Il giudice della Prima Sezione del Tar di Catania, Dauno Trebastoni, ha dato ragione alla società. Il magistrato ha ritenuto estensibile alla Sicilia una decisione della Corte Costituzionale per la regione Puglia
La Civetta di Minerva, 3 novembre 2017
Il braccio di ferro tra amministrazione comunale ed Emmea/Open Land – in relazione all’esistenza o meno dell’autorizzazione al commercio, che avrebbe dovuto essere rilasciata previa la rituale conferenza dei servizi, essendo ormai da ritenersi inefficace quella del 2012 – è con buona probabilità (a meno di ulteriori ricorsi da parte del Comune che sembrerebbe non averne intenzione) definitivamente finito. L’ “arbitro”, il giudice della Prima Sezione del Tar CT, Dauno Trebastoni, ha dato ragione alla società: il centro commerciale di Epipoli può restare aperto.
Si chiude così una vicenda annosa, che dura in diverso modo addirittura dal 2003 (e che abbiamo nel tempo scrupolosamente documentato), con una decisione ritardata dal passaggio niente di meno che alla Corte di Giustizia Europea, chiamata in causa il 27 aprile di quest’anno (nostro articolo del 2 giugno) dagli stessi giudici etnei, ma che ha rigettato la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Sicilia in quanto manifestamente irricevibile “perché gli elementi della controversia si collocano tutti all’interno dello Stato italiano” oltre ai rilievi su una richiesta che, “in ordine al contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, è lacunosa né sono presenti almeno le spiegazioni delle ipotesi di fatto su cui fonda la controversia in merito ai punti chiave della libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, così come al diritto della concorrenza” (così i giudici della decima sezione).
Fattore determinante per convincere il Presidente di Sezione Trebastoni del diritto della Commercial Hub srl (la società a cui l’Emmea il 18/10/2013 ha conferito il ramo di azienda avente a oggetto le attività di trading & development) a poter esercitare le attività di vendita senza alcuna nuova autorizzazione è stata una pronuncia della Corte Costituzionale che nel novembre 2016 ha dichiarato illegittimo un articolo di legge che prevedeva “apposite autorizzazioni comunali per l’esercizio delle attività commerciali, rimettendo agli stessi Comuni l’individuazione di procedure e presupposti specifici”. Una decisione per la regione Puglia però, che, evidentemente, il magistrato ha ritenuto dovesse essere estesa anche alla nostra regione, ciò nonostante in materia di commercio la Sicilia, grazie al proprio statuto autonomistico, abbia propria competenza legislativa. Il CGA della Regione siciliana nel 2013 e nel 2014 aveva in effetti ritenuto ancora applicabile la legge 28/99 – atta alla valutazione dell’impatto che l’apertura di una grande struttura di vendita ha sul territorio – nonostante il mutato quadro normativo europeo.
Al di là del merito della sottile questione giuridica che è necessario lasciare agli esperti del settore (le 35 pagine della nuova sentenza sono zeppe di raffinata dottrina) per noi continua a rimanere un mistero come l’autorizzazione del 2003 (la n.7183) possa essersi trasformata nella 7426 dell’11/2/2011 pur trattandosi, almeno a nostro avviso, di una struttura di vendita completamente diversa rispetto al progetto originario che prevedeva solo una ristrutturazione del vecchio edificio e non il suo abbattimento e la sua ricostruzione ex novo come poi è stato.
Ma d’altra parte sembrerebbe di capire che l’assunto dei giudici amministrativi sia comunque che in ogni caso le nuove procedure, cioè l’istituzione della Segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA, nel contesto di una semplificazione e liberalizzazione delle attività commerciali voluta dall’Europa, renda superflua qualsiasi altra autorizzazione o licenza, ovunque in Italia.
Giorni di sollievo per le società dei Frontino dopo quelli burrascosi di agosto che hanno visto in azione la Guardia di Finanza di Palermo che, con la collaborazione della Compagnia di Augusta, ha avviato un’indagine sulle molte società del gruppo e proceduto al sequestro di beni e quote societarie. É ancora sub judice il pagamento di oltre 650mila euro per oneri di urbanizzazione reclamati dal Comune di Siracusa in attesa della perizia del consulente nominato sempre dal Presidente Trebastoni (udienza fissata al 5/4/2018) che ha accolto il ricorso dell’Emmea, ed è stata sospesa l’attività della consulente nominata dal CGA per il recupero dei 2.880.000 da parte del Comune dopo la sentenza che ha sparigliato le carte nella pretesa di risarcimento danni avanzata dall’Emmea per presunti ritardi causati dal Comune alla realizzazione del centro commerciale. Motivo della sospensione: l’impossibilità per il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Milano Marcella Caradonna, incaricata della perizia, di accedere ad alcuni documenti depositati in altro fascicolo (sic!)

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