L’autonomia siciliana calpestata dalla sentenza della Corte Costituzionale, che ha bocciato non solo parti essenziali della legge regionale ma il nostro Statuto. Errare è umano, e anche i giudici sono uomini
La Civetta di Minerva, 19 maggio 2017
Ricorderanno i nostri lettori che il governo Renzi (poi licenziato dal voto referendario) aveva fatto ricorso, con varie impugnative, contro la nostra legge regionale 19/2015 sulla gestione delle risorse idriche. Si sperava che la Corte Costituzionale tenesse nel dovuto conto il fatto che tale legge regionale era incardinata sul nostro Statuto dell’Autonomia, che ha rango costituzionale e che, pertanto, non è subordinabile ma equiparabile alla Costituzione. Ma nel contempo si temeva che l’esito potesse essere diverso da quello sperato. E così è stato. Purtroppo.
In questo momento generale di crisi anche i princìpi del diritto vacillano e non si sa più chi eserciti la sovranità e secondo quali regole, né quali siano le leggi veramente fondamentali, alle quali le norme ordinarie devono risultare coerenti. Secondo il giudizio della Corte, la nostra Autonomia siciliana (scritta nello Statuto) non sarebbe così forte e così esplicita come quella della Val D’Aosta e l’altra della Provincia di Trento: «Questa Corte ha riconosciuto che spetta alla Regione autonoma Valle d’Aosta (sentenza n. 142 del 2015) e alla Provincia autonoma di Trento (sentenza n. 51 del 2016) potestà legislativa primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, sulla base di un sistema di previsioni statutarie che non è dato ravvisare per la Regione siciliana». Increduli, cerchiamo di verificare. L’art. 14 del nostro Statuto recita che l‘Assemblea ha facoltà legislativa esclusiva in materie varie tra le quali (lettera i) le «acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d’interesse nazionale». Ci sembra di capire che la facoltà legislativa esclusiva della Regione sull’acqua (e su tutti gli aspetti connessi alla sua salvaguardia e gestione) sia pienamente affermata, con la sola ed esplicita esclusione di interventi su opere idriche di interesse nazionale. Ma per la Corte l’autonomia valdostana e trentina presenterebbe invece «una marcata differenza […]rispetto alla previsione statutaria siciliana». A noi non sembra.
Ma la Corte così argomenta : «L’art. 14 dello statuto della Regione siciliana, nell’enumerare le materie nelle quali la Regione siciliana ha potestà legislativa primaria, contiene un generico riferimento alle «acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale» (lettera i), ma la previsione è da riferire alla mera disciplina demaniale del bene idrico e marittimo, come si desume sia dal dato letterale [???], che significativamente considera l’acqua in quanto oggetto di opera pubblica, sia dal dato di contesto del collegamento con la norma statutaria, che dispone l’appartenenza delle acque pubbliche al demanio regionale, con l’eccezione delle acque che interessano la difesa e i servizi di carattere nazionale” (art. 32).
L’argomentazione non è affatto convincente. Il citato passo dello Statuto, letteralmente interpretato, esclude la competenza regionale solo dalle acque che siano oggetto di opere pubbliche nazionali, lasciando in tal modo allo Stato la facoltà di legiferare solo su opere idriche di interesse nazionale. Solo per congettura o per desunzione ex silentio (dal non scritto!) la Corte esclude che la competenza della regione possa riguardare l’aspetto normativo della gestione, in quanto non espressamente affermato. A nostro avviso, l’interpretazione capziosamente riduttiva della norma statutaria (di rango costituzionale) inficia tutto l’impianto della sentenza. La Corte trova una conferma alla sua capziosa congettura nell’art. 17 dello Statuto che così recita: «Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l’Assemblea regionale può […] emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie […]:h) assunzione di pubblici servizi; […] ». Nessun riferimento esplicito al servizio idrico!
A causa di tale dicitura la Corte afferma che «I servizi pubblici compaiono invece tra le materie di potestà legislativa regionale concorrente». Ergo «la disciplina concernente le modalità dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è riferibile alla competenza legislativa statale in tema di tutela della concorrenza». E qui sta il busillis, creato per errata segmentazione (o voluta omissione) di elementi del testo della legge 19 o forzata combinazione di elementi contenuti in articoli diversi dello Statuto. La Corte trascura, a nostro avviso, proprio il comma primo dell’art. uno della legge 19. Che non è stato impugnato da Renzi. E che non è stato dichiarato illegittimo. Tale articolo, dichiarata l’acqua bene comune, impedisce di confondere il servizio idrico «non assoggettabile a ragioni di mercato» con altri servizi di rilevanza economica. Renzi non lo impugna, la Corte non lo dichiara illegittimo ma… non ne tiene conto: lo scorda.
Inoltre il comma 5 dell’art. 1 recita: «Gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali realizzano la gestione pubblica del servizio idrico integrato nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico europeo, [servizio] che, ai sensi degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea nonché dell’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, è da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale». Dunque la legge regionale ha deliberatamente escluso il carattere economico del servizio ed ha sancito la “gestione pubblica del servizio integrato”. Ci pare che la Corte abbia anche omesso di considerare questa opzione di fondo, continuando a ragionare di un servizio a cui essa (Corte) attribuisce una connotazione economica, arrivando ad assoggettarlo alle norme sulla concorrenza. Sulla base della semplice omissione di una statuizione normativa non impugnata e non dichiarata illegittima!
Le conseguenze appaiono sconcertanti: il principio generale a cui si dovrebbe conformare, secondo la Corte, l’attività legislativa regionale sarebbe quello di tutelare non la gestione pubblica di un bene comune ma la concorrenza dei gestori privati interessati a contendere al pubblico la gestione del bene comune. Un principio economicistico. Regolamentato dalla Costituzione Italiana, ma tra le materie di competenza esclusiva del legislatore statale e, dunque relativamente ad un ambito non automaticamente estendibile alle regioni autonome. Lo Stato, infatti, secondo l’art. 117 della Costituzione, “ha legislazione esclusiva” [sic!] in materie varie, tra cui (lettera e) «la tutela della concorrenza». Ma la Corte stessa ha affermato che «i servizi pubblici [con valenza economica] compaiono invece tra le materie di potestà legislativa regionale concorrente». Mentre, per le argomentazioni sopra esposte, il servizio idrico di cui alla legge regionale 19/15 non dovrebbe rientrare neppure tra questi ultimi. Un guazzabuglio! Un ginepraio in cui ci sembra essersi smarrita persino la Corte. Alla quale esprimiamo il nostro più profondo rispetto anche in questo momento in cui ne segnaliamo, con stupore e imbarazzo, un probabilissimo errore.
Se poi c’è, ad avviso della Corte, una discrasia tra l’art. 17 dello Statuto (avente rango costituzionale) e l’art. 117 della Costituzione, essa va affrontata e risolta in sede legislativa; non in sede interpretativa. A parer nostro, non può la Corte risolvere il contrasto assegnando la supremazia alla Costituzione rispetto allo Statuto, che ha pari rango costituzionale. Ma probabilmente la contraddizione (più apparente che reale) nasce dall’aver attribuito al servizio idrico un valore economico (che esso non ha nella legge regionale); valore economico che lo confinerebbe addirittura tra i temi di competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex art 117 della Costituzione); la natura non economica del servizio, predicata dalla legge regionale (art. 1), lo differenzia invece da quegli altri pubblici servizi «di prevalente interesse regionale» che l’art. 17 dello Statuto sottomette alla facoltà legislativa regionale concorrente o da esercitarsi «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato».

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