Ancora sulla riforma: opportunità e criticità della legge 107… oltre le chiacchiere. Posti di potenziamento dell’offerta formativa, pochi giorni per il Piano Triennale
Come è noto, da quest’anno, la riforma della “Buona scuola” rende obbligatoria (dalle terze classi) l’alternanza, almeno 400 ore nei tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei. Finalmente, in questi giorni, il ministero dell’Istruzioneha definito i diritti e i doveri degli alunni che entrano a contatto con il mondo produttivo. L’alunno che svolge il percorso in alternanza acquisirà un doppio status, di studente e di lavoratore: sarà coperto da assicurazione Inail e avrà copertura contro infortuni e malattie professionali anche per le attività svolte fuori dalla struttura ospitante comprese nel progetto formativo.
Gli studenti che entrano in azienda per svolgere le ore di alternanza avranno diritto a un percorso formativo personalizzato e ad essere seguiti da due tutor: uno scolastico e uno designato dall’impresa. Per i ragazzi i doveri da rispettare saranno: l’effettiva frequenza alle attività didattiche erogate dall’azienda, l’obbligo di riservatezza su dati e informazioni acquisiti durante l’esperienza di studio e lavoro e dovranno assoggettarsi alle regole di comportamento, funzionali e organizzative, dell’impresa ospitante.
Tra scuolae aziendadovrà essere sottoscritta una convenzione che dovrà fissare, tra l’altro, la durata delle attività giornaliere e i presidi dovranno fornire una dettagliata informazione preventiva a genitori e ragazzi sul progetto. La formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si conferma a carico della scuola, ma dovrà essere integrata dall’impresa con la formazione specifica attinente alla valutazione dei rischi aziendali. Dentro il luogo di lavoro, il tutor aziendale dovrà seguire non più di cinque studenti, e al termine del percorso i ragazzi potranno esprimere una valutazione sull’efficacia e coerenza delle attività svolte con il proprio indirizzo di studio.
Il provvedimento, una volta licenziato dal Miur, dovrà ricevere il nulla osta di ministero del Lavoro e Funzione pubblica, e poi iniziare l’iter di approvazione; insomma, si procede!
Altra novità della Legge 107/2015 è l’organico dell’autonomia e in particolare l’istituzione dei posti di potenziamento dell’offerta formativa. Per il corrente anno scolastico la Legge ha previsto una normativa ad hoc, condizionata dal piano straordinario di assunzioni. Sarà l’Ufficio Scolastico Regionale (in base alle indicazioni contenute nella nota Prot.n. 0030549 del 21/09/2015) a ripartire i posti in base “al fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, con un limite: per poter assumere gli idonei del concorso e gli iscritti nelle Graduatorie a esaurimento, bisognerà prima istituire i posti nelle classi di concorso che registrano una presenza di aspiranti all’immissione in ruolo; il che comporterà la necessità di “tarare” le richieste delle scuole sulla tipologia di aspiranti inseriti nelle graduatorie della “Fase C”, bisognerà cioè far incontrare domanda e offerta.
Un po’ complicato, ma la norma mette insieme necessità di diversa natura; a partire dall’a.s. 2016/2017, l’organico dell’autonomia, ivi compresi i posti di potenziamento, verrà definito dalle singole scuole nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Come fare? Le scuole sono invitate a non andare a ruota libera e “nell’intento di favorire” le scelte delle scuole il MIUR allega alla Nota una “scheda di rilevazione delle priorità”, dove le possibili iniziative di potenziamento dell’offerta formativa sono ricondotte, “a titolo semplificativo”, ad una serie di campi “tendenzialmente corrispondenti alle aree disciplinari”; i campi sono diversi tra secondo e primo ciclo.
Le scuole individueranno i campi di potenziamento in ordine di preferenza, esprimendo così una specie di “scelta qualitativa” più che “quantitativa”; oltre ai riservare i posti dei docenti vicari a cui è stato attribuito l’esonero dall’insegnamento; l’Ufficio Scolastico Regionale ripartirà, per classi di concorso, i posti della scuola secondaria che sono assegnati nonché, per ordini di scuola ed aree disciplinari, i posti di sostegno; subito dopo, la dotazione organica aggiuntiva verrà distribuita tra le singole istituzioni scolastiche in base al numero degli alunni, tenendo conto delle particolarità locali; in ogni caso, ad ogni scuola verranno assegnati almeno tre posti.
Le Scuole, quindi, dovranno adottare il PTOF per il triennio 2016/2019 in tempo utile perché si possa definire l’organico dell’autonomia per il prossimo triennio. E’ bene che esse inizino ad attrezzarsi per la predisposizione del PTOF entro un tempo ragionevole: diciamo verso la fine del 2015.
L’indicazione ministeriale di “lavorare” per campi disciplinari nella progettazione dell’offerta formativa aggiuntiva appare un suggerimento che può valere a regime, poiché sarebbe didatticamente limitativo rimanere ingabbiati nella rigida articolazione dei posti/classi di concorso.
Due pericoli vanno assolutamente evitati: il progettificio fine a se stesso e lo “spreco” dell’organico potenziato per l’esclusiva copertura delle supplenze brevi; alle scuole, quindi, è richiesto un vero e proprio sforzo di programmazione e di visione del proprio futuro. Riusciranno le nostre istituzioni scolastiche a gestire una dinamica a cui non sono abituate? Sarà un replicare di “puntate precedenti”, a dispetto di qualunque nuova norma, col beneplacito degli organi di controllo (?) inesistenti?
E’ questa una delle sfide della riforma che, ribadisco, se non gestita con rigore, professionalità e serietà farà naufragare ogni buona volontà.

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