La revisione contabile, affidata dalla Regione a cinque associazioni del Movimento, costa 1.250 euro, il 446% in più di quanto indicato nel DM 18 dicembre 2006. Un autentico macigno per tante piccole imprese a capitale bassissimo, fra le quasi 12mila in Sicilia
La Civetta di Minerva, 24 febbraio 2017
L’art. 2545 quaterdecies c.c. definisce il principio del controllo sulle cooperative mentre il Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, disciplina le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi. La competenza a esercitare questa forma di controllo spetta al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, o alle Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute. La Regione Sicilia, invece, a partire dal biennio 2009/2010, ha deciso di affidare, sulla base di un’apposita convenzione, la revisione ordinaria di tutte le cooperative non aderenti alle cinque Associazioni del Movimento Cooperativo[1]. Tale autonomia è rinvenibile in via primaria nella legge regionale 26 giugno 1950, n. 45 che stabiliva come le funzioni esecutive ed amministrative contenute nella legge Basevi dovessero essere esercitate nel territorio della Sicilia dagli organi regionali; la legge regionale 29 luglio 1966 n. 22, poi, regola le revisioni ordinarie delle cooperative nell’isola.
Il contributo dovuto dalle società cooperative per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto sulla base dei parametri e nella misura indicata da una specifica tabella con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006 “Modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, per le spese relative alle revisioni periodiche (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2007)”.
E’ bene precisare ancora che la revisione cooperativa comprende tutta quella serie di attività finalizzate a migliorare la gestione e il livello di democrazia interna dell’ente cooperativo; l’obiettivo è di accertare la natura mutualistica dell’ente e la legittimazione di quest’ultimo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
Compito del revisore è di accertare inoltre la consistenza dello stato patrimoniale dell’ente, la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori. Al termine dell’attività, la revisione si chiude con il rilascio del certificato o l’attestazione di revisione. In altri termini “gli ‘opportuni controlli’, di natura eminentemente amministrativa, sono finalizzati, quindi, alla tutela del carattere mutualistico e non speculativo delle cooperative. La vigilanza assume la funzione di difendere gli interessi sia dei soci sia dei terzi”[2]
Il contributo in parola com’è noto, viene quantificato sulla base di Fasce e importo calcolato sulla base di alcuni precisi parametri: numero soci, Capitale sottoscritto e Fatturato.
I parametri sopra citati evidenziano che la Cooperativa Apollo avrebbe dovuto pagare in “Italia” 280,00 euro[3], cosa che prontamente – ovvero entro il 29/06/2015 – l’ente, sbagliando, ha fatto con un normale modello F24.
In occasione della revisione, effettuata in data 27 gennaio 2017 Apollo scopre che il contributo biennale dovuto per il biennio 2015-2016 era, sulla base di uno specifico decreto della Regione Sicilia, di ben € 1.250,00 ovvero il 446% in più che corrisponde all’aliquota minima prevista dalla Regione [4].
Se si considera l’art. 45 della Costituzione, il D.lgs. 2 agosto 2002, n.220 e quanto disposto dal Decreto ministeriale 18/12/2006 nonché il principio stesso di equità, tale cifra non solo non trova alcuna giustificazione ma costituisce un vero e proprio macigno per tante cooperative, Apollo compresa.
Per enti in avviamento, con pochissimo capitale, viene calcolato un contributo che non ha alcuna relazione con il costo del lavoro svolto dai revisori e appare quindi ingiusto costituendo un atto che ci riporta alla mente l’amaro sapore delle gabelle introdotte in Sicilia dopo la Costituzione del 1812 e induce conseguentemente al rifiuto e alla legittima disubbidienza.
Per quanto sopra premesso e considerato e ritenendo di interpretare un sentimento comune le chiedo a nome e per conto dei soci allevatori (n.21 aziende) che rappresento di disporre la revoca del provvedimento che stabilisce le quote del contributo biennale per il 2015/2016 e di riconsiderare l’intero sistema di pagamento per il prossimo biennio.
[1] E’ il caso di ricordare che nel 1951 in Sicilia vi erano 343 cooperative; nel 2001 5.086; nel 2010 10.346 e 11.884 nel 2015 (Fonti: Istat, MISE, Camere di Commercio). Oggi la Sicilia è la prima regione in Italia per numero di cooperative.
[2] Cfr Una vita in cooperazione. Una guida del tempo e del lavoro ritrovato (a cura di Giuseppe Messina), La Scuola di Pitagora, Napoli 2014. P.205
[3] Cfr https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto_contributi_2015_2016.pdf
[4] Rilevato che in Sicilia ci sono almeno 11.884 cooperative al 2015 se ne deduce che l’ente incamererebbe quale contributo obbligatorio per il biennio di revisione non meno di € 14.855.000,00! dal calcolo, del tutto teorico, sono state escluse le maggiorazioni del 30% per le sociali e il 50% per le edilizie abitative. Se si considera che al revisore potrebbe andare, diciamo non più del 30% di tale somma c’è da chiedersi che fine fanno gli altri 10.398.000 euro. Naturalmente poi per le cooperative aderenti a una delle associazioni c’è la quota annuale che comporta un’ulteriore spesa minima di almeno 400 euro. Si ricorda che l’articolo 11 comma 1° delle legge 31 gennaio 1992 n. 59 ha istituito i cd. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, prevedendo che le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo potessero costituire il proprio fondo mutualistico finalizzato appunto alla promozione e allo sviluppo della cooperazione. Il comma 4° del medesimo articolo 11 ha previsto che le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle rispettive associazioni di categoria, siano tenute a destinare una quota degli utili annuali pari al 3% al Fondo mutualistico costituito dall’associazione di categoria a cui hanno aderito.

Commenti recenti