Silenzio-assenso, recentissima sentenza del Tar Piemonte

Vale solo per richieste di “permesso di costruire ordinario”.Ove si tratti di concessione in deroga rispetto al piano regolatore ha tempi più estesi

 

La Civetta di Minerva, 16 marzo 2018

Mentre continua la battaglia legale sul controverso risarcimento da riconoscere all’Open Land per la realizzazione del centro commerciale di Epipoli, nuovi elementi si possono raccogliere a riprova della illegittimità di quell’intervento edilizio che mai avrebbe potuto/dovuto essere autorizzato.

E non solo per i motivi evidenziati dagli stessi giudici amministrativi nella primavera del 2013: “La costruzione di un complesso edilizio interamente e pacificamente destinato ad attività di distribuzione commerciale non era legittimamente assentibile in quanto l’articolo 93 delle norme tecniche di attuazione del prg impone di destinare almeno il 51% delle superfici lorde ammissibili alla destinazione d’uso caratterizzante (nel nostro caso fieristica) e vieta di destinare oltre il 49% delle sla alle destinazioni secondarie (nel nostro caso la distribuzione commerciale). L’intervento non era in radice assentibile in quanto comportava un carico urbanistico ben più intenso di quello stimato in sede di piano: è infatti evidente che gli standard (verde e soprattutto i parcheggi) ritenuti sufficienti per una destinazione caratterizzante ad attrezzature fieristiche diventano insufficienti se la zona stessa viene destinata ad attività commerciali le quali ontologicamente comportano un radicale incremento nell’afflusso di persone merci e relativi e mezzi di trasporto“.

Partendo dall’assunto che siamo quindi di fronte a una deroga al prg, getta nuova luce sulla vicenda una sentenza del febbraio scorso del Tar Piemonte che si pronuncia sui limiti dell’applicabilità del cosiddetto silenzio-assenso, cioè proprio di quell’istituto amministrativo che ha costituito il perno su cui si è incardinata la questione Open Land. Scrivono i giudici: “l’istituto del silenzio-assenso non è applicabile a istanze di rilascio di un permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico perché esso vale solo per le richieste di “permesso di costruire ordinario”, relative a interventi edilizi in linea con le previsioni del piano regolatore”.

Se in quest’ultimo caso ruolo dell’amministrazione è solo quello di verificare la conformità del progetto edilizio alla normativa di settore e alla strumentazione urbanistica vigente, in quello della deroga l’iter procedurale è, deve essere, necessariamente più complesso. E tutta la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, essendo il permesso di costruire in deroga un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio, e rappresentando quindi l’espressione di un potere ampiamente discrezionale, è imprescindibile una delibera del consiglio comunale, organismo chiamato ad operare una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo.

Pertanto, “considerata la peculiarità e l’oggettiva complessità delle valutazioni demandate al consiglio comunale, valutazioni che assumono un carattere pianificatorio nella misura in cui possono determinare deroghe più o meno estese alla vigente strumentazione urbanistica, si ritiene che non sia ragionevolmente applicabile a tale fase procedimentale né il termine speciale di 90 giorni previsto dal dpr 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire, né quello residuale di 30 giorni previsto dalla disciplina generale del procedimento amministrativo (art. 2 legge 241/90)”.

Ora, se tale orientamento non fosse stato condiviso anche dai tribunali amministrativi di Napoli e di Catania, avremmo pensato che la disparità di vedute tra i giudici “sabaudi” e i colleghi “borboni” fosse il risultato, nonostante il trascorso secolo e mezzo dall’unità d’Italia, di una chimerica uniformità di orientamenti giurisprudenziali sul territorio nazionale. E invece, ma non è certo motivo di consolazione, a non restare sul seminato, nel caso specifico, sono stati solo alcuni dei magistrati chiamati a dirimere la trama Open Land.

È infatti il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, a differenza dei giudici di primo grado, a riconoscere all’Open Land il diritto al risarcimento dei danni causati dalla condotta del Comune, “colpevole” di non aver preso atto dell’esistenza del provvedimento concessorio che si era formato, appunto, per silenzio-assenso una volta decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza (20 maggio 2009).

Quindi: il Tar di Catania, con la sentenza del 2011, ha ritenuto che il silenzio-assenso non si fosse formato e che correttamente l’amministrazione comunale avesse negato l’autorizzazione edilizia, invece il CGA, con la sentenza del giugno 2013, ha ribaltato la situazione e, pur riconoscendo l’illegittimità della concessione edilizia come sopra detto, ha riconosciuto il danno per la società proprio per il formarsi di quel silenzio assenso che, diversamente, secondo il Tar Piemonte, qualora si tratti di concessione in deroga rispetto al prg, ha tempi più estesi.

Insomma, davvero bisognerebbe trovare il modo per azzerare tutto e tornare al punto di partenza o, più realisticamente, cercare, tramite una revisione generale dell’intero iter amministrativo, di ridurre quanto più possibile i danni per la comunità siracusana, visto che si parla di interessi generali contrapposti a quelli particolari di un privato.

Ma per completare il quadro, vale la pena anche di ricordare un ulteriore contributo dato alla questione dal M5S nel 2015, allorquando gli attivisti ribadivano l’illegittimità della demolizione e ricostruzione di un’opera già sanata, com’era la Fiera del Sud. Chiare le sentenze del Consiglio di Stato in merito: dai titoli autorizzativi “in sanatoria” consegue il solo effetto di impedire che all’opera abusiva vengano applicate le varie sanzioni previste dalla legge, tra cui la demolizione e la nullità degli atti di vendita, consentendo così ai beni stessi di poter circolare liberamente in modo legale. Ma essi non hanno il potere di rendere l’opera abusiva “conforme” alla normativa urbanistica vigente, né fanno acquisire al proprietario del fondo il diritto di disporre liberamente della volumetria oggetto di condono, dal momento che il condono esprime la rinuncia dello Stato ad esercitare una potestà sanzionatoria, rinuncia che deve considerarsi assolutamente eccezionale.

La volumetria condonata esiste e può essere utilizzata solo in quanto racchiusa nel manufatto oggetto di condono e secondo la destinazione d’uso del manufatto stesso: essa, pertanto, non può essere traslata né per essere utilizzata all’interno dello stesso fondo, né per essere trasferita su altri fondi e tanto meno per essere utilizzata con destinazione d’uso diversa da quella condonata. L’edificio oggetto di condono non può neanche essere demolito e ricostruito identico, a meno di perdere i benefici derivanti dal condono; esso può essere fatto oggetto solo di interventi finalizzati alla conservazione dell’immobile nello stato in cui é sorto e utilizzati sempre per una finalità conforme a quella originaria.

Se così non fosse, chiunque potrebbe ottenere una destinazione urbanistica dei propri fondi più favorevole, o quantomeno più confacente alle proprie esigenze, semplicemente passando per le vie di fatto e confidando nella periodica riapertura dei termini per presentare la sanatoria straordinaria; ciò si tradurrebbe in un vantaggio, ingiustificabile tanto più perché rivolto a favore di un soggetto che ha scelto di porsi in contrasto con l’ordinamento giuridico.

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