A conferma della pericolosità, previsti Rapporto di Sicurezza, nulla osta di fattibilità, piani di emergenza interni ed esterni
La Civetta di Minerva, 24 giugno 2016
Per gli impianti che prevedono la presenza di quantità maggiori alle 200 ton di GNL, oltre a quanto previsto dal regime della notifica, devono essere rispettate anche le norme che prevedono il “Rapporto di sicurezza”, e “Informazioni sulle misure di sicurezza”. In base a queste norme il gestore è tenuto a predisporre il “Rapporto di Sicurezza” (RdS) e trasmetterlo all’autorità competente per l’istruttoria tecnica.
Il RdS deve essere redatto secondo le indicazioni dell’allegato II del decreto legislativo e le indicazioni del D.P. C.M. del 31 marzo 1989, e contiene: il documento sulla politica di prevenzione; il sistema di gestione della sicurezza; l’individuazione dei pericoli di incidente rilevante e l’adozione delle misure preventive e mitigatrici adottate; la predisposizione del Piano di Emergenza Interno; gli elementi utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna; le informazioni, relative al territorio circostante lo stabilimento e alle eventuali possibili interazioni con esso utili per il controllo dell’urbanizzazione nell’intorno dello stabilimento.
Per i nuovi impianti è necessario ottenere il Nulla Osta di Fattibilità (NOF), prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente. A tale fine il gestore fa pervenire all’autorità di controllo (CTR) un rapporto di sicurezza preliminare. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità. Prima di dare inizio all’attività, il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo (PTC), presenta al CTR il rapporto di sicurezza definitivo.
In base agli Articoli 11 e 20 il gestore è tenuto a predisporre il Piano di Emergenza Interna (PEI) che deve essere adottato prima dell’inizio dell’attività per i nuovi stabilimenti e trasmesso alla Prefettura ed alla Provincia territorialmente competenti insieme alle informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.
Il Prefetto, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l’attuazione. Il piano è comunicato al Ministero dell’ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al Ministero dell’interno ed al Dipartimento della protezione civile.
Impianti soggetti alla procedura di notifica – In base al Decreto Legislativo 334/99 e s.m.i., il gestore di un impianto con la presenza di quantità di GNL superiori a 50 ton (ma inferiori a 200t), è soggetto agli adempimenti previsti dagli articoli 6 “Notifica” e 7 “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti”. In particolare il gestore è tenuto a trasmettere la “Notifica” al Ministero dell’Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e al Comitato Tecnico Regionale o Interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CTR), per l’istruttoria tecnica 180 giorni prima dell’inizio della costruzione.
La notifica deve contenere le informazioni che consentono di individuare le sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica (GNL ed altre eventuali); o l’attività in corso o prevista dello stabilimento (terminale di bunkeraggio, stoccaggio e stazione di rifornimento di GNL); o l’ambiente immediatamente circostante lo stabilimento, e in particolare gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
Inoltre deve essere predisposta una “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori”, da trasmettere contestualmente agli stessi enti destinatari della notifica.
Deve essere redatto un documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e contiene il programma per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, conformemente all’allegato III al decreto legislativo ed ai disposti dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente 9 agosto 2000. Il documento deve essere conservato nello stabilimento a disposizione delle autorità competenti per i controlli, e deve essere riesaminato almeno ogni due anni.
È inoltre necessario attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al D.Lgs. 626/94, secondo quanto previsto dall’allegato III al decreto legislativo ed ai disposti del decreto del DM MATT del 9 agosto 2000; in particolare, propedeuticamente all’attuazione del SGS, il gestore deve effettuare un’analisi dei potenziali rischi del proprio stabilimento, anche in funzione della predisposizione del piano di emergenza interno (PEI).
Norme di prevenzione incendi negli impianti con stoccaggi di GNL inferiori alle 50 tonnellate: in questo ambito è da segnalare il recente provvedimento adottato per disciplinare i piccoli di stoccaggi satellite di GNL a servizio sia delle utenze di gas naturale off-grid che delle stazioni di rifornimento di di GNL e/o GNC per autotrazione. Si tratta di una circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco che ha come oggetto guida tecnica e indirizzi per la redazione dei progetti di prevenzione incendi per impianti GNL con serbatoio criogenico inferiore non superiore alle 50 tonnellate (Circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 0005870 del 18/05/2015). Nel caso di installazione ed esercizio di distributori di carburanti, e dei depositi di combustibili annessi, è prevista una specifica autorizzazione comunale dalla normativa di settore (Dlgs n. 32/1998 e s.m.i.).

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