Illegittima la delibera sulla ineleggibilità del Consigliere Ansaldi

Le incertezze sulle modalità di voto rischiano di produrre in futuro altre delibere invalide

 

E dunque, a prescindere dalle valutazioni di merito sugli eventuali motivi di ineleggibilità del consigliere Pippo Ansaldi – che necessitano di ulteriori approfondimenti relativi ai rapporti di dipendenza o meno tra il Consorzio Plemmirio e il Comune, questione apertissima -, la delibera che ha stabilito di non convalidare l’elezione di Ansaldi è illegittima, proprio come abbiamo evidenziato nell’articolo dell’8 agosto scorso.

Ne troviamo conferma nelle parole del consigliere Paolo Ezechia Reale in un post di risposta ad alcune considerazioni di Prospero Dente su facebook: “Non si è formata la necessaria maggioranza dei 17 sì”. “Necessaria maggioranza” come normato dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale all’articolo 37. Comprendiamo anche la conclusione cui perviene: L’elezione di Ansaldi non è stata quindi convalidata e si è proceduto alla sua surroga”, ma il ragionamento ci pare incompleto.

Così, a maggior chiarimento, proponiamo alcune riflessioni dell’avvocato Paolo Magnano.

“Premetto che le seguenti mie considerazioni hanno l’unico scopo, con la dovuta umiltà, di fornire un contributo per comprendere quanto accaduto in occasione della seduta del Consiglio Comunale nella quale si è deliberato sulla convalida dell’elezione del Consigliere Ansaldi. Non sono un amministrativista, quindi lungi da me ogni velleità di elargire pareri tecnici, ma le esperienze maturate in quaranta anni di professione di avvocato civilista mi consentono, quanto meno, di partecipare al dibattito con qualche cognizione giuridica.

Ho avuto modo di vedere sul sito del Comune il video relativo alla seduta. Devo dire di esserne rimasto sconcertato, e ciò non tanto per le difficoltà manifestate dai Consiglieri nel merito dell’argomento in discussione – non potendosi certo pretendere da tutti specifiche competenze nel vasto mare del diritto amministrativo e, a maggior ragione, viste le peculiarità della materia “eleggibilità” – quanto per il fatto che gran parte dei Consiglieri, pur essendo chiamati a deliberare (responsabilmente), non conoscono le norme che ne regolano quorum e modalità.

Che è come dire che un meccanico pretende di rimuovere un possibile guasto della macchina ma non sa usare il giravite.

Un serio approfondimento, al riguardo, sarebbe certo opportuno per evitare in via generale delibere viziate, e quindi annullabili, con conseguenti inammissibili incertezze, ritardi nell’azione amministrativa, contenziosi e responsabilità per danni.

E veniamo a noi. L’art. 37 del Regolamento predisposto in applicazione dello statuto del Comune di Siracusa così dispone:

Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, per i quali si richiede un “quorum”, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei presenti….

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l’adunanza e nel numero dei presenti.”

Con tutta evidenza, la chiarezza e la univocità del dato letterale non consentono dubbi e la corretta applicazione della norma non richiede particolari capacità interpretative, essendo sufficiente la mera conoscenza della lingua italiana.

Eppure, molti Consiglieri hanno saputo scatenare sul punto un’incredibile bagarre autenticamente kafkiana. Eppure, nessun Consigliere, anche fra i pochi in grado di farlo, si è sentito in dovere di intervenire con un minimo di autorità per porre fine al surreale dibattito – e conseguente scempio delle categorie “presenti”, “votanti”, “astenuti” – consumatosi nel Civico Consesso.

Ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 37, è indubitabile che i Consiglieri presenti fossero 32 e gli astenuti, da annoverarsi fra i presenti, siano risultati 3. Con elementare operazione aritmetica, se ne deduce che la metà più uno dei “presenti” – e non dei “votanti”, improvvidamente messi in campo da qualche buontempone sebbene la norma neppure ne parli – fosse 17. Ora, se è vero, com’è vero, che in sede di delibera sul quesito “Va convalidata l’elezione del Consigliere proclamato Ansaldi?” 14 hanno risposto SI, 15 hanno risposto NO e 3 si sono astenuti, è palese la mancata convalida dell’elezione, ma è altrettanto palese che non si è neppure raggiunto il quorum deliberativo fissato secondo regolamento in 17 ai fini di una valida delibera.

Va detto quindi, senza infingimenti e a chiare lettere, che la delibera è illegittima e annullabile.

Sembrerebbe, a quel che è dato sapere, che un po’ a tutti questo aspetto, tutt’altro che secondario, sia sfuggito. Risulta certo, però, che ancora una volta nessun Consigliere, pur avendone il preciso dovere morale, giuridico e politico (quest’ultimo per quel poco che ancora vale), ha pubblicamente chiarito che la delibera è viziata, così rendendo pienamente consapevoli sui fatti i cittadini siracusani, veri titolari degli interessi in gioco”.

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