Bar al Maniace, per rimuovere il basamento ci vogliono martelli pneumatici

Un’interrogazione del deputato M5S Stefano Zito all’Assemblea Regionale ripercorre l’intera vicenda

 

La Civetta di Minerva, novembre 2018

Il procuratore aggiunto di Siracusa, dottor Fabio Scavone, nell’ambito dell’inchiesta sulla realizzazione del chiosco-bar di Piazza d’armi avviata in agosto, ha disposto una CTU della quale si attendono, sicuramente con curiosità, i risultati, e giungono notizie di altre denunce presentate in Procura per l’uso “improprio” che si sta facendo del sito: ultima, una “esposizione” di automobili che non si sa da chi sia stata autorizzata. Congelata intanto ogni decisione del TAR Catania fino al 28 marzo prossimo, a testimonianza della indicibile (e incommentabile) lentezza della nostra “giustizia” amministrativa.

Continua così, non scalfibile in alcun modo, quel sistema di rimpallo delle responsabilità che ha consentito la costruzione di una struttura inammissibile ai sensi della relazione storico artistica sulla base della quale nel 2008 è stato formalmente dichiarato l’interesse culturale del sito, relazione fondamentale (un de ja vu se si pensa all’inammissibilità del centro commerciale sull’Epipoli) che sarebbe stata però di fatto considerata irrilevante dagli stessi ispettori nominati dall’assessore regionale ai Beni culturali Sebastiano Tusa dal momento che, per quanto se ne sa, non hanno espresso alcun rilievo critico nei confronti dell’operato degli uffici di Siracusa (posizione comprensibile nella logica di una sostanziale autodifesa).

Ma ulteriori informazioni sulla dinamica e l’entità dei fatti possono desumersi dall’interrogazione parlamentare, presentata nei giorni scorsi dal deputato del M5S Stefano Zito sull’intera vicenda.

Da essa si rileva che, nel fornire chiarimenti agli ispettori regionali, la Soprintendenza di Siracusa ha affermato che la piazza “è stata riconosciuta di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto tratto cortilizio dell’attigua settecentesca caserma Abela, oggi trasformata ed adattata a sede universitaria”. Eppure nella relazione storico-artistica concernente il bene oggetto della concessione, a nostro avviso dirimente dell’intera questione, la specificità del sito è data piuttosto dal suo essere “area soprastante il sistema delle fortificazioni incastonato tra il mare e il centro storico di Ortigia edificato nel XVII secolo”.

Una questione non di lana caprina se si riflette, perché (forse) l’aver collegato Piazza d’Armi alla settecentesca Caserma Abela, e non, come correttamente avrebbe dovuto essere, al sistema delle fortificazioni – la Piazza è del 1630, pertanto antecedente alla caserma -, renderebbe in qualche modo meno grave il fatto che la Soprintendenza, ignara a se stessa, e delle procedure di salvaguardia del Bene, dimentica delle stesse proprie valutazioni, sembri non essersi neanche posta il problema del divieto di costruzione nel sito.

Una evidente contraddizione che non appare isolata, tant’è che altre se ne possono individuare. Infatti se da un lato, nel dettare alcune prescrizioni al concessionario, si impone che “i manufatti da realizzare abbiano caratteristiche di precarietà e reversibilità […]”, dall’altro, in riferimento al punto di ristoro, si afferma invece che la “precarietà” non è stata ritenuta “consona al pregio del sito e si è inteso conseguire un miglioramento rispetto ai gruppi di capannine e banconi del passato”.

E ancora si fa “passare”, a basamento del chiosco, la platea in cemento armato, di notevoli dimensioni, con rete elettrosaldata, glissando sul fatto che quello effettivamente autorizzato prevedeva solo zavorre prefabbricate in calcestruzzo.

Tirando le somme, la difformità tra quanto autorizzato e quanto realizzato resterebbe solo nella maggiore altezza della copertura per circa 70 centimetri e nel maggior ingombro dell’area per circa 25 mq.

Ma gli ispettori dal canto loro, nella relazione trasmessa al Dirigente Generale l’8 agosto 2018, con riferimento al divieto di nuove costruzioni nel piazzale (come da relazione storico artistica), si limitano ad affermare che “l’immediata successiva precisazione che qualunque attività edilizia deve essere destinata alla migliore fruizione del sistema fa ritenere che, con tale documento, palesemente redatto in maniera frettolosa, si intendessero comunque consentire gli interventi non definitivi, destinati alla valorizzazione del monumento”.

Si osserva a questo proposito nell’interrogazione del consigliere regionale Stefano Zito: “Tale dogmatica affermazione non può che trovare spiegazione nel tentativo degli ispettori di giustificare un provvedimento amministrativo (quello della Soprintendenza) apparentemente illegittimo, e difendere l’operato delle strutture dell’Assessorato regionale per i Beni culturali, dato che non sembra ravvisabile alcuna incompatibilità nel vietare in un’area gli interventi di nuova costruzione e, al contempo, consentire altri tipi di interventi edilizi con finalità predeterminate, così come previsto nella relazione storico artistica”. In sostanza gli ispettori sembra non vogliano accettare che sono ammessi, sì, gli interventi edilizi di manutenzione e restauro, ma non nuove costruzioni.

Troppi passaggi da chiarire secondo il M5S e quindi legittimo chiedere di verificare se la Soprintendenza di Siracusa abbia “assolto adeguatamente le proprie specifiche funzioni, ineludibili a fronte della valenza storico culturale del bene”. Legittimo se non assolutamente opportuno considerando anche le valutazioni del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali.

Il dottor Sergio Alessandro, nella nota del 9 agosto 2018 indirizzata al Demanio, alla Soprintendenza di Siracusa e all’Ufficio di gabinetto dell’assessore, osservando che l’Agenzia del Demanio ha provveduto alla pubblicazione del bando e all’aggiudicazione provvisoria “prima di formalizzare la richiesta alla Soprintendenza di autorizzazione alla concessione”, scrive con estrema chiarezza: “Anche se ciò non costituisce un vizio dell’atto, in virtù dell’apposita clausola di salvaguardia che subordina la sottoscrizione dell’atto di concessione al parere della Soprintendenza …, si osserva che se gli aspiranti concessionari avessero conosciuto prima le prescrizioni discendenti dai vincoli vigenti sull’area de qua, avrebbero potuto proporre soluzioni diverse, maggiormente compatibili con il vincolo monumentale vigente sull’area e di cui al D.D.G. n. 6903 del 2.7.2008”, e, aggiungiamo noi, non consentire nuove costruzioni.

Quindi, passando alla difformità del basamento, afferma senza incertezze: “Tale variante non è stata autorizzata né poteva esserlo. È evidente che una siffatta struttura, oltre a essere difforme dal nulla osta rilasciato, non ha né il carattere della temporaneità, né quello della rimovibilità, atteso che per la sua rimozione occorrerebbe un vero e proprio intervento di demolizione, con l’uso di martelli pneumatici”. E ancora, in merito alle maggiori dimensioni: “Non si può non constatare che esse, comunque (cioè nonostante la “non eccessiva incidenza” segnalata da Fulvia Greco), determinano un impatto maggiore rispetto a quanto autorizzato”.

È proprio da tanta adamantina chiarezza che scaturiscono le conclusioni: “Si ritiene che ai sensi dell’art. 160 […] la struttura realizzata, in quanto difforme dal progetto approvato, debba essere rimossa e il concessionario debba essere sanzionato perché l’intervento non è conforme al nulla osta rilasciato”.

Al momento solo parole. Come l’ordine di demolizione per la villetta abusiva di Casteldaccia.

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