La Corte di Giustizia Europea giudica “manifestamente irricevibile” la proposta di “pronuncia pregiudiziale” chiesta dai magistrati siciliani. Sulla vicenda una lettera anonima getta ombre oggi più che mai da diradare
La Civetta di Minerva, 2 giugno 2017
Lussemburgo, 27 aprile 2017. La decima sezione della Corte di Giustizia Europea, in relazione all’annosa vicenda dell’autorizzazione commerciale al megastore Open Land, così provvede: “La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Sicilia, con ordinanza del 20 ottobre 2016, è manifestamente irricevibile”. Lo è, scrivono i giudici europei, perché gli elementi della controversia si collocano tutti all’interno dello Stato italiano (e le disposizioni del Trattato FUE – funzionamento dell’Unione europea – in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi non sono applicabili a una tale fattispecie) e quindi il giudice del rinvio (collegio formato dal presidente Antonio Vinciguerra, estensore Dauno Trebastoni, consigliere Agnese Barone) avrebbe dovuto, attenendosi al disposto dell’articolo 94 del regolamento di procedura (bastava leggerlo!), egli stesso indicare quale fosse il collegamento tra la controversia in essere e le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali per cui si era reso necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte. Ma questo non è avvenuto: in ordine al contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, la richiesta è lacunosa né sono presenti almeno le spiegazioni delle ipotesi di fatto su cui fonda la controversia in merito ai punti chiave della libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, così come al diritto della concorrenza.
Il Tar di Catania, come abbiamo spiegato in un articolo del dicembre scorso, si era rivolto alla Corte di Giustizia Europea affinché essa chiarisse se la disciplina dell’UE, in materia di concorrenza e libera circolazione di servizi, e quella nazionale di liberalizzazione delle attività economiche del 2011, avessero o meno determinato l’inoperatività della legge regionale 28/99 che, per l’apertura di una grande struttura di vendita, prescrive un’apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in conformità alle determinazioni adottate appunto dalla conferenza di servizi. Conferenza di servizi mai tenutasi a causa di quattro ricorsi delle due parti in causa, ritenuta inutile dalla società Emmea in quanto sarebbe stata sorpassata dalle modifiche normative determinatesi nel tempo, indispensabile invece dall’amministrazione comunale, forte di due sentenze del CGA che ancora ritiene in vigore la legge 28/99 la quale prescrive un’attenta valutazione dell’impatto che l’apertura di una grande struttura di vendita ha sul territorio sia riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento, sia al rispetto di eventuali vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale (così come di fatto è sulla balza dell’Epipoli).
Una vicenda, come si ricorderà, resa ancor più complicata da una lettera anonima pervenuta alla redazione di Siracusa news che di fatto prospettava situazioni che potrebbero essere assimilate a quelle oggi all’attenzione della procura romana.

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