Seguito dell’articolo: Focus della Procura di Roma sulla vicenda Open Land
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La Civetta di Minerva, 19 maggio 2017
Fondamentale, nella vicenda dell’edificazione (al momento ancora scongiurata) in area vincolata dell’Epipoli, la consulenza dell’ingegnere “aerospaziale” Vincenzo Naso, recentemente coinvolto nell’affaire Cisma, operazione Le Piramidi, insieme all’ingegnere Mauro Verace, anche lui con un ruolo importante nel caso Open Land.
Ambedue nominati dal pm di Siracusa Giancarlo Longo nell’ambito del procedimento penale aperto sulla Cisma presso la Procura di Siracusa – Verace poi nominato anche dal Tar di Catania commissario ad acta per redigere una nuova AIA -, con le loro relazioni hanno aperto la strada all’ampliamento della discarica e alla violazione di alcuni obblighi restrittivi. Singolare, tra l’altro, il motivo della nomina di Naso: è la stessa Cisma, mentre era indagata, a presentare una denuncia per presunte irregolarità nei suoi confronti da parte dei funzionari regionali e a sollecitare la nomina di un consulente. Ed è così che verrà scelto l’ingegnere Naso.
Ma secondo il gip di Catania, Giuliana Sammartino, che firma l’ordinanza cautelare nei confronti dei 14 indagati, si configura il reato di falso ideologico e i due consulenti vengono sospesi per un anno dall’attività professionale.
E nel caso 71 villette è l’ingegnere Naso, che non sembra avere nel suo curriculum specifiche competenze in materia urbanistica, e tanto meno archeologico/paesaggistica, a ritenere legittima la richiesta di risarcimento danni da parte della AMGroup (Frontino). Queste le conclusioni della sua consulenza: se il progetto edilizio risulterà compatibile con il vincolo di inedificabilità (!), essa potrà costruire ed essere in più risarcita per diniego illegittimo, se incompatibile, in ogni caso si potrà avvalere delle convenzioni sottoscritte con il Comune. 240/280 milioni di euro in gioco.
Cestinata di fatto la controperizia del dottor Michele Buffa che, a conclusione di una dettagliata confutazione delle ragioni di Naso, ricorda che la tutela dei beni culturali e del paesaggio è materia di rango costituzionale sovraordinata a quella urbanistica, un principio che dovrebbe essere di per sé dirimente.
Dal canto suo l’ingegnere Verace, dirigente regionale dei servizi urbanistici per Catania, Siracusa, Ragusa, incaricato sempre dal pm Giancarlo Longo, ha, anni addietro, attestato sia la conformità urbanistica del centro Open Land sia la legittimità delle autorizzazioni commerciali. Questione quest’ultima ancora sub iudice, finita addirittura alla Corte di Giustizia Europea ma rispedita a Catania, mentre, sulla prima contestazione, era stata la Soprintendenza a rilevare, un paio di anni prima dell’intervento del consulente, una illecita sopraelevazione della quota di edificazione di 3 metri.
E infine la nomina da parte del CGA di un commercialista di Pachino, Salvatore Pace, anche lui già consulente presso la Procura della Repubblica di Siracusa, che ha quantificato in circa 25 mln la cifra dovuta dai Siracusani all’Open Land a titolo di risarcimento danni per “il ritardo causato dal comune ai lavori” e conseguente perdita di profitti per la società.
Una nomina fortemente contestata dai legali di Legambiente e del Comune perché, a loro giudizio, sarebbero state violate le regole del processo amministrativo e del principio costituzionale del contraddittorio non essendo stati posti in grado di verificare l’autenticità dei documenti indispensabili a provare la legittimità delle richieste della controparte, oltre alla circostanza (a nostro avviso grave) dell’avere, il dottor Salvatore Pace, fatto pratica presso lo studio del commercialista proprio dei Frontino, di fatto una nomina “non conforme al principio di terzietà e imparzialità”. Da qui l’istanza, inascoltata, affinché fosse sostituito.
Il CGA, dal canto suo – presieduto questa volta, 2014, da Raffaele Maria De Lipsis, estensore come nel 2012 (presidente Riccardo Virgilio) Antonino Anastasi -, da un lato accoglieva una parte delle indicazioni del consulente condannando il Comune a un “iniziale” risarcimento danni pari a 2.800.000, dall’altra muoveva critiche allo stesso consulente: “Per quanto riguarda tutte le ulteriori voci di danno, il Collegio non ritiene di poter condividere né i risultati, né i criteri utilizzati dal CTU per pervenire ad essi. In linea generale, al riguardo, ritiene il Collegio di poter muovere al CTU una critica di fondo, che consiste nell’avere valorizzato più le allegazioni di parte che la documentazione realmente esistente in atti e risalente al momento storico esatto in cui la vicenda originaria si è sviluppata”.
Continua con articolo: LE CONCLUSIONI
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