possibilità di uscire indenni da una tale temeraria avventura.
Così, ora, in attesa che vengano consegnati all’avvocato Corrado Giuliano e al Comitato Ortigia Sostenibile gli atti che hanno “motivato” la “salomonica” soluzione del Comune e della Soprintendenza, in piena armonia, di far “tagliare” i 50 cm sovrabbondanti e sanare in tal modo ogni difformità, sarebbe utile a nostro avviso aprire una partecipata discussione sulla questione, a monte, se sia lecito per l’organo di tutela dei Beni Culturali, che appartengono alla comunità, adottare decisioni che difficilmente ai più appaiono in linea con vincoli e norme di salvaguardia così da rendere la denuncia agli organi inquirenti, in alcuni casi, l’unico strumento efficace per verificare la legittimità degli atti assunti; una riflessione tra i più “competenti” in materia, finalizzata non a “sanare” un danno probabilmente irreparabile sul piano amministrativo (ma non sappiamo se anche su quello penale), quanto per aprire almeno gli occhi sul presente, su quello che continua ad avvenire nella distrazione generale come a noi sembra.
Il caso, per noi esemplare da questo punto di vista, di cui abbiamo parlato dettagliatamente in altri articoli, e che ci sembra significativo anche per i non esperti in norme di tutela dei Beni Culturali, è
quello dell’ex Casa Pinello, all’ingresso del Parco Archeologico, oggi di proprietà Aditus, cioè della società che gestisce i servizi del Parco stesso (grazie tra l’altro a una proroga di oltre un anno sulla quale il deputato regionale Stefano Zito ha posto alcune domande a cui gli organismi appellati stentano a dare risposta).
Ciò che accade qui ha per noi dell’incredibile sebbene, come abbiamo scritto, sia tutto “autorizzato”.
Il fabbricato negli anni, forse contando su un atteggiamento “condiscendente” dell’organismo di tutela, è stato trasformato progressivamente in spregio al vincolo posto nel 1988 dall’allora Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e pubblica istruzione, per il quale il terreno su cui sorge il fabbricato, il fabbricato stesso e la corte interna asservita ad esso erano, e sono, da considerarsi “parte integrante di un complesso archeologico di rilevante valore, acquisito al Demanio e già da tempo aperto alla pubblica fruizione”. Alcuni lavori nell’area avevano infatti messo in luce “la continuazione, verso sud, della grande Latomia del Paradiso … il taglio della roccia pertinente alla lavorazione di età greca” estendersi al di sotto del fabbricato sito presso l’ingresso del parco “collegandosi con quella parte di latomia che è stata riutilizzata in età romana per la costruzione del grandioso serbatoio sottostante alla chiesa di san Nicolò”.
Da queste considerazioni, per l’ “interesse archeologico”, il vincolo di immodificabilità delle caratteristiche architettoniche del fabbricato (dalla copertura fino al colore stesso dell’intonaco) con il divieto di sopraelevazioni, vani accessori o verande coperte “che ne aumentino il volume”, di modifiche nel numero e disposizione delle aperture. Ne riproponiamo in sintesi il percorso, utile a comprendere come sia necessario che sui beni vincolati non si dovrebbe, non si deve, consentire neanche la più insignificante modifica che rappresenti una violazione delle prescrizioni a tutela proprio per dissuadere alcuni da eventuali aspettative future e una conseguente deriva.
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Già agli inizi del ’90 (a vincolo fresco fresco) veniva realizzato, sul prospetto est del fabbricato, una struttura adibita a bar poi “sanata” mentre, nel dicembre 1993, accogliendo l’istanza presentata dal privato, la Sezione per i Beni Paesaggistici Architettonici e Urbanistici della Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa esprimeva parere favorevole alla realizzazione di “verande in legno con annessi servizi igienici”, acconsentendo così alla copertura della terrazza posta lungo il prospetto ovest del fabbricato in uno con la copertura “con grigliato in legno e rampicanti” di un’ulteriore porzione dell’area, ma non ancora, crediamo, sulla parte con vincolo diretto, quella a nord sulla latomia.
Ma poi sono stati i permessi a partire dalla richiesta di manutenzione straordinaria e frazionamento dell’immobile presentata nell’ottobre 2011, con le successive varianti – su cui non sappiamo quanto rigorosa sia stata la vigilanza dell’organo di tutela -, a segnare la sorte del fabbricato al di là della condizione posta dalla stessa Soprintendenza di non realizzare “opere nel tratto segnato in rosso (sulla planimetria, ndr) dall’U.O. VIII Beni Archeologici” né “la prevista copertura nel tratto della latomia antica”.
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Eppure è la stessa Soprintendenza nel 2019 a consentire la “riconfigurazione dei prospetti esterni” e il ricorso a “strutture amovibili” (eccole di nuovo! e non si può dire che non aumentino i volumi), ma non sappiamo quali prescrizioni abbia dato in merito ai setti murari preesistenti in pietra, al sistema di vasche per la raccolta delle acque di età antica, se abbia anche autorizzato lo spostamento della scala che porta al primo piano (prima in pietra sul lato nord) sul lato est, e in corten, tra il dehors coperto e una sorta di vela di notevolissimo impatto visivo (in corten!) che conduce alle tre camere del B&B (anche questa un novità di non poco conto), e se abbia assentito tutte le trasformazioni sulla latomia.
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E altre “installazioni” e modifiche si aggiungono: la nuova biglietteria all’ingresso del Parco sulla sinistra; un nuovo dehors a destra, a nascondere parzialmente la veduta della chiesetta di San Nicolò, che si aggiunge agli altri realizzati nelle vicinanze dell’anfiteatro insieme a un bar chiuso, mentre si ristruttura la vecchia Casa del Contadino all’interno della Latomia del Paradiso che parrebbe essere cresciuta in altezza più del consentito. Certo, tutto autorizzato, ci mancherebbe.
E l’ultima domanda: non sarebbe stato possibile esercitare il diritto di prelazione su quella casa per gli usi “pubblici” più opportuni, compresa la biglietteria? Ma è domanda stucchevole anch’essa.

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