Pillole di normativa per il personale della scuola. Incominciamo da ferie e permessi
Nelle scuole del siracusano, fortunatamente non in tutte, è invalso l’uso di rifiutare alcuni sacrosanti diritti del personale della scuola, e non va bene!
C’è una prima regola, imprescindibile: bisogna abituarsi a non fare richieste verbali, che lasciano il tempo che trovano, bensì scritte; e a pretendere risposte scritte, ovviamente da parte del Dirigente e non da vicari, responsabili di plesso ecc.
Partiamo dalle Ferie e dai Permessi per motivi personali e di famiglia
Personale Docente
Il CCNL della scuola, recentemente rinnovato, prevede per i docenti tre giorni di permesso retribuiti per motivi personali e di famiglia. A questi possono aggiungersi ulteriori sei giorni (trasformando a propria discrezione sei giorni di ferie): si arriva così a nove. Sempre per motivi personali e di famiglia, e sempre retribuiti (art. 15 comma 2 del ccnl 2006/09 che è parte integrante del nuovo ccnl 20/16/18, come previsto dall’art. 1 comma 10).
L’art. 15 comma 2 del citato ccnl 2006/09 cita infatti testualmente: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o di famiglia documentati anche mediante autocertificazioni. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
A maggior chiarimento l’articolo 13, comma 9 così recita: “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante la sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alle condizioni che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
Appare evidente, anche a chi non vuol capire, che i sei giorni di ferie dell’art. 13, comma 9 possono essere aggiunti, a richiesta del lavoratore, ai tre giorni più volte citati.
L’ARAN con l’orientamento della nota protocollo n. 17637 del 18/12/1014 ha precisato che i sei giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari”, per cui il docente ha diritto ad un totale di 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico (in quanto ha diritto a fruire dei giorni in questione e non può averle concesse), ovviamente se documentati anche con autocertificazione.
A tal proposito ritengo che non si debba parlare di richiesta di permesso ma di semplice comunicazione.
La nota ARAN chiarisce che dalla lettura combinata delle 2 norme, art. 13 comma 9 e art. 15 comma 2 secondo periodo, si evince che i 6 giorni, se sono richiesti dal personale docente come “motivi personali o familiari”, presentando la documentazione giustificativa anche con autocertificazione (come avviene per i primi 3 giorni), devono essere attribuiti senza alcuna discrezionalità da parte del Dirigente Scolastico, e inoltre il personale docente che ne fa richiesta non deve preoccuparsi per la propria sostituzione. Si aggiunge che anche il SIDI, nella funzione di registrazione assenze del personale, utilizza la dizione “dal 4° al 9° giorno di permesso”, confermando così la nostra corretta interpretazione dell’art. 15, comma 2 citato.
Ad ulteriore chiarimento, alcuni Dirigenti per motivare il diniego alla legittima richiesta di permesso citano il comma 1 dell’art. 54 della Legge 228/2012, non rilevando che detta norma fa riferimento solo all’art. 13 del ccnl (l’art. 13 comma 9 è sostanzialmente uguale al comma 1 dell’art. 54 della legge 228/2012) e non all’art. 15 del ccnl che pertanto resta valido a tutti gli effetti, come evidenziato nella nota ARAN del 18/12/2014.
E’ utile rilevare che sia la nota dell’ARAN che il nuovo ccnl sono successivi alla legge 228/2014 che è, logicamente, superata.
E’ acclarato, quindi, che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino a un massimo di 9 giorni e non solo 3, alle condizione precedentemente descritte.
Risulta inspiegabile la negazione, da parte di alcuni Dirigenti, di tali permessi perché non è nella Loro discrezionalità. Si registrano casi in cui sono stati rifiutati, anche a chi aveva familiari ammalati, impedendo l’assistenza ai propri cari.
In questa circostanza si tratta non solo di cattiva interpretazione della norma ma anche di una colpevole insensibilità.
Ultima considerazione nel merito: i CCNL sono firmati dall’ARAN per conto del MIUR e i Dirigenti Scolastici, essendo dipendenti dell’Amministrazione, sono tenuti non solo a rispettarli ma anche a farli rispettare invece di disattenderli.
Ovviamente i docenti che chiedono di usufruire dei 6 giorni di ferie trasformandoli in permessi per motivi personali e di famiglia avrnno i giorni di ferie ridotti di 6 giorni.
Personale ATA
Il personale ATA ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche con autocertificazione. Possono essere fruiti ad ore o cumulativamente anche per la durata dell’intera giornata lavorativa [art. 31 CCNL 2016/18].
Il personale ATA ha diritto a detti permessi che non sono soggetti a discrezionalità e non possono essere rifiutati.
Molti si domandano perché il personale docente possa avere 9 giorni di permesso mentre gli ATA solo 3: il motivo è che, mentre il docente non può prendere le ferie durante l’attività didattica, il personale ATA può prenderle durante tutto l’anno.
Nel prossimo numero continueremo il nostro percorso sulla strada dei diritti. Irrinunciabili!

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