IGM e Comune, matrimonio difficile. La società di Quercioli chiede al TAR di Catania un CTU per accertare il corrispettivo adeguato al mercato
La Civetta di Minerva, 1 aprile 2016
Il rapporto legale tra IGM Rifiuti Industriali e il Comune di Siracusa è definito oggi dal ricorso introduttivo n. 3320/2011 e dalle ben nove ulteriori integrazioni “per motivi aggiunti” presentate al TAR di Catania. A tutto ciò è necessario aggiungere anche i ricorsi 2972/2010 e 1689/2011 (precedenti al ricorso 3320/2011). Come si legge nel nono ricorso per motivi aggiunti, IGM Ambiente s.r.l. già subito dopo il decorso del primo anno dell’appalto aveva più volte richiesto la revisione del canone rilevandone la non congruità con le variazioni quantitative dei servizi effettuati e con l’incremento dei prezzi. Questa richiesta trovava fondamento negli articoli 35 e 37 del Capitolato d’Appalto del 2003 che prevede una revisione del canone base già al termine del primo anno di espletamento del servizio. “Non avendo ottenuto alcun adeguamento, la IGM Ambiente con il ricorso 2970/2010 richiese la condanna dell’Ente al pagamento delle somme a titolo di differenza canoni a decorrere da Febbraio 2004”. Scaduto il contratto, furono ordinate ad IGM alcune proroghe nei confronti delle quali IGM Ambiente propose altro ricorso (il 1689/2011), chiedendo al TAR di Catania di annullare i provvedimenti di ordine delle proroghe nella parte in cui “il Comune le aveva ordinato la prosecuzione del servizio di igiene urbana senza tuttavia procedere ad alcun adeguamento del canone”, chiedendo il pagamento del relativo danno consequenziale. Con il ricorso al TAR n. 3320/2011 e con le successive nove istanze per motivi aggiunti IGM Rifiuti Industriali, subentrata in data 27/09/2011 ad IGM Ambiente s.r.l. nel contratto di appalto con il comune di Siracusa datato 15/01/2003, ancora una volta ha richiesto l’annullamento delle determine e ordinanze nella parte in cui “la prosecuzione del servizio di igiene urbana le era ordinata senza la previsione di un effettivo adeguamento del canone”, evidenziando la violazione degli articoli 50 del D.Lgs 267/2000, del D.Lgs 152/2006, degli articoli 23 e 97 della Costituzione e la violazione dell’articolo n. 10 del Capitolato d’oneri. Nel nono ricorso per motivi aggiunti, IGM lamenta, inoltre, che per l’intero anno 2015 sono stati effettuati dal comune di Siracusa ulteriori decurtazioni dei canoni mensili effettuate dal Comune “in ragione di penalità unilateralmente ed indebitamente disposte in ragioni di servizi asseritamene non resi ed in parte con motivazioni inadeguate ed incomprensibili o addirittura totalmente assenti”. IGM per queste decurtazioni del canone dovute a “multe” del Comune nei confronti del gestore si riserva di ricorrere ad un ulteriore giudizio in separata sede. IGM Rifiuti Industriali s.r.l. chiede al TAR di Catania di nominare un Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) per verificare l’attuale antieconomicità per l’impresa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del verde pubblico e per accertare il corrispettivo adeguato in base ai valori di mercato.

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