Simona Princiotta le sue spese legali le grava sul Comune

Costata circa novemila euro all’amministrazione (e quindi ai cittadini) la difesa dalle querele accumulate. La giunta ha deliberato ma ci sono perplessità sull’applicabilità della norma alla consigliera

 

La Civetta di Minerva, 19 gennaio 2018

A dicembre scorso la giunta comunale, a stretta maggioranza (assenti 4 membri su 9, compreso il primo cittadino), ha deliberato in merito al rimborso delle spese legali sostenute dalla consigliera Simona Princiotta.

La vicenda è nota: tra il 2014 e il 2016, nei giorni caldi in cui la consigliera raccontava alla città degli interessi a suo dire privati di alcuni colleghi nella gestione della cosa pubblica, sono state dette molte parole fuori le righe al punto che chi si è ritenuto offeso e ingiuriato ha ritenuto opportuno rivolgersi al giudice a tutela della propria onorabilità.

Tre in particolare i casi in discussione: quello relativo alla consigliera Carmen Castelluccio e quelli dei consiglieri Alberto Palestro e Roberto Di Mauro per i quali il giudice ha deciso, in tempi diversi, o l’archiviazione o il non luogo a procedere (pronuncia del gup atta a prevenire la fase dibattimentale) o il non doversi procedere (pronuncia successiva al rinvio a giudizio) “perché il reato ex art.594 non è previsto dalla legge come reato“.

Per difendersi contro le denunce-querele la consigliera Princiotta si è avvalsa naturalmente di un legale di fiducia (l’avvocato Giuseppe Calafiore) e, trattandosi di fatti relativi alla propria funzione di consigliere comunale, rivestendo quindi una carica pubblica, si è posta la questione del rimborso delle spese legali da lei sostenute.

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che i componenti degli organi statutari degli enti pubblici possono avere titolo per ricevere il rimborso delle spese sostenute ed il risarcimento dei danni sofferti “per adempiere fedelmente il loro mandato“. La ratio è nel fatto che coloro che sono investiti di una carica pubblica ed agiscono quindi per conto di altri, in quanto legittimamente investiti del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non devono essere costretti a sopportare eventuali effetti svantaggiosi del proprio operato bensì essere tenuti indenni dalle conseguenze economiche subite per l’esecuzione dell’incarico ricevuto.

Questo principio, applicabile ai dipendenti comunali ingiustamente coinvolti in procedimenti amministrativi, civili o penali che siano, è stato definitivamente affermato con la normativa del TUEL, di recente modifica (2015), con un’estensione quasi automatica a tutti gli amministratori locali tra cui rientra anche chi siede in consiglio comunale, sebbene nella regione Sicilia fosse già contemplato e normato addirittura dal 2000. Una norma di civiltà giuridica quindi, una garanzia per chi rappresenti gli interessi dei cittadini elettori.

In realtà, nel caso della denuncia presentata dalla Castelluccio, l’istanza di rimborso è stata rigettata: la giunta ha rilevato che, essendo il procedimento penale scaturito da alcune frasi pronunciate in danno della querelante da parte della Princiotta in conferenza stampa (o comunque riportate da organi di informazione locali), non si trattava di attività legate allo svolgimento del mandato di consigliere comunale, e non era quindi possibile chiamare in causa l’Ente pubblico.

Diversi gli altri due casi per fatti accaduti nel corso di sedute del consiglio comunale o di commissione e pertanto ritenuti degni di attenzione da parte della Giunta. Il rimborso riconosciuto non è stato comunque pari a quanto richiesto sia perché decurtato delle spese relative ad attività processuali “che non appaiono essere espletate” sia perché non erano stati applicati i minimi previsti ai sensi del DM 55/2014. In sostanza, di fatto, si è proceduto ad un dimezzamento del richiesto: da 8.527 a 3.348 in un caso e da 10.685 a 5.449 nell’altro (corpose in particolare le voci relative alle fatture presentate dalla Vertical Display srl per le trascrizioni delle registrazioni, che sappiamo essere state davvero tante in quei giorni: 1.830 euro nel primo caso, 3.660 nel secondo).

Dunque, i cittadini sono stati chiamati a sostenere le spese legali del consigliere comunale per la somma complessiva di circa 9mila euro.

Ma … c’è un ma. In realtà l’applicazione della norma di cui si tratta non è così pacifica come si legge nella delibera di Giunta laddove si parla di un diritto degli amministratori locali al rimborso delle spese legali per  “giurisprudenza costante”.

Secondo alcune sentenze e pareri, in particolare della Corte dei Conti, “la condizione necessaria per ottenere il rimborso delle spese legali è che sia riconosciuta l’assenza del dolo o della colpa grave e che il procedimento giudiziario si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena“.

Ciò porterebbe ad escludere l’ammissibilità del rimborso per il solo fatto che sia stata disposta l’archiviazione o pronunciata una sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. In questo senso ad esempio, in caso di archiviazione del procedimento, si è sostenuto che, considerato che la stessa può essere disposta non solo nel caso in cui risulti infondata la notizia di reato, ai sensi dell’art.408 cpp, ma anche nelle diverse ipotesi previste dall’articolo 411 cpp (mancanza di una condizione di procedibilità, il fatto non è previsto dalla legge come reato, ecc) occorrerà accertare, in  relazione al contenuto dell’atto, se il provvedimento del giudice penale abbia escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente e/o amministratore.

La giunta ha correttamente valutato tali aspetti?

Un’ultima considerazione va poi fatta in merito alle delibere qui discusse: sarebbe opportuno, doveroso, nei confronti dei cittadini, elaborare atti che diano piena contezza delle motivazioni che portano a determinate scelte, in particolare se esse si traducono in un aggravio dei costi per le pubbliche casse. Allegare tutti gli atti necessari al fine di ritenere ammissibile il rimborso e motivare adeguatamente il provvedimento sarebbe stato veramente il minimo nel rispetto dei principi di trasparenza e buon governo della pubblica amministrazione.

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