Non viene meno l’obbligo di verifica puntuale di compatibilità rispetto ai vincoli
L’auspicio dell’avvocato Corrado Giuliano è che l’assessore Fontana dia la giusta attenzione alle sue considerazioni che “pur essendo mie personali, sono patrimonio condiviso di un’area della città che ha a cuore quegli stessi interessi sottesi alla pianificazione paesaggistica, convinta che non può perseverarsi in scelte che hanno quale prospettiva aumenti di volumetrie, aree di espansione ed ulteriore cieco consumo di suolo. Ricordo, a costo di sembrare estremista e radicale, che oggi anche la mera antropizzazione di un’area, sia pur costituita da insediamenti leggeri e precari, mimetizzati e di impatto costruttivo ‘compatibile’, costituisce spreco di suolo ed oggettivo impoverimento collettivo”. Posizioni rigorose quindi che da sempre attirano sugli ambientalisti le abituali accuse di: frenare lo sviluppo, ingessare il territorio, non tener conto dei danni che ne derivano a un settore fondamentale dell’economia quale l’edilizia.
E la risposta è ancora una volta il richiamo alle norme e alle procedure vigenti. Infatti le linee guida al Piano territoriale paesistico regionale, nel rispetto della legge Galasso dell’85, sono state approvate nel 1999, già in forte ritardo in Sicilia. Esse sono state la prima fase del piano regionale paesaggistico e per le aree già sottoposte a vincolo paesaggistico, hanno dettato prescrizioni e indicato indirizzi da subito, sia per la pianificazione provinciale delle singole Soprintendenze che per la pianificazione locale dei singoli comuni proprio per la redazione dei piani regolatori. Già da allora quindi pianificazione provinciale e, a caduta, i prg comunali sia per le zone A e B che per le zone C, se comprese, avrebbero dovuto adeguarsi.
“Inoltre per noi nel 2005 si è aggiunto il Piano di Gestione Unesco – precisa l’avvocato Giuliano -. Di quelle linee guida e del resto, come ben sa l’architetto Navarra, non si è tenuto compiutamente conto nella redazione, nell’adozione e nell’approvazione del PRG di Siracusa, avvenuta nel 2007, ben sette anni dopo la loro pubblicazione, e due anni dopo l’inclusione della città nella lista del Patrimonio Mondiale.
Ai sensi delle norme vigenti l’Assessorato regionale (e non la Soprintendenza ai beni culturali) ha provveduto alla definitiva formazione del Piano regionale paesistico, attraverso le competenti Soprintendenze; il piano paesistico ha assunto pertanto il valore di prescrizione nella redazione dei singoli piani provinciali.
La redazione di quest’ultimo strumento pertiene, per via della ripartizione delle competenze tra i rami della Amministrazione regionale, all’Assessorato BBCCIS, cui spetta la tutela paesaggistica e in questo senso rinvio a quanto detto dall’allora dirigente dottor Michele Buffa.
Le previsioni di carattere urbanistico e le norme di tutela paesaggistica vanno quindi coordinate, come previsto dal Codice, soltanto con l’adeguamento dei piani urbanistici ai piani paesaggistici.
Emerge purtroppo, dagli interventi registrati nel corso dell’incontro con l’assessore, l’erroneo convincimento, ripetizione pavloviana in tutti i ricorsi al Giudice Amministrativo che hanno tentato di censurare il piano, che sia “di fatto mancata la concertazione tra le parti”. Invitiamo il dirigente e gli altri consorti alla sua opinione, a rileggere la giurisprudenza unanime che sino ad oggi si è pronunciata sul punto e proprio sull’iter di approvazione del nostro piano paesaggistico, che in sintesi ha affermato che “la concertazione istituzionale ha avuto inizio in data 16 dicembre 2010 presso il Dipartimento Regionale, e che l’iter della concertazione si è articolato mediante la convocazione di tutti gli enti interessati, dalle note di convocazione, dai relativi verbali e dalla relazione finale sulla concertazione con cui la Soprintendenza di Siracusa ha comunicato gli esiti dei relativi incontri; inoltre le questioni prospettate sono state poste all’attenzione dell’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio che si è espresso nel merito delle questioni”.
Si evince in conclusione che il prg del Comune di Siracusa non avrebbe potuto disattendere i vincoli delle aree già dichiarate bene pubblico culturale, secondo il Codice dei Beni Culturali, e la Soprintendenza non poteva di conseguenza approvare progetti in totale contrasto con le prescrizioni di tutela archeologica e paesaggistica delle aree. Le sentenze emesse dal CGARS nel merito dei ricorsi avanzati avverso il Piano Paesaggistico di Siracusa, non hanno posto infatti “… un problema di inedificabilità, ma di proporzioni e di compatibilità tra le attività, anche edilizie, che possono svolgersi sulle aree interessate e la conservazione dei valori paesaggistici, di <contesto ambientale> che si è inteso così salvaguardare, unitamente ed in sintonia con la tutela diretta dei complessi tutelati” Anche se al voto del Consiglio Regionale Urbanistica ha partecipato, ai tempi, il Soprintendente di Siracusa, ciò non dovrebbe/potrebbe in alcun modo influire sulla necessità della verifica continua e puntuale di compatibilità che la Soprintendenza deve compiere sulle singole opere in progetto, rispetto ai vincoli vigenti nelle singole aree.
SCHEDA
Procedure dei Piani siciliani
In merito ai piani paesaggistici spiegava il dottor Michele Buffa
“La natura specifica del Piano paesaggistico, nonché la sua precipua valenza di piano “di settore”, rivolta alla tutela degli elementi del paesaggio definiti dal Codice – i beni paesaggistici – , non hanno dato vita a un approccio direttamente rivolto ai temi della trasformazione (urbanistica, infrastrutturale), ma hanno affrontato direttamente il tema del patrimonio culturale, del suo rispetto e della sua messa in valore come risorsa, senza definire linee di sviluppo urbanistico, ipotesi di valorizzazione economica, conflitti con forme di sviluppo non compatibile con gli elementi del Patrimonio che il percorso metodologico e interpretativo, e lo stesso dettato normativo, impongono di tutelare”.
In particolare, “l’impianto normativo generale dei pp siciliani differisce significativamente da quello dei piani “territoriali”, fondandosi sulla comparazione fra il “valore” rilevato in termini di patrimonio culturale e livelli di tutela attribuiti al paesaggio, in una scala crescente che vede al culmine il valore massimo in cui le azioni e gli interventi compatibili con la tutela dei valori paesaggistici sono soggetti a severe limitazioni, e al termine della scala il valore minimo, nei territori non qualificati come “bene paesaggistico” ai sensi del Codice, in cui prescrizioni ed indirizzi anche per il conseguimento di obiettivi di qualità paesaggistica vengono dettati dalle norme urbanistiche”.

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