Da un’analisi della legge, spetta all’Ambito Ottimale l’affidamento della gara settennale. SRR vigilerà sul rispetto delle norme
[Salvo La Delfa] La Civetta di Minerva, 26 gennaio 2019
Si chiariscono le competenze di chi deve rifare l’appalto settennale per la gestione dei rifiuti nel Comune di Siracusa: spetta all’Ambito Territoriale Ottimale Siracusa (ARO), spetta cioè allo stesso Comune di Siracusa.
Dopo l’approvazione, avvenuta il 27 agosto 2018, del Piano d’Ambito della Società di regolamentazione e della Gestione dei Rifiuti Siracusa (S.R.R.) da parte degli uffici regionali del Dipartimento Acqua e Rifiuti, da una lettura della legge regionale n.9 del 2010 sembrava che l’unico organismo legalmente legittimato ad affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti in nome e per conto dei comuni consorziati fosse la S.R.R. Siracusa.
Per avere chiarimenti relativamente a questo punto, il dirigente del settore Ambiente del Comune di Siracusa, Gaetano Brex, il 12 dicembre scorso aveva inviato una lettera al presidente della S.R.R. Siracusa (Francesco Italia) chiedendo se fosse nelle condizioni di poter affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti in nome e per conto dell’ARO di Siracusa, appellandosi all’articolo 15, comma 1, della L.R. n. 9/2010 e chiedendo al Dipartimento regionale, in caso di risposta negativa di Italia, se fosse possibile derogare alla disposizione normativa della stessa legge.
In verità, da una lettura più accurata di essa e della normativa successiva risulta evidente che a dover redigere il capitolato di appalto, ad avviare l’iter amministrativo per la nuova gara e ad inviare il tutto all’Ufficio Regionale Gare e Appalti (UREGA) spetti agli Uffici del Comune di Siracusa.
Cerchiamo di chiarire questi riferimenti normativi che impongono al Comune di Siracusa di procedere. Già l’art. 5 comma 2-ter della stessa legge regionale 9/2010 prevede che i comuni singoli o associati possono procedere all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definite (Aree di Raccolta Ottimali, ARO) e di un corrispondente Piano di Intervento che dimostri che l’organizzazione del servizio nell’ARO rispetti i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza.
La legge regionale n.3 del gennaio 2013 ha posto alcune modifiche alla legge regionale del 2010. L’articolo 5 della legge 3/2013 modifica l’articolo 16, comma 2, della legge n. 9/2010, sostituendo le parole ‘la S.R.R. definisce’ con le parole “la S.R.R., o i soggetti di cui al comma 2 ter dell’articolo 5, definiscono”. In funzione di questa sostituzione non è solo la SRR ma anche i comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di riferimento a poter definire “il capitolato speciale d’appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa”. Sempre la stessa legge n. 3/2013 inserisce all’articolo 15 della legge 9/2010 il comma 1 bis che conferma che “la stipula e la sottoscrizione del contratto d’appalto relativo ai singoli comuni hanno luogo fra l’appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l’esatto adempimento del contratto”.
Lo stesso concetto è espresso anche dalla “Direttiva in materia di Gestione integrata dei rifiuti” n. 1 dell’1/2/2013. Con questa circolare il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti prevede uno scenario territoriale articolato con due possibili opzioni alternative per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti: o un unico affidamento per l’intero ATO, o un affidamento disgiunto per la gestione impiantistica (spettante alle SRR) e un affidamento per ciascuna area di raccolta (ARO).
Inoltre, la Direttiva n.1/2013 dà “la facoltà per i Comuni di procedere all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti” dopo aver avuto il parere positivo del piano di intervento (e l’SRR del piano d’ambito) da parte dell’assessorato di riferimento. Ciò può accadere se si è proceduto alla costituzione della SRR, se è stato approvato, nell’ambito della SRR, il piano d’ambito con la eventuale previsione delle ARO di riferimento e se è stato inviato il Piano d’ambito e i piani di intervento delle singole ARO all’assessorato di competenza.
Le “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more dell’adozione dei Piani d’Ambito” del 4 aprile 2013, indirizzano l’attività dei comuni in attesa dell’adozione dei Piani d’Ambito da parte delle SRR. Con queste linee guida gli ARO sono autorizzati ad affidare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani anche in assenza dell’adozione del piano d’ambito. Se, quindi, gli ARO erano autorizzati, dopo l’approvazione del piano di intervento, a procedere ad affidare la gestione dei rifiuti in assenza del Piano d’Ambito, a maggior ragione lo sono in presenza del Piano d’Ambito autorizzato, fermo restando quanto previsto dalla Direttiva n.1 2013 e dalla legge n.3/2013. Per poter procedere, in assenza del piano d’Ambito, i Comuni avrebbero dovuto perimetrare delle Aree di Raccolta Ottimali, redigere i Piani di Intervento, sottoscrivere le convenzioni di ARO, avviare le procedure di affidamento del servizio.
Infine la “Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti, protocollo 21378 del 14 maggio 2015, dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica Utilità, fissa i compiti di controllo delle SRR. Secondo questa circolare le SRR devono esaminare la rispondenza dei piani di intervento a quanto disposto nel decreto regionale di approvazione, verificando la conformità degli atti di affidamento posti in essere dal Camune. Le SRR una volta verificati gli atti di gara per l’affidamento del servizio esprime il nulla osta o il diniego entro trenta giorni. Inoltre la Direttiva del 14 maggio 2015 impone agli ARO di pubblicare sul sito istituzionale l’atto costitutivo, il piano di intervento, il decreto di approvazione e gli atti di affidamento sottoposti alla SRR.
A questo punto, dopo otto mesi da quando il CGA ha annullato l’aggiudicazione della lunga gara di appalto alla società IGM Rifiuti Industriali, in riferimento a quanto sopra è il caso che il Comune di Siracusa si attivi.

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