Gli introiti da concessioni in uso devono essere destinati ad iniziative di conservazione, di tutela e di valorizzazione dei beni culturali, nonché all’incremento delle aperture degli stessi
La Civetta di Minerva, 24 giugno 2016
A partire dalla cosiddetta Legge Ronchey (n. 4 del 14 gennaio 1993), ogni Soprintendente è legittimato ad assumere decisioni in merito alla concessione in uso di spazi per eventi brevi a terzi. La normativa prevede che: “Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l’uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun’altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l’uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell’inizio dell’uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni”.
L’articolo 18 del Decreto del MiBAC del 31 gennaio 1994 n.171 dispone: “Le concessioni relative all’uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero sono rilasciate, fatte salve le vigenti disposizioni sui diritti spettanti agli autori, dai capi d’istituto e sono subordinate al versamento di canoni e corrispettivi determinati ai sensi del tariffario adottato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro delle Finanze”.
Successivamente, l’articolo 106 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali” ha previsto: “Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. Per i beni in consegna al Ministero il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento”. Fondamentale è che la concessione non avvenga nelle ore di apertura al pubblico.
In genere la procedura finalizzata alla concessione in uso temporaneo di tali beni si articola nei seguenti passaggi: il soggetto privato indirizza al Soprintendente la richiesta di concessione di uno spazio museale o monumentale, corredata dalla descrizione particolareggiata dell’evento e, in caso di montaggio di strutture, di piantine, schemi, autorizzazioni e certificati di conformità. Il Soprintendente valuta l’opportunità di ospitare l’evento sulla base della compatibilità di esso con la destinazione culturale della sede. Il Direttore del bene in questione valuta la fattibilità dell’evento e gli aspetti tecnici. Il Soprintendente quantifica il canone entro i termini di legge, sulla base delle caratteristiche dell’evento, delle sue finalità, della sua complessità, della sua durata, etc., nonché le spese a carico del richiedente in termini di presenza del personale dipendente fuori dal proprio orario di lavoro (“conto terzi”).
Vengono quindi determinate e indicate al concessionario le prescrizioni relative alla sicurezza, d’intesa col responsabile interno della sicurezza e i rappresentanti del personale designati; verificata la polizza assicurativa obbligatoria per eventuali sinistri o danneggiamenti e quindi predisposto l’atto di concessione da parte dell’Ufficio competente. Durante e dopo lo svolgimento dell’evento il personale della Soprintendenza è presente con funzioni di vigilanza, custodia, garanzia del corretto funzionamento degli impianti, risoluzione di eventuali criticità, verifica del ripristino dei luoghi.
Gli introiti da concessioni in uso devono essere destinati ad iniziative di conservazione, di tutela e di valorizzazione dei beni culturali, nonché all’incremento delle aperture degli stessi.

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